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Sent.C. Cass. 17/11/1983, n. 6857

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Liquidazione del compenso - Ordinanza del tribunale su ricorso avverso il decreto del giudice istruttore - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
1. In tema di liquidazione di compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, l'ordinanza resa dal tribunale su ricorso avverso il decreto del giudice istruttore, a norma dell'art. 11 della L. 8 luglio 1980 n. 319 (Che richiama l'art. 29 della L. 13 giugno 1942 n. 794 sugli onorari di avvocato e procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile), integra un provvedimento, non altrimenti impugnabile, che incide con carattere di definitività su diritti soggettivi, e, pertanto, è impugnabile con ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione.

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