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Sent.C. Cass. 04/06/1996, n. 5132

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Prestazioni rese in procedimento penale - Decreto di liquidazione del compenso - Opposizione - Legittimazione del Pubblico ministero e non del Ministero grazia e giustizia. 2. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Liquidazione - Criteri - Prestazioni eccezionali - Estremi.
1. Il Ministero di grazia e giustizia non è parte, tantomeno necessaria, nel procedimento di opposizione contro il decreto di liquidazione del compenso spettante ad un perito per le sue prestazioni nell'ambito di un procedimento penale previsto dall'art. 11 quinto comma L. 8 luglio 1980 n. 319, posto che detta norma, da un canto, attribuisce la legittimazione all'impugnazione al Pubblico ministero che ha nominato l'ausiliare o che esercita le sue funzioni presso il giudice che ha provveduto a tale nomina e, dall'altro, non prevede una concorrente legittimazione del Ministero ad un suo potere di intervento, né prevede che a quella Amministrazione sia data alcuna comunicazione del decreto di liquidazione o della pendenza del procedimento di opposizione. 2. Ai sensi dell'art. 5 L. 8 luglio 1980 n. 319 costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l'aumento fino al doppio degli onorari previsti nelle tabelle, quelle prestazioni che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque aver impegnato l'ausiliare in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico scientifica, complessità e difficoltà.

1. Di parere diverso la Cass. 18 marzo 1992 n. 3342 R 2. Ved. Cass. 26 giugno 1995 n. 7214 R e Cass. 30 ottobre 1991 n. 11656 R
L. 8 luglio 1980 n. 319, artt. 5 e 11 R

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