Sent.C. Cass. 16/02/2006, n. 3414 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 16/02/2006, n. 3414

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1. Consulente tecnico d’ufficio - Compenso - Pluralità di quesiti - Configurabilità di incarico unico - Conseguenze.
1. Ai fini della determinazione giudiziale del compenso dovuto al consulente tecnico di ufficio, un incarico avente ad oggetto una pluralità di quesiti deve essere considerato unico. Di conseguenza, il compenso deve essere unitario, mentre la pluralità delle valutazioni richieste può rilevare solo ai fini della determinazione giudiziale del compenso, che la legge fissa tra una misura minima ed una massima. A tal fine è manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di costituzionalità dell’art. 2, L. n 319 del 1980, in relazione all’art. 4, che prevede la possibilità di un aggiornamento triennale della normativa relativa alla misura degli onorari, ancorchè tale aggiornamento periodico sia stato omesso dopo l’adeguamento intervenuto nel 1988, atteso che rientra nei poteri del legislatore determinare l’ammontare giusto ed equo del compenso dei periti e di consulenti d’ufficio, tenuto conto della facoltà di aumento fino al doppio nei casi di prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà.

1. Conf. Cass. 26 giugno 1995 n. 7214 R.
(Cost. art 3, 97; L. 8 luglio 1980 n. 319, artt. 2, 4; R D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352) R

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