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Sent.C. Cass. 25/05/1993, n. 5844

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1. Geometri - Dipendenti di Stato o Enti pubblici - Albo professionale - Iscrizione Divieto - Limiti
1. Ai sensi dell'art. 7 R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, contenente il Regolamento per la professione di geometra, i dipendenti dello Stato o degli Enti pubblici non economici (nella specie, un I.A.C.P.) non possono essere iscritti all'albo professionale solo i quando i rispettivi ordinamenti - dal cui esame, quindi, non può prescindere il giudice investito della gestione della legittimità o meno dell'iscrizione - prevedono un'incompatibilità, cioè un divieto assoluto di esercizio della professione, in difetto del quale - come nel caso in cui risulti impedita soltanto un'attività di carattere continuativo, senza esclusione di incarichi sporadici - l'iscrizione stessa è possibile anche senza espressa autorizzazione del capo gerarchico, la quale, ancorché prevista dal detto ordinamento, è necessaria solo per potere effettivamente esercitare la libera professione.

1. Conf. Cass. 19 dicembre 1991 n. 13708 R.
R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 7 R

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