FAST FIND : FL3804

Flash news del
22/11/2017

Iperammortamento e superammortamento: tutte le novità nella Legge di bilancio 2018

Il disegno di Legge di bilancio 2018 prevede all’art. 5 la riproposizione del superammortamento con significative differenze rispetto alla disciplina attuale e la proroga dell’iperammortamento.

Flash news a cura di Marco Belardi
Presidente del Comitato Tecnico UNI CT 519 “Tecnologie Abilitanti per Industry 4.0”

 

L’art. 5 della bozza della Legge di bilancio 2018 - rubricato “Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti” - approda al Senato con differenze significative rispetto alle bozze circolate in precedenza. L’assenza di emendamenti su tale articolo presuppone che la versione attuale costituisca di fatto quella definitiva.
L’art. 5 ripropone le due ben note misure di superammortamento ed iperammortamento che, in effetti, hanno dato un significativo impulso alla ripresa con particolare efficacia nel settore produttivo.
Importanti le novità e gli effetti introdotti dalla nuova norma commentata di seguito.

SUPERAMMORTAMENTO - La misura, introdotta per la prima volta nel 2016 e poi riproposta nel tramite l’art. 1 della L. 232/2016 (comma 8) consente una maggiorazione del 40%, esclusivamente per i beni strumentali nuovi, senza condizioni particolari.
Viene ora introdotta un’importante novità, con il comma 1 dell’art. 5 del DDL in commento, rifacendosi a quanto già previsto per l’iperammortamento, poiché il godimento del beneficio, ora ridotto dal 40% al 30%, è fruibile per investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
La maggiorazione non si applica agli investimenti in beni entrati in superammortamento quest’anno.

IPERAMMORTAMENTO - Il comma 2 dell’art. 5 del DDL in commento, a differenza delle stesure precedenti, introduce di fatto una proroga all’iperammortamento introdotto dall’art. 1 della L. 232/2016 (comma 9), disponendo infatti che le disposizioni in quest’ultimo contenute si applicano agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Diviene pertanto, per i beni contrattualizzati in precedenza ma la cui effettuazione sia riconducibile al 2018, irrilevante l’aver effettuato il pagamento del 20% nel 2017.
Gli effetti del comma 2 investono, tramite il successivo comma 3, anche i beni immateriali, nel rispetto delle condizioni per essi già in precedenza vigenti.
Il comma 4 conferma poi le previsioni del l’art. 1 della L. 232/2016 (comma 11), in ordine alla documentazione tecnica da produrre per la fruizione del beneficio (dichiarazione del legale rappresentante - perizia giurata - attestato di conformità).
Vi è poi, infine, con il comma 6, una previsione relativa agli effetti di una possibile vendita con realizzo oneroso di beni ammessi al godimento dell’iperammortamento; per essi non verrà meno il godimento del beneficio nel rispetto di due condizioni:
- che il bene originario sia sostituito da bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla L. 232/2016;
- che l’impresa attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito di interconnessione secondo le regole previste dall’art. 1 della L. 232/2016 (comma 11).
Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore a quello del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Dalla redazione