Sent.C. Cass. 09/02/2000, n. 1439 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP4291

Sent.C. Cass. 09/02/2000, n. 1439

47485 47485
1. Geometri - Dipendenti del Comune - Albo professionale - Iscrizione - Divieto - Anche se autorizzata dalla Giunta.
1. La posizione di dipendente comunale (a tempo pieno) è incompatibile con l'iscrizione nell'albo dei geometri. L'autorizzazione data in proposito dalla Giunta comunale non supera il divieto di iscrizione nell'albo, atteso che l'art. 58 del D.Lgs. 1993 n. 29 prevede che le pubbliche amministrazioni possano autorizzare i propri dipendenti all'esercizio di incarichi, ma questi non possono confondersi con l'esercizio di un'attività professionale e con l'iscrizione nel relativo albo, per cui sussiste il generale divieto posto dal comma primo dello stesso art. 58.

1a. (PROF-IP.1/1+1s) Sul divieto all'albo professionale - e quindi di esercizio professionale - dei geometri dipendenti dello Stato o di enti pubblici non economici (come i Comuni), ai sensi dell'art. 7 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274R, ved. Cass. S.U. 3 aprile 1998 n. 3467R.
(D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, art. 58)[R=DLG2993,A=58]

Dalla redazione