Sent. C. Cass. 25/11/1988, n. 6332 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 25/11/1988, n. 6332

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1. Appalti oo.pp. - Riserve - Termine per la formulazione - Individuazione. 2. Appalti oo.pp. (FF.SS.) - Riserve - Termine di 5 giorni per la formulazione - Nullità della clausola ex art. 2565 C.c. - Esclusione. 3. Appalti oo.pp. - Contratto - Licitazione privata - Partecipazione dell'aggiudicatario - Clausole onerose - Specifica approvazione scritta - Necessità - Esclusione - Condizioni.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, il fatto dalla cui verificazione decorre il termine per formulare la riserva va considerato sotto un aspetto non meramente naturalistico, giacché l'onere della riserva si rende attuale nel momento in cui diventano obiettivamente apprezzabili non la sola esistenza, ma la rilevanza causale della situazione considerata, nella sua idoneità a rendere più gravosa la prestazione dell'appaltatore, salva la possibilità di questo ultimo di quantificare, al termine dei lavori, la pretesa medesima, in quanto riferibile alla sua prestazione complessiva. 2. La clausola del contratto di appalto di opera pubblica (nella specie, l'art. 41 del Capitolato Generale amministrativo di appalto delle opere che si eseguono dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato dal consiglio di amministrazione il 9 aprile 1909), che fissi il termine di cinque giorni, entro il quale, a pena di decadenza, l'appaltatore deve formulare le proprie riserve, non è affetta da nullità ai sensi dell'art. 2565 C.c., perché detto termine è sufficiente per la presentazione della domanda, una volta constatata l'attitudine della situazione di fatto ad alterare l'equilibrio contrattuale. 3. Non ricorre l'ipotesi del contratto per adesione, soggetto alla specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose previste dall'art. 1341, 2° c., C.c., nel caso di contratto di appalto stipulato in forma pubblica amministrativa, a seguito di licitazione privata, svoltasi con la partecipazione dell'aggiudicatario, ove questi abbia avuto la possibilità di esaminare e conoscere tutte le clausole e condizioni dell'appalto. (Nel caso, clausola contenuta nell'art. 41 del Capitolato Generale FF.SS. 9 aprile 1909, che assoggetta ad un termine di decadenza la formulazione delle riserve da parte dell'appaltatore).


R.D. 25 maggio 1895 n. 350[R=RD25MA95], Regolamento oo.pp., artt. 23, 53, 54, 64 e 107 C.c. art. 1341, 2° c. e 2565, Capitolato generale FF.SS. 9 aprile 1909, art. 41

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