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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 12/05/2010, n. 6
L. P. Bolzano 12/05/2010, n. 6
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 10/01/2022, n. 1
- L.P. 23/09/2020, n. 10
- L.P. 27/03/2020, n. 2
- L.P. 17/11/2017, n. 21
- Delib. G.P. 29/08/2017, n. 937
- L.P. 12/12/2011, n. 14
- Sentenza C. Cost. 21/04/2011, n. 151
- L.P. 17/01/2011, n. 1
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Ambito di applicazione1. La presente legge disciplina la tutela degli animali selvatici, delle piante a diffusione spontanea, dei loro habitat, nonché dei fossili e minerali. 2. Sono fatte salve le seguenti n |
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Art. 2 - Diritto al godimento della natura ed alla ricreazione1. Chiunque ha diritto al godimento delle bellezze naturali e alla ricreazione nell’ambiente naturale. 2. Chiunque è obbligato nell’esercizio del diritto di cui al comma 1 ad avere cura della natura e del paesaggio e deve contribuire in base alle |
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CAPO II - TUTELA DELLE SPECIE |
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Sezione I - Tutela degli animali selvatici |
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Art. 3 - Oggetto di tutela1. Tutti gli animali che hanno diffusione naturale e vivono allo stato selvatico nel territorio della provincia di Bolzano sono prot |
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Art. 4 - Specie animali integralmente protette1. Sono integralmente protette le specie animali di cui all’allegato A. 2. Sono inoltre integralmente protette le specie animali selvatiche di cui agli allegati II e IV alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, di seguito denominata direttiva habitat, e che vivono anche solo temporaneamente nel |
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Art. 5 - Aree protette1. Nei monumenti naturali, nei biotopi sottoposti a vincolo e nell’ambito dei parchi naturali tutte le specie animali che vivono a |
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Sezione II - Tutela delle piante a diffusione spontanea |
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Art. 6 - Oggetto di tutela1. Tutte le piante a diffusione naturale e spontanea nel territorio della provincia di Bolzano sono protette. Sono escluse dalle dis |
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Art. 7 - Specie vegetali integralmente protette1. Sono integralmente protette le specie vegetali elencate nell’allegato B. 2. Sono inoltre integralmente protette le specie vegetali a diffusione spontanea di cui agli |
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Art. 8 - Specie vegetali parzialmente protette1. Sono parzialmente protette tutte le specie vegetali a diffusione spontanea non indicate nell’articolo 7. 2. Ogni persona può raccogliere giornalmente non più di dieci steli fioriferi delle piante parzialmente protette. 3 |
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Art. 9 - Aree protette1. Nei monumenti naturali, nei biotopi, nei parchi naturali e nei siti Natura 2000 tutte le specie vegetali, inclusi i funghi, sono protette integ |
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Art. 10 - Utilizzazione agricola e forestale1. Fatta eccezione per quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, lettera b), i divieti di cui alla presente sezione non si applica |
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Sezione III - Norme particolari per la tutela delle specie |
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Art. 11 - Deroghe e limitazioni1. N8 Per quanto riguarda le specie vegetali protette e le specie animali non soggette alle leggi provinciali sulla caccia e sulla pesca, il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio può concedere delle deroghe alle disposizioni previste dall’articolo 4, comma 5, e dall’articolo 7, comma 4, per determinate zone e periodi limitati. In particolare, a condizione che non esistano altre valide soluz |
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Art. 12 - Animali non autoctoni |
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Art. 13 - Organismi geneticamente modificati1. L’introduzione di organismi geneticamente modificati è vietata nell’ambito di: a) siti Natura 2000; b) parchi naturali, biotopi e monumenti naturali; c) territori contermini a la |
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CAPO III - TUTELA DEGLI HABITAT |
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Art. 14 - Finalità e misure di tutela1. Per garantire la conservazione della varietà delle specie e contrastare il regresso di |
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Art. 15 - Bacini d’acqua |
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Art. 16 - Zone umide e sezioni aride1. Sono meritevoli di tutela le seguenti zone umide: a) le aree di interramento di acque stagnanti o a decorso lento; b) le formazioni di fragmiteto, tifeto, giuncheto, cariceto; c) i prati umidi e allagati con prevalenza di carici e giunchi; |
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Art. 17 - Vegetazione riparia e bosco ripario1. È vietato dissodare o distruggere in altro modo la vegetazione riparia o il bosco ripa |
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Art. 18 - Tutela di siepi ed arbusti1. Fatte salve le norme forestali, è consentito il taglio di siepi ed arbusti esclusivame |
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Art. 19 - Abbruciamento ed erbicidi1. È vietato bruciare qualsiasi tipo di manto vegetale, in particolare le siepi, gli arbusti, gli alberi e il manto vegetale presso i confini dei campi e delle banchine, n |
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CAPO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SITI NATURA 2000 |
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Art. 20 - Finalità1. Al fine di contribuire alla salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatic |
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Art. 21 - Misure di tutela1. Le misure di tutela da adottare sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario nella loro area di diffusione naturale. 2. Per i siti Natura 2000 la Giunta provinciale stabilisce, all’occorrenza anche mediante l’approvazione di piani di gestione, quanto segue: a) gli obiettivi di tutela che riguardano in particolar modo la tutela e il ripristino degli habitat prioritari e delle specie prioritarie; b) le misure di conservazione. Gli obiettivi di tutela e le misure di conservazione si conformano alle esigenze ecologiche degli habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II della direttiva habitat nonché delle specie |
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Art. 22 - Valutazione d’incidenza1. La valutazione d’incidenza è richiesta per tutti i piani o progetti che possano avere un’incidenza significativa sul sito Natura 2000, ed è effettuata nell’ambito dei procedimenti di approvazione già previsti dalla normativa provinciale per i relativi piani e progetti. 2. Gli organi individuali o |
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CAPO V - TUTELA DI MINERALI E FOSSILI |
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Art. 23 - Tutela dei fossili1. Nel territorio della provincia di Bolzano sono vietate la raccolta e l’estrazione di |
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Art. 24 - Tutela dei minerali1. Nel territorio della provincia di Bolzano la raccolta e l’estrazione di minerali sono soggette ad autorizzazione. 2. Quando non siano vietate dal proprietario del fondo, il direttore ovvero la direttri |
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Art. 25 - Raccolta ed estrazione1. Non si considera raccolta il rinvenimento accidentale sul terreno di singoli minerali e fossili. |
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CAPO VI - PROMOZIONE DELLA TUTELA DELLA NATURA |
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Art. 26 - Misure di promozione1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove la tutela della natura e del paesaggio, può |
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Art. 27 - Tutela contrattuale della natura1. La Provincia autonoma di Bolzano può stipulare con i proprietari dei terreni o con chi ha diritto a disporne contratti di diritto p |
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CAPO VII - ATTUAZIONE DELLA LEGGE |
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Art. 28 - Monitoraggio1. La Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, in collaborazione con l’ufficio provinciale competente in materia |
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Art. 29 - Vigilanza e controllo1. Il personale della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio nonché dell’Agenzia p |
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Art. 30 - Confisca1. In caso di violazione delle norme sulla tutela degli animali selvatici, dei fossili e minerali si procede alla confisca di tutti gli animali e relative forme di |
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Art. 31 - Sanzioni amministrative01. In caso di violazione delle disposizioni previste dal comma 6 dell'articolo 2 e definite con regolamento di esecuzione, si applicano, a seconda della gravità dell'infrazione, sanzioni il cui importo varia da 100,00 euro a 3.000,00 euro. N15 1. Chi contravviene alla disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, riguardante il commercio di animali che vivono allo stato selvatico, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 100,00 euro per ogni singolo animale. 2. Chi contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 5, o all’articolo 5 sulla tutela di specie di animali integralmente protette, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 200,00 euro. |
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Art. 32 - Sostituzione di norme di tutela1. Le norme di tutela delle specie di cui al capo II e le norme di tutela dei minerali e f |
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Capo VIII - Altre disposizioni |
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Art. 33 - Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”1. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito: “4. L’Osservatorio faunistico è un organo di consulenza tecnico-scientifica dell’amministrazione provinciale, ha sede presso gli uffici dell’amministrazione medesima e rilascia i pareri di cui all’articolo 2, comma 3, della legge regionale 30 aprile 1987, n. 3, e successive modifiche, e nei casi previsti dalla presente leg |
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Art. 34 - Modifica della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, “Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali”.1. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, e successiv |
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Art. 36 - Abrogazione di leggi1. Sono abrogate le seguenti leggi provinciali: |
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Art. 37 - Disposizione finanziaria1. Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell’esercizio 2010, derivanti |
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Art. 38 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il 60.mo giorno successivo alla sua pubblicazione nel |
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Allegato A - Elenco delle specie animali selvatiche protette di cui all’articolo 4(le specie da tutelare in base agli allegati II e IV della direttiva habitat nonché le famiglie che includono una tale specie sono contraddistinte con un *) a) Mammiferi (Mammalia): 1) Talpa europea (Talpa europea). b) Rettili (Reptilia): 1) Lacertidi (Lacertidae): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano*, 2) Orbettino (Anguis fragilis), 3) Serpenti (Serpentes): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano*. c) Anfibi (Amphibia): 1) Rane (Rana, Hyla): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano*, 2) Rospi (Bufonidae): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano*, 3) Ululoni (Bombina): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano*, 4) Salamandridi (Salamandridae): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano*, 5) Tritoni (Triturus): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano*. |
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Allegato B - Elenco delle specie vegetali integralmente protette di cui all’articolo 7(le specie da tutelare in base alla direttiva habitat nonché le famiglie che includono una tale specie sono contraddistinte con un *) a) Angiosperme (Angiospermae): 1) Achillea gialla (Achillea tomentosa), 2) Andromeda (Andromeda polifonia), 3) Androsace (Androsace spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano, 4) Aquilegia di Einsele (Aquilegia einseleana), 5) Spillone alpino (Armeria alpina), 6) Artemisia lucida (Artemisia nitida), 7) Astragalo acaule (Astragalus exscapus), 8) Astragalo vesicoso (Astragalus vesicarius), 9) Bombicilena, Bambagia (Bombycilaena erecta), 10) Butomo, Giunco fiorito (Butomus umbellatus), 11) Campanula di Moretti (Campanula morettiana)*, 12) Campanula gialla (Campanula thyrsoides), 13) Carice ravvicinata (Carex appropinquata), 14) Carice capitata (Carex capitata), 15) Carice a lunghi stoloni (Carex chordorrhiza), 16) Carice distica (Carex disticha), |
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Allegato C - Elenco delle specie vegetali a diffusione spontanea parzialmente protette, che possono essere raccolte per uso proprio, ai sensi dell’articolo 8, comma 51) Millefoglio comune (Achillea millefolium): pianta tranne le radici, 2) Ventaglina (Alchemilla spp.): pianta tranne le radici, 3) Uva orsina (Arctostaphylos uva-ursi): foglie, |
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Allegato D - Siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, ai sensi dell’articolo 20- Biotopo Vegetazione steppica Tartscher Leiten (Cod. IT3110001); - Biotopo Ontaneto di Sluderno (Cod. IT3110002); - Biotopo Ontaneto di Cengles (Cod. IT3110004); - Biotopo Ontaneto di Oris (Cod. IT3110005); - Biotopo Vegetazione steppica Sonnenberg (Cod. IT3110010); - Val di Fosse nel Parco Naturale Gruppo di Tessa (Cod. IT3110011); - Lacines - Catena del Monteneve nel Parco Naturale Gruppo di Tessa (Cod. IT3110012); - Biotopo Delta del Valsura (Cod. IT3110013); - Biotopo Gisser Auen (Cod. IT3110014); |
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Allegato E - Zone di protezione speciale per gli uccelli di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, ai sensi dell’articolo 20- Biotopo Ontaneto di Sluderno (Cod. IT3110002); - Biotopo Vegetazione steppica Sonnenberg (Cod. IT3110010); - Val di Fosse nel Parco Naturale Gruppo di Tessa (Cod. IT3110011); |
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Allegato F - Documentazione da presentare ai fini della valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 221) Piani: a) localizzazione dei siti interessati e descrizione del loro stato di protezione in riferimento a Rete natura 2000; b) descrizione delle caratteristiche e contenuti del Piano che può influire sul regime di salvaguardia dei siti Natura 2000; c) individuazione di eventuali punti di conflitto e relative conseguenze tra i contenuti/obiettivi del Piano e le finalità di conservazione di Rete natura 2000; |
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