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Sent.C. Stato 05/08/1999, n. 1018

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1. Appalti oo.pp. - Trattativa privata - Aggiudicazione - Preceduta da gara informale - Controversie - Giurisdizione amministrativa. 2. Appalti oo.pp. - Trattativa privata - Non preceduta da bando - Inviti - Non limitati ai partecipanti a precedente gara senza esito. 3. Appalti oo.pp. - Gare - Documentazione - Certificato di iscrizione all'A.N.C. - Ex art. 19 D.Lgs. 1991/406 - Non occorre per imprese straniere.
1. La controversia sulla aggiudicazione a trattativa privata di un appalto di lavori pubblici, che sia stata preceduta da una gara informale anche se non da un bando, è sottoposta alla giurisdizione del giudice amministrativo. 2. L'amministrazione appaltante non è tenuta ad invitare ad una trattativa privata per l'appalto di lavori pubblici soltanto le imprese che avevano presentato offerta ad una prima gara per lo stesso appalto non andata a buon fine; infatti la trattativa privata senza previo bando, nel caso che una precedente gara espletata con procedura aperta o ristretta (cioè con asta pubblica o licitazione privata o appalto concorso) sia rimasta infruttuosa, è un procedimento autonomo rispetto alla prima gara. 3. Il certificato d'iscrizione in albi e liste ufficiali ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406 richiesto per la partecipazione a gare d'appalto di lavori pubblici è solo facoltativo per le imprese straniere non stabilite in Italia poiché albi o liste ufficiali analoghi all'A.N.C. (Albo nazionale costruttori) non esistono in tutti gli Stati; per dette imprese è invece obbligatoria la presentazione del certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, a meno che in questo Stato l'iscrizione in registri professionali non sia obbligatoria.

1a. (GARE-TP.2/1) Sulla facoltà della P.A. di affidare un appalto di opera pubblica a trattativa privata senza la previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 9, 2° comma, lett. b) del D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406[R=DLG40691], ved. Csi 5 maggio 1997 n. 75R (Condizioni di applicabilità della norma suddetta); C. Conti, Stato 22 novembre 1993 n. 153R e n. 152 R.
(D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406, art. 19)

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