FAST FIND : GP1189

Sent.C. Cass. 08/09/1992, n. 10299

44383 44383
1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso Consulenza relativa a bilanci e conti profitti e perdite di società commerciali Criteri di liquidazione del compenso - Art. 4 D.P.R. 1983 n. 820 - Base di computo - Separazione di ogni operazione relativa a documentazione contabile - Esclusione - Diverso criterio ex art. 8 D.P.R. cit. - Irrilevanza
1. In materia di onorari dovuti a periti e consulenti tecnici per operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria, l'art. 4 D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820, nel dettare i criteri di liquidazione dei detti emolumenti per il caso di consulenza relativa a bilanci di società commerciali ed ai relativi conti profitti e perdite, va interpretato nel senso che l'onorario debba calcolarsi con riguardo alle operazioni afferenti separatamente alla cennata documentazione contabile di ciascuna delle società considerate, senza che, ai fini della determinazione della base di computo e del conseguente scaglione di riferimento, possa procedersi alla somma degli importi risultanti dalla documentazione medesima e senza che possa contrariamente argomentarsi dal diverso criterio sancito dall'art. 8 D.P.R. n. 820 del 1983 cit. per il caso di consulenza sull'accertamento dello stato di equilibrio tecnico-finanziario di gestioni previdenziali ed assistenziali.

1. Ved. note a Cass. 5 agosto 1992 n. 9293.R
D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820, artt. 4 e 8 [R=DPR82093,A=4]

Dalla redazione