2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/2001, come modificato dal comma 1, continuano a far carico all’unità previsionale di base 11.6.330.2.3 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 2843 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente “Contributi al consorzio boschi carnici, ad altri consorzi forestali pubblici e privati e ad aziende speciali per la gestione e il potenziamento dei beni silvo-pastorali dei comuni, ivi compresi gli oneri per la redazione dei piani di intervento, nonché per il miglioramento e l’incremento del patrimonio silvo-pastorale, nonché spese per la costituzione e l’avviamento dei consorzi agro-silvo-pastorali e degli altri soggetti di gestione associata, ivi comprese le associazioni di imprese boschive costituite da almeno dieci soci.”.