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Sent.C. Conti 22/11/1993, n. 152

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1. Appalti oo.pp. - Contratto - Di amministrazione autonoma (ANAS) - Controllo preventivo o successivo Corte dei conti - Necessità. 2. Appalti oo.pp. - Trattativa privata - Presupposti ex art. 9, 2° c., lett. b) D.L.vo 1991 n. 406.
1. I provvedimenti ministeriali con i quali si approvano i contratti stipulati da un'Amministrazione autonoma (nella specie, A.N.A.S.) sono soggetti al controllo preventivo o successivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 lett. h) D.L. 14 settembre 1993 n. 359. 2. Le ragioni tecniche per le quali l'art. 9, 2° c. lett. b) D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406 consente il ricorso alla trattativa privata senza preliminare pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento dell'esecuzione di opere pubbliche debbono consistere in particolari qualità dell'impresa tali da farla apparire, sia sotto il profilo delle maestranze altamente specializzate sia per gli strumenti tecnologici di cui dispone, come l'unica in grado di eseguire un'opera dalle caratteristiche tecniche assolutamente particolari; pertanto, la disposizione citata trova applicazione in casi del tutto anomali, quali quello di prestazioni infungibili o rese in posizioni monopolistiche.

Ved. nota la. a Cass. S.U. 6 ottobre 1993 n. 9892.R
D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406, art. 9, 2° c., lett. b)[R=DLG40691,A=9]

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