Sent.C. Cass. 26/06/1995, n. 7214 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 26/06/1995, n. 7214

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1. Consulente tecnico d'ufficio - In materia contabile o fiscale - Compenso - D.P.R. n. 352/1988, art. 2 - Fissazione di un massimo al compenso a percentuale - Valori superiori allo scaglione massimo - Diversa utilizzabilità. 2. Consulenza tecnica d'ufficio - Termini di deposito - Sospensione estiva - Applicabilità.
1. L'art. 2 D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352 - secondo cui per la perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale spetta al perito od al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni fino alla soglia massima di lire un miliardo, riferita al valore dell'oggetto dell'indagine - ha posto un limite massimo alla liquidabilità dell'onorario a percentuale, con la conseguenza che i valori superiori allo scaglione massimo, non utilizzabili come base di calcolo a percentuale, possono essere valutati dal giudice soltanto come indice rivelatore dell'eccezionale importanza, complessità e difficoltà delle prestazioni richieste al perito o consulente tecnico e consentire quindi l'applicazione dell'aumento fino al doppio dell'onorario liquidato a norma dell'art. 5 L. 8 luglio 1980 n. 319. 2. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, nulla disponendo espressamente in senso contrario l'art. 240 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del vigente Cod. proc. pen., opera anche per i termini di deposito della relazione peritale fissati dal giudice a norma dell'art. 227 Cod. proc. pen., trattandosi di termini di natura procedurale, sia perché si collocano nell'ambito del processo, sia perché ineriscono ad un atto di questo.

1. Ved. Cass. 8 settembre 1992 n. 10299 R, 6 agosto 1990 n. 7905 R 1a. Come nota 1a. a Cass. 11 aprile 1995 n. 4166.R 2a. Come nota 1a. a Cass. 16 giugno 1995 n. 6822.R
[Cod. civ. artt. 2233 , 2446; L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 5 R; D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820 [R=DPR82083]; D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352, artt. 1 e 2 R Cod. proc. pen. art. 227; Disp. att. Cod. proc. pen. art. 240 bis

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