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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 04/08/1990, n. 236
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Art. 1.--Modifiche alla legge 20 ottobre 1982, n. 7731. Il primo e secondo comma dell' articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, R sono sostituiti dai seguenti: " La pensione di vecchiaia é corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a regolamentare iscrizione all' albo. La pensione annua é pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall' iscritto ai fini dell' imposta sul reddito delle persone fisiche, risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione". 2. Il sesto comma dell' articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, R é sostituito dal seguente: "Fermo restando l' adeguamento previsto da disposizioni vigenti, se la media dei redditi é superiore a lire 42,3 milioni la percentuale del 2 per cento di cui al secondo comma é così ridotta per l' anno 1989: a) all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito da lire 42,3 milioni a lire 63,4 milioni; b) all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito da lire 63,4 milioni a lire 74,1 milioni; c) all'1,14 per cento per lo scaglione di reddito da lire 74,1 milioni a lire 84,5 milioni". 3. L' ottavo comma dell' articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, é sostituito dal seguente: "Coloro che dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchia continuano l' esercizio della professione e i loro superstiti hanno diritto a supplementi di pensione, da erogarsi ogni biennio, dopo il conseguimento del diritto a pensione nonché all' atto della cancellazione dall' albo. Ciascun supplemento é calcolato in conformità alle disposizioni di cui al secondo, terzo e sesto comma, sulla base delle dichiarazioni dei redditi professionali rese negli anni successivi a quello di maturazione del diritto alla pensione o di maturazione del diritto al precedente supplemento". 4. Il nono comma dell' articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, é soppresso. 5. All' articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, é aggiunto, in fine, il seguente comma: "Coloro che, per il periodo di riferimento, abbiano un reddito professionale nullo o minimo possono chiedere, in deroga alle disposizioni di cui al quinto comma, che la pensione iniziale di vecchiaia sia determinata in base al 7,50 per cento della sommatoria di tutti i contributi |
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Art. 2.--Modifiche alla legge 4 febbraio 1967, n. 371. Al secondo comma dell' articolo 3 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, R é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Cassa é autorizzata a sostenere i relativi oneri secondo le modalità e nelle entità stabilite dal comitato dei delegati". 2. Il secondo comma dell' articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, R é sostituito dal segu |
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Art. 4.--Agevolazioni per i nuovi diplomati1. A decorrere dal l° gennaio dell' anno successivo a quello dell' entrata in vigore della presen |
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Art. 5.--Riduzione delle sanzioni1. Nei confronti degli iscritti di solidarietà di cui all' articolo 10, sesto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, Re degli iscritti all' albo che hanno optato per altra cassa di liberi professionisti in conformità all' articolo 31 della medesima legge, le sanzioni minime, per omessa o ritardata comunicazione alla Cassa, previste dall' |
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Art. 6.--Restituzione dei contributi1. Coloro che prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età cessano dall' iscrizione alla Cassa possono chiedere il trasferimento dei contributi di cui alÌ articolo 10, primo comma, lettera a) e secondo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, Rdelle somme eventualmente versate per riscatto di periodi pregressi ai sensi dell' articolo 23 della legge 20 ottobr |
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Art. 7.--Riscatto1. La facoltà di riscatto prevista dall' articolo 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, |
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Art. 8.--Disposizioni transitorie1. Gli iscritti alla Cassa da data anteriore alla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1982, n. 773, che rimarranno ininterrottamente iscritti fino al momento della maturazione del diritto a pensione, anche se non hanno i requisiti di cui all' articolo 2, primo comma, della legge stessa, come sostituito dall' articolo 1, comma 1, primo capoverso, della presente legge, possono chiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia, nella misura fissata dal primo comma dell' articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 583, allorché conseguono i requisiti fissati dall' articolo 13 della legge 4 febbraio 1967, n. 37. R |
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