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Sent.C. Cass. 03/04/1998, n. 3467

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1. Geometri - Dipendenti di amministrazioni dello Stato e di enti pubblici non economici - Divieto di iscrizione all'albo professionale - Autorizzazione all'iscrizione rilasciata dall'amministrazione - Irrilevanza - Normativa C.N.P.A. - Irrilevanza.
1. Non è consentita l'iscrizione ad un albo professionale (nella specie, dei geometri) al dipendente di una amministrazione statale (nella specie, Ministero dei lavori pubblici), in ragione del combinato disposto degli artt. 7, 1° comma, R.D. 1929 n. 274 (a norma del quale l'iscrizione all'albo professionale non è consentita ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici allorquando i rispettivi ordinamenti prevedano un divieto assoluto all'esercizio della professione) e 60 T.U. 1957 n. 3 (che espressamente sancisce, per l'impiegato dello Stato, il divieto di esercizio di qualsiasi professione), non spiegando, all'uopo, alcuna influenza la eventuale autorizzazione all'iscrizione rilasciata al dipendente dell'amministrazione di appartenenza ex art. 4, 4° comma, del citato R.D. 274/29 (norma applicabile alla sola ipotesi della inesistenza di un esplicito divieto all'esercizio della professione), e senza che, ancora, la compatibilità tra l'esercizio della attività professionale ed il rapporto di pubblico impiego possa implicitamente desumersi dalla normativa sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza (legge 1982 n. 773, art. 22, sostituito dall'art. 1, 14° comma legge n. 236/1990), che ha esclusivo riguardo al trattamento previdenziale dei soggetti titolari di un rapporto di pubblico impiego e, nel contempo, dediti (legittimamente) allo svolgimento di attività professionale privata.

1a. Sul divieto d'iscrizione all'albo professionale - e quindi di esercizio professionale - dei geometri dipendenti dallo Stato o di enti pubblici non economici, ai sensi dell'art. 7 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, ved. Cass. S.U. 3 giugno 1993 n. 6175R; S.U. 25 maggio 1993 n. 5844R; S.U. 11 febbraio 1993 n. 1730R; S.U. 15 giugno 1992 n. 7300R e n. 7302R (Il divieto non sussiste per i geometri dipendenti da ente pubblico economico; e l'eventuale incompatibilità con l'ordinamento dell'ente ha rilevanza solo ai fini di sanzioni disciplinari).
(R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, artt. 4, 7, 15; T.U., D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, art. 60[R=DPR357,A=60]; L. 20 ottobre 1982 n. 773, art. 22R; L. 4 agosto 1990 n. 236, art. 1)R

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