Comma abrogato dall’art. 50, comma 2, della L.R. 11/03/2016, n. 3, così recitava:

“14. Dopo il comma 4 dell’articolo 44 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), sono inseriti i seguenti:

“4-bis. Nel caso in cui la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione non preveda l’immediata esecutività, enti locali sulla base del bilancio già deliberato possono effettuare per ciascun intervento, fino all’esecutività della deliberazione del bilancio di previsione, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

4-ter. Nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione scada in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio sino a tale termine e gli enti locali, con riferimento all’ultimo bilancio definitivamente approvato possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

4-quater. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro il termine di legge, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.”.

15. Dopo il comma 7 dell’articolo 44 della legge regionale 1/2006, è inserito il seguente:

“7-bis. La proposta di rendiconto di gestione è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a dieci giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.”.”

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