Sent.C. Cass. 15/11/1994, n. 9596 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 15/11/1994, n. 9596

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1. Ingegneri ed architetti - Procedimento disciplinare - Mandato di cattura a carico del professionista - Sospensione dall'albo - Provvedimento del Consiglio dell'Ordine ex art. 46 R.D. 1925 n. 2537 - Finalità - Provvedimento di custodia cautelare - Stessi effetti.
1. In tema di procedimento disciplinare a carico di ingegneri e architetti la norma dell'art. 46 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 - per la quale, nel caso in cui il professionista sia colpito da mandato di cattura, il Consiglio dell'Ordine deve pronunciarne la sospensione dall'albo fino alla revoca del provvedimento restrittivo - è ispirata all'esigenza di adeguare la situazione di diritto (sospensione temporanea dell'esercizio della professione) a quella di fatto (impossibilità di tale esercizio da parte del professionista in stato di cattura); ne consegue che il passaggio dal sistema del mandato di cattura (previsto nel C.p.p. abrogato) a quello della custodia cautelare (previsto nel C. di procedura vigente) non incide sulle finalità della norma sopra menzionata, poiché con l'avvento del nuovo Codice sono divenute più severe le condizioni per l'emanazione della misura restrittiva della libertà personale che però, è rimasta invariata negli effetti e nella sua ragione ispiratrice.

1. Ved. in particolare, Cass. 11 maggio 1983 n. 3225 [R=W11MA833225](La sospensione dall'albo disposta ex art. 46 R.D. 1925 n. 2537 resta caducata dalla revoca dell'ordine o mandato di cattura); Cass. S.U. 15 maggio 1990 n. 4206 R; S.U. 20 marzo 1991 n. 2985 R 1a. ved. nota 1a. a Cass. S.U. 18 ottobre 1994 n. 8483.R
Cost. art. 111 ; R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, artt. 17 e 46 R

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