Deliberaz. G.R. Piemonte 04/08/2009, n. 46-11968 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Piemonte 04/08/2009, n. 46-11968

Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. a), b) e q) della L.R. 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia".
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40653 5502681
Testo del provvedimento


Omissis


LA GIUNTA REGIONALE


IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
40653 5502682
Allegato - Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria

Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento

e

Disposizioni attuative della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13

(disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia)

Articolo 21, lettere a), b) e q)


Premessa

La presente disciplina nasce dall’integrazione sinergica tra i contenuti, opportunamente aggiornati ed integrati, dello Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento, parte integrante del Piano regionale di Risanamento e Tutela della Qualità dell’Aria, con gli atti attuativi previsti dalla legge regionale 28 maggio 2007, n. 13, che - nel recepire nell’ordinamento regionale la Direttiva 2002/91/CE - detta disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia.

La l.r. n. 13/2007 si inserisce nell’ambito della politica europea di riduzione del consumo energetico complessivo, tenendo conto del fatto che l’energia impiegata nel settore residenziale e terziario, composto per la maggior parte da edifici, rappresenti oltre il 40% del consumo finale di energia della Comunità.

La Direttiva è stata recepita anche dallo Stato italiano con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), modificato dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, che detta criteri, condizioni, modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica.

Tuttavia, per quanto riguarda l’intero Paese, si deve prendere atto che le prestazioni energetiche del settore civile continuano ad essere sensibilmente inferiori rispetto agli standard europei N1.

Sono quindi ancora assolutamente carenti le prestazioni relative alle due aree di maggiore rilevanza sotto il profilo energetico: quella dell’isolamento termico delle superfici e quella del riscaldamento degli ambienti. Il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici italiani resta pertanto un traguardo largamente disatteso.

La legge regionale si pone conseguentemente in un contesto che vede, ad oggi, una azione ancora poco incisiva in merito alla qualità energetica nelle nuove edificazioni e nella trasformazione del parco edilizio esistente, nonché nella gestione energeticamente efficace del sistema edificio - impianto. Si deve inoltre considerare che gran parte del patrimonio costruito in Piemonte risale a periodi antecedenti le prime leggi italiane di risparmio energetico in edilizia (ad esempio, la L. 373/1976), con un tasso di rinnovo estremamente ridotto. Tali costruzioni presentano ampi margini di miglioramento dell’efficienza e quindi un veloce rientro dei capitali investiti in tal senso. Per tali ragioni, la legge definisce tra l’altro:

- una metodologia di calcolo per le prestazioni energetiche degli edifici;

- i requisiti minimi prestazionali degli edifici;

- la prescrizioni specifiche per gli elementi dell’involucro e per gli impianti a servizio.

Lo Stralcio di Piano per il riscaldamento degli ambienti ed il condizionamento, approvato dal Consiglio Regionale con la Deliberazione 11 gennaio 2007, n. 98-1247 (pubblicata sul BUR n. 6 dell’8 febbraio 2007), ha maturato, durante i primi due anni di applicazione, la necessità di essere aggiornato al fine di:

- armonizzare alcuni aspetti prescrittivi con quanto previsto dalla successiva l.r. n. 13/2007;

- definire le prestazioni energetico - emissive di riferimento per la predisposizione delle autorizzazioni in via generale di cui all’articolo 272, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., previste dal comma 3 dell’articolo 281 del decreto medesimo, finalizzate all’adeguamento dei generatori di calore esistenti al 29 aprile 2006;

- prevedere, in conseguenza del permanere sul territorio regionale di una situazione critica per quanto riguarda la qualità dell’aria, ulteriori interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, da ottenersi anche attraverso il contenimento dei consumi energetici degli edifici esistenti;

- chiarire alcuni aspetti prescrittivi per risolvere le criticità che la fase applicativa ha evidenziato.

L’esigenza di operare questo aggiornamento e la contestuale predisposizione degli atti attuativi della l.r. n. 13/2007, hanno suggerito l’opportunità di sviluppare una disciplina integrata che affronti in modo coordinato la materia oggetto dei due filoni normativi, sia per la parte comune che per le possibili sinergie tra le parti specifiche.

L’analisi della domanda energetica correlata alla climatizzazione degli edifici e alla produzione di acqua calda sanitaria dimostra che il livello medio di efficienza energetica nei processi di trasformazione dell’energia presenta ampi margini di miglioramento ed è, pertanto, evidente che una pluralità di azioni su tale fronte può indurre consistenti miglioramenti non solo sulla riduzione della CO2 ma anche sul versante della qualità dell’aria.

Peraltro, come evidenziato dalla tabella che segue, le emissioni dovute agli impianti termici del settore civile, durante il semestre invernale, rappresentano una quota importante delle emissioni complessive di sostanze inquinanti che interessano prevalentemente gli ambiti urbani.

Specificamente, i dati sotto riportati acquistano particolare rilevanza per l’inquinante PM10 primario e per il concorso alla formazione del PM10 secondario, determinato dagli ossidi di zolfo e dagli ossidi di azoto.


Inventario Regionale delle Emissioni 2007 (semestre invernale)


CO t/anno

CO2kt/anno

NOxt/anno

PM10t/anno SO2

t/anno

SETTORE CIVILE

32.601,4

9.322,8

9.191,1

2.810,5

680,0

EMISSIONI COMPLESSIVE

119.693,4

23.180,6

47.130,8

9.459,5

7.508,3

Incidenza settore civile/emissioni complessive

27,2%

40,2%

19,5%

29,7

9,1%


La situazione della qualità dell’aria in Piemonte ha registrato negli ultimi anni importanti segni di miglioramento: si è ridimensionata l’area in cui permane la situazione di superamento della media annua di PM10, ma resta purtroppo molto estesa, interessando praticamente tutto il Piemonte, l’area in cui si verificano più di 35 superamenti/anno della media giornaliera, anche se sono diminuiti sensibilmente i giorni di superamento.

Tale problematica, comune a vaste aree del territorio padano, permane nonostante le azioni intraprese in tutti i settori influenti e, tra questi, il riscaldamento domestico.

La Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, approvata il 21 maggio 2008 in sostituzione delle precedenti, ha sostanzialmente confermato i valori limite per il PM10 in 40 μg/m3 per la media annua e 50 μg/m3 per la media giornaliera da non superare per più di 35 giorni l’anno, stabilendo una possibile deroga temporale fino all’11 giugno 2011 per il rispetto di tali limiti, per le aree che presentano ancora situazioni di superamento dovute alle caratteristiche di dispersione specifiche del sito o a condizioni climatiche avverse, a condizione che:

- in tali aree sia applicata integralmente la normativa europea disponibile (ad es. la direttiva IPPC);

- sia in atto la realizzazione di incisive misure per la riduzione delle emissioni previste nei Piani della qualità dell’aria;

- sia presentato un Piano con nuove misure che consentano di rispettare i limiti entro il nuovo termine stabilito.

Appare evidente come, per sostenere concretamente la richiesta di deroga presso la Commissione, sia indispensabile considerare l’effetto di nuove e consistenti riduzioni delle emissioni, ottenibili, settore per settore, sia attraverso l’individuazione di nuovi interventi, sia estendendo ulteriormente gli interventi previsti.

Queste in sintesi le motivazioni del presente provvedimento, che intende promuovere ed affinare, in coerenza con i contenuti della precitata Delib.C.R. 11 gennaio 2007, n. 98-1247 un intervento organico sulle emissioni in atmosfera da riscaldamento ambientale e condizionamento, efficacemente integrato con gli indirizzi operativi che scaturiscono dai principi della l.r. n. 13/2007, che, come detto, è espressione locale del quadro normativo europeo in materia di efficienza energetica degli edifici.

Si ritiene fondamentale, al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità dell’aria previsti dalla normativa comunitaria vigente, prevedere interventi significativi sulle strutture impiantistiche ed edilizie esistenti, in quanto il contributo derivante dalla semplice e fisiologica sostituzione delle apparecchiature nonché dalla riqualificazione degli involucri edilizi, è, allo stato attuale, insufficiente a sostenere scenari di sostanziale riduzione delle emissioni in atmosfera del settore.

Nel presente provvedimento sono stati quindi definiti scenari prescrittivi per l’adeguamento dei generatori di calore agli standard emissivi ed energetici individuati ed un analogo scenario per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti caratterizzati da un fabbisogno per la climatizzazione invernale particolarmente elevato. A tale proposito si sottolinea come tali interventi di riqualificazione siano in grado di garantire, in media, tempi di rientro degli investimenti necessari decisamente contenuti (4 - 6 anni), consentendo quindi all’utente, trascorso tale periodo, un vantaggio economico diretto per tutta la restante vita utile del sistema edificio-impianto. Le attuali iniziative di incentivazione messe in atto dallo Stato (ad esempio la possibilità di applicare una detrazione fiscale pari al 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione) permettono, inoltre, di comprimere ulteriormente i tempi di ritorno degli investimenti o di raggiungere obiettivi di risparmio energetico - emissivo più ambiziosi.

In particolare si è inteso: privilegiare gli interventi in grado di favorire la riduzione dei consumi, a beneficio del cittadino; incrementare il ricorso alle migliori tecnologie disponibili, a vantaggio della competitività del sistema produttivo piemontese ed italiano; implementare un mercato di tecnologie innovative, a supporto del rilancio dell’economia ed al miglioramento ambientale inteso come occasione di sviluppo e non come mero strumento di controllo e di repressione.

Tra le scelte strategiche conseguenti, particolare rilevanza assume l’incentivazione delle tecnologie ad alta efficienza e ad alta prestazione ambientale che, se effettuata in fase di avvio della produzione delle stesse, consente di internalizzare gli extracosti, permettendo di immettere sul mercato prodotti migliori a prezzi competitivi, senza aggravio per l’utente finale.

Nella scelta delle misure è stata, comunque, tenuta in considerazione la necessità di integrazione con altre politiche comunitarie e regionali di grande significato sociale, economico ed energetico, quali la promozione della filiera di produzione ed utilizzo di biomasse nell’economia montana piemontese; la differenziazione principale della regolamentazione tra zone di piano e zone di mantenimento si concretizza infatti proprio su tale argomento, là dove le prestazioni ambientali individuate tengono conto delle dimensioni dei bacini dei consorzi forestali.

Peraltro, particolare attenzione è riservata ad altri sistemi di produzione di calore, promossi dalla normative europee e nazionali, quali la cogenerazione, per la cui applicazione sono state approfondite le implicazioni sulle condizioni critiche di qualità dell’aria del Piemonte, individuando ambiziose prestazioni ambientali delle tecnologie applicabili, raggiungibili - anche in questo caso - attraverso un rinnovato impulso di ricerca e sviluppo di soluzioni innovative.

Alla stessa stregua, si è inteso valorizzare le politiche di sostegno alla bioedilizia, che la Regione sta promuovendo in quanto strumento di miglioramento della qualità della condizione abitativa e, dunque, della qualità della vita. Ancora una volta, pertanto, si vuole connotare l’ambiente come opportunità di benessere e non come vincolo.


Politiche, provvedimenti ed azioni già realizzate o in corso di realizzazione

Negli ultimi anni molteplici sono stati gli interventi che hanno interessato il settore civile, ed in particolare il riscaldamento degli ambienti, finalizzati alla riduzione delle emissioni e al contenimento dei consumi; fra questi si segnalano:

- la diffusione dell’utilizzo del metano: nel periodo compreso tra i primi anni Settanta e gli anni Novanta si è avuta una forte penetrazione delle reti di distribuzione del metano, tuttora in corso anche se con ritmi meno spinti; questo ha contribuito a ridurre l’utilizzo dei combustibili solidi e di quelli liquidi, in particolar modo di carbone, di olio combustibile e di gasolio, comportando, di conseguenza, una riduzione delle emissioni specifiche, in particolare per quanto riguarda gli ossidi di zolfo, gli ossidi di azoto ed il particolato primario;

- la riduzione progressiva del contenuto in zolfo dei combustibili liquidi utilizzati: ad opera di provvedimenti legislativi comunitari e nazionali il contenuto di zolfo dell’olio combustibile e del gasolio ad uso riscaldamento ha subito una progressiva riduzione; ad oggi il tenore massimo di zolfo consentito per l’olio combustibile e per il gasolio ad uso civile è rispettivamente pari allo 0,3% e allo 0,2% in massa;

- lo sviluppo del teleriscaldamento associato alla cogenerazione: in particolare ad oggi, sull’area urbana torinese, gli edifici allacciati alla rete di teleriscaldamento esistente totalizzano una volumetria pari a circa 39 milioni di m3, con l’obiettivo di raggiungere, entro la fine del decennio, i 60 milioni di m3; diverse altre reti di teleriscaldamento sono state sviluppate negli ultimi anni sul territorio regionale, di cui una buona parte basate sull’utilizzo di fonti di energia rinnovabili (in particolare biomasse); nel corso degli ultimi anni, in considerazione dei benefici ambientali ed energetici della tecnologia, la Regione ha inteso sostenere fortemente la diffusione di reti di teleriscaldamento, mediante un apposito bando con fondi rotativi per un totale di 15.128.407,00 euro;

- l’iniziativa, lanciata nell’anno 2003, volta ad incentivare l’installazione, in impianti nuovi o in sostituzione di impianti esistenti, di generatori di calore caratterizzati da altissimi rendimenti e basse emissioni; tale iniziativa, che ha visto le prime realizzazioni durante il terzo quadrimestre del 2004, ha comportato un impegno finanziario, da parte dell’Amministrazione regionale, di 5.000.000,00 di euro a cui sono corrisposti circa 35 M € di investimenti;

- la emanazione di indirizzi alle Amministrazioni provinciali per la predisposizione dei piani di azione previsti dal d.lgs. 351/1999, nell’ambito dei quali si è posta particolare attenzione a tutti i combustibili individuati nel d.lgs. 152/2006 (agglomerati di lignite; carbone da vapore; coke metallurgico e da gas; antracite, prodotti antracitosi e loro miscele; olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio; emulsioni di acqua - olio combustibile o acqua - altri distillati pesanti di petrolio) che possono contribuire in modo significativo all’inquinamento in zone particolarmente critiche individuate all’interno delle zone di piano; per tali combustibili si è richiesto che fosse prevista una rapida sostituzione;

- la previsione nell’ambito dei criteri sopra citati che, in tutto il territorio ricadente nella zona di piano, le Province ed i Comuni adottino tutte le misure necessarie per garantire lo scrupoloso rispetto delle norme in materia di impianti termici al fine di ridurre i consumi e migliorare le emissioni;

- l’attivazione, a partire dal marzo 2007, di una iniziativa di incentivazione finalizzata alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti; tale iniziativa, i cui contenuti sono coerenti con i requisiti di cui alla Delib.C.R. n. 98-1247/2007, prevede un meccanismo di finanziamento in conto interessi in sinergia all’iniziativa dello Stato (attivata nel 2007 ed ad oggi estesa fino al 31/12/2010) che prevede la possibilità di godere di una detrazione fiscale pari al 55% dei costi sostenuti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti; l’iniziativa regionale si esplica attraverso uno specifico bando a sportello che utilizza le risorse impegnate, pari a 5.654.430,00 euro, corrispondenti ad un’entità di investimenti prevista di circa 60 M€.


Nuovi indirizzi e strumenti per la riduzione delle emissioni

Obiettivi

Il presente provvedimento individua gli indirizzi, le prescrizioni e gli strumenti volti a promuovere la progressiva diffusione di tecnologie a basse emissioni e ad elevata efficienza energetica, sia per quanto riguarda le nuove installazioni, sia all’atto del fisiologico ricambio dello stock degli impianti di riscaldamento, nonché le norme comportamentali volte a modificare, nel verso della riduzione dei consumi, le abitudini del cittadino-consumatore.

Uno degli obiettivi primari del procedimento è infatti la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, nelle zone di piano, così come la conservazione della qualità dell’aria ambiente nelle zone di mantenimento, laddove i livelli degli inquinanti non comportino il rischio di superamento dei limiti e degli obiettivi stabiliti.

Il presente provvedimento, pertanto, individua le misure e le politiche per il miglioramento dell’efficienza energetica del sistema edificio - impianto, nonché per il governo della qualità dell’aria sul territorio piemontese, applicabili al settore del riscaldamento e del condizionamento degli ambienti, necessari ai fini di:


- migliorare l’efficienza energetica complessiva del sistema edificio-impianto, dei generatori di calore, dei sistemi distributivi e di regolazione.

La presente disciplina individua quale strumento utile per il contenimento dei consumi energetici legati alla climatizzazione e per la riduzione delle emissioni ad essa correlate, la fissazione di livelli prestazionali minimi e di qualità per gli edifici di nuova costruzione, nonché, per gli edifici esistenti sottoposti a manutenzione straordinaria, interventi finalizzati a ridurre il fabbisogno energetico per la climatizzazione.

In questo ambito si ritiene di fondamentale importanza l’individuazione di uno scenario di carattere prescrittivo, che preveda, entro un orizzonte temporale definito, la riqualificazione energetica degli edifici di maggiori dimensioni e caratterizzati da un fabbisogno annuo per la climatizzazione invernale particolarmente elevato.

È ormai consolidato come intervenendo su queste tipologie di edifici, sia possibile, in media, ottenere riduzioni del fabbisogno energetico del 30-40% con investimenti che mediamente rientrano in 4-6 anni.

- favorire l’utilizzo di tecnologie innovative per incrementare l’efficienza energetica e migliorare le prestazioni emissive dei generatore di calore.

Le tecnologie oggi disponibili permettono di ottenere sostanziali riduzioni dei consumi di combustibile (20%), ma soprattutto una decisa riduzione delle emissioni, in particolare quelle di ossidi di azoto (dal 50% all’80%). È quindi importante promuovere la diffusione di tali tecnologie, sia attraverso opportune incentivazioni che mediante la fissazione di requisiti minimi, in modo da innalzare il livello qualitativo del mercato e contestualmente giungere ad una riduzione dei costi che ne favorisca ulteriormente la penetrazione e lo sviluppo.

- favorire l’utilizzo di combustibili a basso impatto ambientale e l’uso di fonti energetiche rinnovabili.

La presente disciplina punta a conseguire una significativa riduzione delle emissioni, con particolare attenzione al particolato fine (PM10) e agli ossidi di azoto (NOx), attraverso l’individuazione di una prestazione emissiva ed energetica di riferimento per la produzione di calore finalizzata al riscaldamento degli ambienti, indipendente dalla tipologia di combustibile utilizzato. Questa scelta comporta la possibilità di utilizzare la combinazione combustibile - tecnologia di combustione e di abbattimento ritenuta più idonea, senza che questa scelta produca un impatto differenziato sulla componente atmosferica.

Per quanto riguarda le fonti di energia rinnovabili, il provvedimento pone particolare attenzione sia allo sfruttamento del solare termico che all’utilizzo delle biomasse, in particolare quelle a matrice ligneo-cellulosica.

Relativamente all’utilizzo dell’energia solare si individuano, nel caso di edifici di nuova costruzione, livelli minimi di implementazione correlati ai fabbisogni termici dello stabile ed, in particolare, a quello relativo alla produzione di acqua calda sanitaria.

In merito all’utilizzo della biomassa solida quale fonte di energia, il documento punta ad individuare le condizioni necessarie affinché si possano coniugare le politiche forestali ed agricole, nonché quelle finalizzate al contenimento delle emissioni di gas serra, con le strategie di risanamento e tutela della qualità dell’aria. È noto infatti come la combustione delle biomasse solide sia caratterizzata mediamente da fattori di emissione di particolato fine (PM10) e ossidi di azoto (NOx) decisamente più alti rispetto a quelli relativi ai combustibili fossili comunemente utilizzati nel riscaldamento civile (gas naturale, gasolio, gas di petrolio liquefatto o GPL).

Appare quindi evidente come una seria politica di promozione dell’utilizzo della biomassa solida come combustibile non possa prescindere dal tenere in attenta considerazione le problematiche legate all’impatto sulla qualità dell’aria a livello locale e quindi debba necessariamente prevedere le idonee soluzioni gestionali e tecnologiche per risolvere il problema. La presente disciplina indica le prestazioni minime, dal punto di vista emissivo, richieste ai nuovi generatori di calore alimentati a biomassa solida in funzione della collocazione territoriale, tenendo conto, contestualmente, della necessità di sviluppare specifiche attività di filiera, in particolare nelle valli piemontesi, finalizzate soprattutto al recupero e alla valorizzazione dell’ingente patrimonio forestale regionale.

Le scelte effettuate sono peraltro coerenti rispetto a quanto già indicato in molteplici documenti di programmazione energetica regionale, che individuano, come obiettivo prioritario, la diffusione di impianti a biomassa di taglia compresa tra 1 e 10 MWt, collegati a idonee reti di distribuzione del calore generato. Ad oggi, infatti, tali impianti consentono, anche dal punto di vista economico, l’implementazione delle tecnologie di combustione e di abbattimento più idonee a ridurre le emissioni di particolato fine e di ossidi di azoto, garantendo, in tal modo, la massima compatibilità di queste installazioni rispetto alle problematiche di inquinamento atmosferico.


- favorire l’adozione da parte del cittadino-consumatore di comportamenti atti a ridurre i consumi energetici e le emissioni derivanti dai sistemi di riscaldamento e di condizionamento.

Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente provvedimento, la Regione, le Province, i Comuni, nonché tutti gli enti ed i soggetti coinvolti nella fornitura e nella gestione del calore si faranno carico di realizzare le necessarie campagne informative e di comunicazione, tese a:

- indurre una maggiore consapevolezza nei cittadini riguardo ai vantaggi ambientali ed economici derivanti dall’utilizzo delle tecnologie innovative di costruzione degli edifici;

- evidenziare i vantaggi dell’utilizzo di generazione del calore innovativi e della corretta manutenzione periodica degli impianti;

- indurre una maggiore attenzione nei confronti del rispetto delle temperature massime previste dalla normativa vigente;

- informare in merito a corrette norme comportamentali sui ricambi d’aria;

stimolare il ricorso a modalità di affidamento del servizio di gestione del riscaldamento basato su meccanismi virtuosi che inducano al miglioramento continuo sotto il profilo dell’efficienza, del risparmio energetico e delle prestazioni emissive del sistema di gestione del calore.


Norme nazionali

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10) e s.m.i. si applica in quanto compatibile con il presente atto, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 2 del d.lgs. 192/2005 e s.m.i.


Effetti dell’entrata in vigore

Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il medesimo sostituisce integralmente lo Stralcio di Piano per il riscaldamento degli ambienti ed il condizionamento, approvato dal Consiglio Regionale con la deliberazione 11 gennaio 2007, n. 98-1247.


Aggiornamento

Alla revisione, all’aggiornamento e all’integrazione del presente provvedimento, provvede la Giunta regionale, sentita le Commissioni consiliari competenti.


Prescrizioni ed indirizzi per i comuni assegnati alle zone di piano e alle zone di mantenimento

Di seguito, sono definite le prescrizioni e gli indirizzi che, in tutti i Comuni assegnati alle zone di piano o alle zone di mantenimento, si applicano, agli edifici di nuova costruzione e alle parti di edificio coinvolte in interventi di ristrutturazione edilizia nonché agli edifici esistenti e che riguardano:

- le prestazioni del sistema edificio/impianto;

- le prestazioni dei sistemi di produzione/generazione del calore;

- i combustibili;

- le modalità di distribuzione e di regolazione del calore.

Le prescrizioni di seguito definite si applicano agli interventi per i quali la richiesta di permesso di costruire o la denuncia di inizio attività (DIA) sia presentata successivamente all’entrata in vigore del presente provvedimento e, nel caso non siano previsti specifici titoli abilitativi, agli interventi realizzati successivamente all’entrata in vigore dello stesso.

Per gli impianti trattati nel presente provvedimento le pertinenti prescrizioni, definite nel seguito, costituiscono riferimento cogente, nonché requisito minimo nel caso in cui tali impianti siano soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera o ad autorizzazione integrata ambientale.

Le autorizzazioni generali di cui agli articoli 272, comma 2 e 281, comma 3 del d.lgs. 152/2006, sono predisposte, in coerenza con quanto indicato nel presente provvedimento, dalla Direzione Ambiente Settore Risanamento Acustico, Elettromagnetico ed Atmosferico.

Per gli impianti individuati al Titolo II della Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 nonché quelli individuati al articolo 269, comma 14 del decreto stesso, i requisiti e le prestazioni indicate nel presente provvedimento costituiscono riferimento cogente per la relativa installazione e gestione.

Nella tabella che segue sono riportate le diverse tipologie di edifici considerate prendendo a riferimento le categorie del D.P.R. 412/1993 e s.m.i. e tenendo conto dell’utilizzo prevalente, con il rinvio alla relativa scheda contenente le prescrizioni e gli indirizzi previsti.

La Scheda 1 costituisce riferimento per gli edifici classificati nella categoria E1 definita dal D.P.R. 412/1993 e s.m.i. e per le attività commerciali, artigianali, di servizio e assimilabili in essi svolte. Le Schede 2, 3, 4, 5 e 6, invece, sono riferimento per gli edifici esclusivamente adibiti alle attività indicate e possono integrare, ove tecnicamente possibile, il quadro prescrittivo della Scheda 1 nel caso di attività commerciali, artigianali, di servizio e assimilabili svolte in locali facenti parte di edifici comunque classificati nella categoria E1.

Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 della l.r. n. 13/2007.


Quadro di sintesi delle tipologie di edificio considerate


SCHEDA 1

Edifici adibiti a:

E. 1 (1) Abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme

E. 1 (2) Abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili

E. 1 (3) Albergo, pensione ed attività similari

Fanno riferimento a questa scheda le attività commerciali, artigianali, di servizio e assimilabili, che sono inserite in edifici classificati nella categoria E (1) del D.P.R. 412/1993 (**)

SCHEDA 2

Edifici adibiti a:

E. 2 Uffici e assimilabili, pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico

E. 4 (2) Mostre, musei e biblioteche

E. 7 Attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili

SCHEDA 3

Edifici adibiti a:

E. 4 (1) Cinema, teatri e sale di riunione per congressi

E. 4 (3) Sale da ballo

E. 4 (3) Bar e ristoranti

SCHEDA 4

Edifici adibiti a:

E. 6 (1) Piscine, saune e assimilabili

E. 6 (2) Palestre e assimilabili

E. 6 (3) Servizi di supporto alle attività sportive

SCHEDA 5

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Impianti termici civili: requisiti tecnici, limiti di emissione, abilitazione alla conduzione, soggetti coinvolti, obblighi e sanzioni

PREMESSA, DEFINIZIONI E NORMATIVA APPLICABILE - REQUISITI TECNICI E COSTRUTTIVI DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI (Requisiti generali; Deroga per gli impianti rientranti nella uni 11528; Disposizioni relative agli apparecchi misuratori delle pressioni, applicabili agli impianti rientranti nella UNI 11528; Adeguamento degli impianti preesistenti al 25/06/2014) - ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI (Requisiti generali; Rilascio del patentino e gradi di abilitazione; Revoca del patentino) - VALORI LIMITE DI EMISSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI E CONTROLLI (Valori limite; Valori limite per gli impianti termici civili entrati in esercizio prima del 20/12/2018; Frequenza dei controlli sul rispetto dei valori limite; Attestazione del rispetto dei valori limite; Altri documenti da allegare al libretto di centrale per i medi impianti termici; Controlli per gli impianti termici civili entrati in esercizio prima del 20/12/2018; Comunicazioni o ripristino di conformità per i medi impianti termici) - OBBLIGHI DEL PRODUTTORE, DEL FABBRICANTE E DELL’INSTALLATORE (Attestazione di conformità del produttore; Obblighi dell’installatore; Obblighi del responsabile dell’esercizio e della manutenzione - Impianti preesistenti; Obblighi del responsabile dell’esercizio e della manutenzione - Iscrizione nel registro autorizzativo per i medi impianti) - SANZIONI.
A cura di:
  • Alfonso Mancini