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Art. 2 - Finalità 1 - Attività economiche
1. Omissis
2. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d’acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 16-bis dopo le parole “può essere attribuito un compenso” sono aggiunte le seguenti: “e il rimborso delle spese sostenute”;
b) dopo l’articolo 19 è aggiunto il seguente:
“Art. 19-bis - Partecipazione a società
1. Al fine di accertare la conformità con le finalità statutarie, nonché con gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell’azione della Regione per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, i provvedimenti dei Consorzi con cui viene disposta la partecipazione a società esterne sono approvati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali.”.
3. L’articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17(Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), è sostituito dal seguente:
“Art. 19 - Programmi d’azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall’inquinamento da nitrati di origine agricola
1. I programmi d’azione obbligatori per la tutela e
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4140710800374
Art. 3 - Finalità 2 - Tutela dell’ambiente e difesa del territorio
1. - 8. Omissis
9. All’articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Ai fini della formazione del Piano regionale di tutela delle acque, la Regione si avvale del supporto tecnico scientifico dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente - ARPA.”;
b) al comma 5 le parole: “nonché del termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale tale diritto può essere esercitato” sono soppresse;
c) al comma 6 le parole: “dalla scadenza del termine di cui al comma 5,” sono soppresse;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute e, entro i successivi novanta giorni, a seguito dell’eventuale revisione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque, sentite le Province e le Autorità d’ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 – Disposizioni in materia di risorse idriche), previo eventuale aggiornamento delle misure di salvaguardia, adotta il Piano regionale di tutela delle acque.”;
e) al comma 11 la parola “Piano” è sostituita dalle seguenti: “progetto di Piano” e le parole “comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3”.
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Art. 4 - Finalità 3 - Gestione del territorio
1. - 16. Omissis
17. Dopo la lettera f-bis) del comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell’inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici), è aggiunta la seguente:
“f-ter) gli impianti di illuminazione riproducenti simboli religiosi e simboli legati alle tradizioni religiose, quando sono utilizzati all’esterno degli edifici di culto e nelle prossimità di questi nel p
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1. La società di cui all'articolo 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), di seguito denominata “società”, è a capitale interamente pubblico, ha per oggetto sociale esclusivo la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di opere di viabilità, in particolare sulla viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004, e successive modifiche, ed è costituita anche con soggetti pubblici intestatari o titolari di diritto d'uso di demanio stradale. Alla società, nel perseguimento dell'oggetto sociale, sono riconosciute le funzioni proprie di “stazione appaltante” e di “ente espropriante”.
2. I beni patrimoniali già dell'Ente Nazionale per le Strade/ANAS SpA, Compartimento del Friuli Venezia Giulia e trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 111/2004, possono essere conferiti in proprietà alla società per lo svolgimento dello scopo sociale; nel caso di beni immobili il conferimento avviene a condizione che gli stessi siano acquisiti al patrimonio indisponibile della società medesima.
4. Al fine di assicurare il perseguimento dello scopo sociale, la Regione è autorizzata a concedere annualmente alla società un contributo in conto esercizio a copertura delle spese di funzionamento. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione e la rendicontazione è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale n. 7/2000. Una quota del contributo, determinata entro il mese di marzo di ogni anno, è finalizzata alla copertura dei costi per il personale.
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Art. 6 - Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive
“1-bis. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di sport, approva il programma degli interventi di cui al comma 1 e determina con cadenza annuale le percentuali dei contributi di cui al comma 2, lettere a) e b).”;
b) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole “capitale mutuato;” sono aggiunte le seguenti: “per i Comuni con popolazione inferiore ai millecinquecento abitanti i contributi sono corrisposti fino alla misura del 9 per cento del capitale mutuato;”.
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Art. 7 - Art. 8 Omissis
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Art. 9 - Finalità 8 - Protezione sociale
1. - 36. Omissis
37. Dopo il comma 1.1 dell’
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Art. 10 - Omissis
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Art. 11 - Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della regione e altre norme contabili
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Art. 13 - Omissis
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Art. 14 - Finalità 12 - Partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili
1. - 17. Omissis
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Art. 15 - Omissis
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Art. 16 - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Uffi
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Tabelle - Omissis
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Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nella Legge di bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nella Legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nella Legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Disamina di tutte le fasi del procedimento ed analisi di casistica per assolvere con consapevolezza l’incarico di giudicante e di supporto segretariale
Disamina della stesura del capitolato per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti in conformità ai nuovi CAM rifiuti approvati con DM del 23 giugno 2022
Disamina delle nuove norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici per Ordini e Collegi professionali efficaci dal 1° gennaio 2024, con un particolare focus sul funzionamento di una piattaforma tipo di approvvigionamento digitale
Disamina di tutte le fasi del procedimento ed analisi di casistica per assolvere con consapevolezza l’incarico di giudicante e di supporto segretariale
Disamina della stesura del capitolato per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti in conformità ai nuovi CAM rifiuti approvati con DM del 23 giugno 2022
Disamina delle nuove norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici per Ordini e Collegi professionali efficaci dal 1° gennaio 2024, con un particolare focus sul funzionamento di una piattaforma tipo di approvvigionamento digitale
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La spesa pubblica per lo sviluppo - Il progetto di fattibilità tecnica ed economica - La verifica e il monitoraggio degli investimenti pubblici - La valutazione ambientale dei piani e dei progetti - La valutazione dei piani e dei programmi - L’analisi economica e finanziaria delle infrastrutture - Casi di studio.
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