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Sent.C. Cass. 15/05/1993, n. 5558

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Opposizione al decreto di liquidazione - Procedimento ex art. 11 L. 1980 n. 319 - Provvedimenti del Presidente del Tribunale o della Corte d'appello sulla comparizione delle parti davanti al collegio - Impugnabilità per cassazione - Esclusione
1. Nel procedimento di opposizione alla liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico, disciplinato dall'art. 11 L. 8 luglio 1980 n. 319, i provvedimenti del Presidente del Tribunale o della Corte d'appello, inerenti alla comparazione delle parti davanti al Collegio, anche quando pronuncino su questioni pregiudiziali, quale quella prorogabilità o meno del termine originariamente fissato per la notificazione del ricorso introduttivo, non hanno carattere decisorio, e non sono di conseguenza impugnabili per Cassazione a norma dell'art. 111 Cost., in quanto affrontano in via meramente deliberativa le questioni medesime, la cui definizione resta affidata al Collegio.

1. Ved. Cass. 25 novembre 1992 n. 12561 R e 9 dicembre 1992 n. 13037 R (Sulle condizioni di ammissibilità del ricorso per Cassazione ex ari. 111 Cost.).
Cost. art. 111 ; L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 11 R

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