Sent.C. Cass. 11/02/1993, n. 1730 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 11/02/1993, n. 1730

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1. Geometri - Dipendente di ente pubblico - Iscrizione all'albo - Preclusione ex art. 7 R.D. 1929 n. 274 - Presupposti
1. L'impossibilità d'iscrizione all'albo professionale sancita dall'art. 7 R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 (regolamento per la professione di geometra) presuppone - oltre la natura pubblica dell'Ente datore di lavoro - che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti preveda un'incompatibilità, e cioè un divieto assoluto di esercizio della professione, il quale non è configurabile nel caso di disposizione collettiva che si limiti a proibire lo svolgimento di attività che siano comunque in concorrenza con quella dell'Ente datore di lavoro.

1. Conf. Cass. S.U. 19 dicembre 1991 n. 13708 R (L'art. 7 R.D. 1929 n. 274 va interpretato nel senso che i dipendenti pubblici non possono essere iscritti all'albo solo se l'ordinamento dell'ente prevede un divieto assoluto della iscrizione e non se si limita a vietare un'attività professionale continuativa), S.U. 20 agosto 1990 n. 8481 R(L'iscrizione all'albo dei geometri è consentita al dipendente di un ente pubblico il cui ordinamento non vieta l'esercizio dell'attività professionale ma solo stabilisce che deve essere autorizzato dall'ente) S.U. 12 marzo 1980 n. 1646.[R=W12M801646]
R.D. 11 febbraio 1929 n. 274R

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