N9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/11/2012, n. 39 e, successivamente, abrogato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 28/10/2021, n. 15, così recitava:

"Art. 12 - (Contributi in conto interessi)

01. Il Programma regionale di cui all’articolo 7 stabilisce le risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), anche sulla base delle istanze pervenute dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2.

1. La Regione per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), concede ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi annuali costanti per il pagamento degli interessi non superiori alla misura del 5 per cento per un periodo massimo di quindici annualità.

2. La spesa riconosciuta ammissibile per la richiesta dei contributi di cui al comma 1 non può superare, per ogni intervento, l’importo massimo stabilito dal Programma regionale di cui all’articolo 7.

3. Le risorse da destinarsi per le richieste presentate da comuni sede di assegnazione di candidature ad ospitare grandi eventi di carattere internazionale, non possono superare l’80 per cento dello stanziamento annuale previsto nel corrispondente capitolo del bilancio regionale di previsione.

3-bis. La Regione per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), concede ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi annuali costanti per il pagamento degli interessi non superiori alla misura del 5 per cento per un periodo massimo di cinque annualità.

3-ter. La spesa riconosciuta ammissibile per la richiesta del contributo di cui al comma 3-bis non può superare, per ogni intervento, l’importo massimo stabilito dal Programma regionale di cui all’articolo 7."

Dalla redazione