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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 07/10/2009, n. 40
L. R. Liguria 07/10/2009, n. 40
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.R. 23/12/2013, n. 40
- L.R. 13/06/2013, n. 16
- L.R. 29/11/2012, n. 39
- L.R. 05/03/2012, n. 5
- L.R. 27/12/2011, n. 38
- L.R. 03/08/2010, n. 12
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
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Art. 1 - (Oggetto)1. La Regione, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale e in attuazione dell’articolo 2 dello Sta |
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Art. 2 - (Finalità)1. La Regione favorisce e promuove, con idonei strumenti attuativi: a) la diffusione dell’attività sportiva e motorio-ricreativa operando al fine di garantire a tutti i cittadini l’esercizio della pratica sportiva come strumento per il miglioramento e il mantenimento delle condizioni psico-fisiche della persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali; b) la salvaguardia dell’identità culturale delle tradizioni popolari, riconoscendo e valorizzando le discipline sportive di tradizione ligure; c) l’attività sportiva per persone con disabilità al fine di migliorare il benessere attraverso lo sport quale strumento di recupero, crescita culturale, fisica ed educativa; N49 |
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Art. 3 - (Sport di cittadinanza)1. La Regione, nell'ambito delle finalità |
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Art. 4 - (Discipline sportive di tradizione ligure e Musei dello Sport)1. Ai fini della presente legge sono definite di tradizione ligure, le seguenti discipline: a) bocce e petanque; b) canottaggio a sedile fisso e mobile; |
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TITOLO II - FUNZIONI E COMPETENZE
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Art. 5 - (Funzioni della Regione)1. La Regione svolge le funzioni relative: a) alla programmazione delle strutture e dei servizi, al fine di superare gli squilibri esistenti tra le diverse aree geografiche della Regione e di incentivarne l’uniforme diffusione e l’ottimale utilizzazione, con particolare attenzione agli impianti polivalenti ed alla manutenzione e all’adeguamento tecnologico degli impianti esistenti; b) |
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Art. 6 - (Ulteriori funzioni della Regione)1. La Reg |
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TITOLO III - PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI REGIONALI
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CAPO I - PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE
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Art. 7 - (Programma regionale di promozione sportiva)1. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il Programma regionale di promozione sportiva, di durata quinquennale. N33 2. Il Programma di promozione sportiva contiene: a) N59 b) la ricognizione e la classificazione degli impianti sportivi, secondo le classi tipologiche individuate dal CONI e l'aggiornamento biennale del censimento esistente, all'interno del quale, in apposita sezione, è contenuta altresì la ricognizione e la classificazione degli spazi destinati allo sport di cittadinanza censiti dai Comuni ai sensi dell'articolo 3, comma 3; |
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Art. 8 - (Comitato regionale per lo sport)1. È istituito il Comitato regionale per lo sport quale organo consultivo della Giunta regionale per la formazione del Programma di cui all’articolo 7, comma 1, per la redazione del regolamento di cui all'articolo 32, per l'analisi di eventuali proposte di modifica della presente legge nonché per il conferimento di riconoscimenti al merito sportivo da parte della Regione. N63 2. Il Comitato è composto da: a) l’Assessore regionale competente in materia di sport o un suo delegato, che lo presiede; |
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Art. 9 - (Conferenza regionale dello sport)1. La Regione, al fine di assicurare la più ampia partecipazione e coinvolgimento nell’attuazione e verifica del programma region |
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CAPO II - INTERVENTI PER L’IMPIANTISTICA SPORTIVA
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Art. 10 - (Ambito di applicazione)1. La Regione, in attuazione del Programma regionale di cui all'articolo 7, mediante appositi bandi emanati dalla Giunta regionale, concede contributi in conto capitale ed in conto interessi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per: a) la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria e la messa a norma di impianti sportivi e degli impianti destinati ad ospitare grandi eventi inter |
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Art. 13 - (Contributi straordinari per eventi naturali) |
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Art. 14 - (Termini per le presentazione delle domande di contributo) |
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Art. 16 - (Liquidazione dei contributi per impianti sportivi) |
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Art. 17 - (Convenzioni con l’Istituto per il Credito Sportivo e con altri Istituti di Credito)1. N17 1-bis. La Regione può stipulare, con l'Istituto per il Credito Sportivo e con altri Istituti di Credito che ne facciano richiesta, convenzioni, senza ulteriori oneri a proprio carico, dirette a predeterminare e ad assicurare le migliori condizioni per la concessione di: |
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Art. 18 - (Vincolo di destinazione)1. Gli impianti sportivi che beneficiano dei contributi di cui al presente capo sono vincolati alla loro specifica destinazione di a |
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CAPO III - GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI
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Art. 19 - (Ambito di applicazione)1. N6 2. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente Capo gli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali non gestiti direttamente dagli enti medesimi, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qu |
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Art. 20 - (Affidamento della gestione)1. Nel rispetto della vigente normativa nazionale in materia di contratti pubblici, gli enti territoriali pro |
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Art. 21 - (Requisiti generali per la valutazione dei soggetti richiedenti)1. Gli enti territoriali, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 20, comma 1, affidano la gestione degli impianti sportivi tenendo conto del possesso dei seguenti requisiti da parte dei soggetti richiedenti, attribuendo ad ogni requisito punteggi omogenei e proporzionati: a) rispondenza dell’attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle |
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Art. 21-bis - (Norma di rinvio) |
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Capo IV - Omissis |
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TITOLO IV - ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI SPORT
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Art. 30 - (Rapporti tra Regione, Enti locali, Università ed Istituzioni scolastiche)1. La Regione, in accordo con l’USR, promuove: a) un efficace coordinamento dell’attività sportivo-scolastica sul territorio, anche mediante l’utilizzo di servizi e strutture sportive da parte dell’utenza scolastica; b) la realizzazione di specifici progetti che coinvolgano la popo |
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Art. 30-bis - (Accordi di programma per eventi sportivi) |
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Art. 31 - (Rapporti con le Forze Armate, con le Forze dell’Ordine e con l’Amministrazione Penitenziaria)1. La Regione promuove intese con le competenti Autorità militari e delle Forze dell’Ordine per favorire la pratica delle attività motorie, ricreative e sportive fra il per |
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TITOLO V - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ MOTORIO-RICREATIVE
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Art. 32 - (Requisiti degli impianti. Apertura ed esercizio)1. La Regione, avvalendosi della consulenza del Comitato regionale di cui all’articolo 8, disciplina, con apposito regolamento, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti per l’esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età, le quali, anche se disciplinate da norme nazionali approvate dalle Federazioni sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, sono esercitate a scopo non agonistico e con finalità d’impresa. N40 2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente titolo: a) gli impianti ove è svolta attività sportiva senza fini di lucro da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI e dal CIP o agli Enti di Promozione Sportiva, le quali devono esercitare la loro attività |
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Art. 33 - (Attività anti-doping)1. La Regione, onde prevenire l’assunzione da parte degli atleti di additivi diretti a modificare in modo innaturale la prestazione sportiva, pro |
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TITOLO VI - PROMOZIONE E TUTELA DELLA DISCIPLINA DELLO SCI
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CAPO I - Omissis
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CAPO II - NORME PER LA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI
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Art. 45 - (Aree sciabili attrezzate)1. La Giunta regionale individua con deliberazione le aree sciabili attrezzate, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, quali |
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Art. 46 - (Classificazione, segnalazione e delimitazione delle piste) |
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Art. 47 - (Preparazione e protezione delle piste)1. I gestori preparano adeguatamente le piste aperte al transito degli utenti per garantire condizioni idonee alla sicura agibilità e pratica degli sport sulla neve e sono responsabili della chiusura degli impianti in caso di accertato pericolo per l’utenza. 2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono all’esecuzione delle disposizioni di cui all’articolo 12 del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni e in particolare a: a) curare il manto nevoso in relazione alle condizioni meteorologiche e di innevamento; |
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Art. 48 - (Gestione impianti)1. I gestori delle aree sciabili attrezzate nelle quali insistono gli impianti riservati alla pratica degli sport sulla neve, in aggiunta agli obblighi di cui agli articoli 11, 14, 15 e 16 del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e inte |
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Art. 48-bis - (Obbligo di soccorso)1. I gestori delle aree sciabili attr |
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Art. 49 - (Obbligo di assicurazione dei gestori delle aree sciabili attrezzate) |
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Art. 50 - (Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili)1. Gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono mantenere una condotta conforme alle norme di comportamento previste dal capo II |
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Art. 51 - (Snowboard, telemark e altre pratiche sportive) |
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Art. 52 - (Rinvio)1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge in materia di sicurezza nella pratica di sport invernali si rinvia |
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TITOLO VII - SANZIONI
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Art. 53 - (Sanzioni per l’esercizio delle attività motorio-ricreative)1. Chiunque gestisca un impianto di cui all’articolo 32, comma 1, in assenza della presentazione della dichiarazione prevista al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 9.000,00 fatta sal |
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Art. 54 - (Sanzioni per l’esercizio dell’attività di maestro di sci e per la sicurezza nella pratica degli sport invernali)1. Oltre alla sanzione penale prevista dall’articolo 18 della legge 81/1991, per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, si applicano le seguenti sanzioni amministrative e pecuniarie: a) da euro 300,00 ad euro 1.000,00 per l’uso della denominazione “Scuola di sci” da parte di o |
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TITOLO VIII - DISPOSIZIONI PROCEDURALI, TRANSITORIE E FINALI
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CAPO I - DISPOSIZIONI PROCEDURALI
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Art. 55 - (Modalità e procedure) |
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Art. 56 - (Domande di contributo alle Province) |
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CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI
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Art. 58 - (Deroghe ai requisiti per l’apertura e l’esercizio degli impianti)1. In caso di comprovata impossibilità da parte dei titolari degli impianti di cui all’articolo 32, già in esercizio alla data del 21 agosto 2008, ad adeguarsi alle disposizioni del regolamento di cui al medesimo articolo, concernenti gli aspetti igienico-sanitari, il Comune competente per territorio può “disporre” |
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Art. 59 - (Relazione annuale) |
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Art. 59-bis - (Clausola Valutativa)1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria esercita il controllo sull'attuazione della misura denominata Dote Sport di cui all'articolo 28-bis e ne valuta i risultati ottenuti in termini di partecipazione all'attività sportiva nei minori con le |
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Art. 60 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale - Area XII “Cultura, Sport, Tempo Libero” - alle seguenti Unità Previsionali di Base dello stato di previsione |
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Art. 61 - (Abrogazione di norme)1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme: a) la legge regionale 5 aprile 1994, n.17 (Ordinamento della professione di maestro di sci); b) la legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie), salvo quanto previsto dalle diverse disposizioni della presente legge; c) la legge regionale 12 marzo 2003, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 ap |
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