Articolo modificato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 29/11/2012, n. 39 e, successivamente, abrogato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 28/10/2021, n. 15, così recitava:

"Art. 14 - (Termini per le presentazione delle domande di contributo)

1. I soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, presentano, entro il 31 ottobre di ogni anno per l’anno successivo, domanda per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11 e 12 indicando le priorità nel caso di pluralità di interventi. I progetti di intervento devono essere corredati da documentazione tecnico-amministrativa che comprovi l’avvenuta approvazione di un progetto preliminare, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Comma abrogato dalla L.R. 29/11/2012, n. 39."

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