Articolo abrogato dalla L.R. 10/04/2015, n. 15, a decorrere dal 01/07/2015. L’articolo 56 così recitava: “Art. 56 - (Domande di contributo alle Province) - 1. Le domande di contributo di cui all’articolo 6 devono essere presentate, entro il 15 novembre di ogni anno per l’anno successivo, alla Provincia competente per territorio in relazione al luogo di realizzazione della singola iniziativa o di svolgimento della singola attività.

2. La Provincia concede i contributi sulla base delle indicazioni contenute nel Programma regionale di promozione sportiva e delle deliberazioni della Giunta provinciale di determinazione dei criteri di valutazione delle istanze e dei casi di inammissibilità e revoca dei benefici.”

Dalla redazione