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Delib.C.R. Piemonte 11/01/2007, n. 98-1247

Attuazione della L.R. 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ai sensi degli artt. 8 e 9 D. Leg.vo 4 agosto 1999, n. 351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento.
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[Premessa]




IL CONSIGLIO REGIONALE

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ALLEGATO - AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE PER IL RISANAMENTO E LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL’ARIA STRALCIO DI PIANO PER IL RISCALDAMENTO AMBIENTALE E IL CONDIZIONAMENTO


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1. Premessa

Il settore civile - con gli usi finali di energia correlati alla climatizzazione degli edifici e alla produzione di acqua calda sanitaria, in un’area climatica tra le più fredde del Paese (fasce E ed F del D.P.R. n. 412/1993 e successive modifiche e integrazioni) - rappresenta circa un terzo del totale regionale dei consumi di fonti energetiche e delle conseguenti emissioni.

Come del resto già evidenziato nell’ambito del Piano energetico ambientale regionale, l’analisi della domanda energetica di tale settore dimostra che il livello medio di efficienza energetica nei processi di trasformazione dell’energia presenta ampi margini di miglioramento: è, pertanto, evidente che una pluralità di azioni su tale fronte possa indurre consistenti miglioramenti non solo sulla riduzione della CO2 ma anche sul versante della qualità dell’aria.

Peraltro, come evidenziato dalla tabella che segue, le emissioni dovute agli impianti termici del settore civile, durante il semestre invernale, rappresentano una quota importante delle emissioni complessive di sostanze inquinanti che interessano prevalentemente gli ambiti urbani. In specifico, i dati sotto riportati acquistano particolare rilevanza per l’inquinante PM10 primario e per il concorso alla formazione del PM10 secondario, determinato dagli ossidi di zolfo e dagli ossidi di azoto.


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1.1 POLITICHE, PROVVEDIMENTI ED AZIONI GIÀ REALIZZATE O IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Negli ultimi anni molteplici sono stati gli interventi che hanno interessato il settore civile, ed in particolare il riscaldamento degli ambienti, finalizzati alla riduzione delle emissioni e al contenimento dei consumi; fra questi:

- diffusione dell’utilizzo del metano: nel periodo compreso tra i primi anni Settanta e gli anni Novanta si è avuta una forte penetrazione delle reti di distribuzione del metano, tuttora in corso anche se con ritmi meno spinti; questo ha contribuito a ridurre l’utilizzo dei combustibili solidi e di quelli liquidi, in particolar modo di carbone, di olio combustibile e di gasolio, comportando, di conseguenza, una riduzione delle emissioni specifiche, in

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1.2 NUOVI INDIRIZZI E STRUMENTI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI


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1.2.1 OBIETTIVI

Il presente stralcio di piano individua gli indirizzi, le prescrizioni e gli strumenti volti a promuovere la progressiva diffusione di tecnologie a basse emissioni e ad elevata efficienza energetica, sia per quanto riguarda le nuove installazioni, sia all’atto del fisiologico ricambio dello stock degli impianti di riscaldamento, la regolamentazione dell’utilizzo dei combustibili, le norme comportamentali volte a modificare, nel verso della riduzione dei consumi, le abitudini del cittadino-consumatore.

L’obiettivo primario

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1.2.2 AGGIORNAMENTO

La revisione, l’aggiornamento e l’integrazione del presente stralcio di piano, sono stabi

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1.3 PRESCRIZIONI ED INDIRIZZI PER I COMUNI ASSEGNATI ALLE ZONE DI PIANO E ALLE ZONE DI MANTENIMENTO

Di seguito, sono definite le prescrizioni e gli indirizzi che, in tutti i comuni assegnati alle zone di piano o alle zone di mantenimento, si applicano, tenuto conto di quanto previsto dalla legislazione in materia di rendimento energetico nell’edilizia, per gli edifici di nuova costruzione e alle parti di edificio realizzate in seguito ad interventi di ristrutturazione edilizia (1.3.1 e 1.3.2.) nonché agli edifici esistenti (1.3.1 e 1.3.3.) e che riguardano:

- le prestazioni del sistema edificio/impianto;

- le prestazioni

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Quadro di sintesi delle tipologie di edificio considerate

SCHEDA 1

Edifici adibiti a:


E. 1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;


E. 1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;


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1.3.1 PRESCRIZIONI ED INDIRIZZI DI CARATTERE GENERALE

1.3.1.1 GENERATORI DI CALORE

I generatori di calore da installarsi in edifici di nuova costruzione o in edifici esistenti, devono garantire rendimenti non inferiori a quelli previsti nel decreto Presidente della Repubblica, 15 novembre 1996, n. 660 R (Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi) per la classe “4 stelle” nonché essere caratterizzati da emissioni di ossidi di azoto (NOx) pari o inferiori a 80 mg/kWht (70 mg/kWht per generatori di calore con potenza nominale Pn < 35 kW alimentati a gas naturale o a GPL) e di particolato fine (PM10) 10 mg/kWh;.

a) fino al 1.9.2008 possono essere installati generatori di calore alimentati a gasolio, emulsioni acqua-gasolio e biodiesel, caratterizzati da una classe di rendimento pari o superiore a quella indi

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1.3.2 PRESCRIZIONI ED INDIRIZZI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE NEI COMUNI ASSEGNATI ALLE ZONE DI PIANO E ALLE ZONE DI MANTENIMENTO

Le prescrizioni e gli indirizzi che seguono si applicano a tutti gli edifici di nuova costruzione e alle parti di edificio realizzate in seguito ad interventi di ristrutturazione edilizia per i quali la richiesta di permesso a costruire o la DIA sia stata presentata successivamente alla data di pubblicazione del presente Stralcio di Piano.

Ai fini della presente regolamentazione si intende:

- edificio di nuova costruzione: edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di pubblicazione del presente Stralcio di Piano;

- ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’involucro dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresì quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico a quello preesistente, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.


SCHEDA 1 N

Edifici adibiti a:

E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme.

E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili.

E.1 (3) albergo, pensione ed attività similari.


A) Prestazioni del sistema edificio-impianto

- Il fabbisogno energetico per il riscaldamento delle unità abitative, non deve superare i valori indicati nell’Allegato 3, lettera a), 1° Livello . Devono in oltre essere rispettati i requisiti indicati nell’Allegato 3, lettera b), 1° Livello riguardanti l’isolamento termico e l’inerzia termica degli edifici. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia di edifici con superficie netta calpestabile fino a 1000 m² non è richiesto il rispetto dei limiti di fabbisogno energetico indicati nell’Allegato 3, lettera a), 1° Livello, ma solo il rispetto dei requisiti indicati nel medesimo Allegato alla lettera b), 1° Livello.

- Per gli edifici con fabbisogno energetico per riscaldamento inferiore ai valori indicati nell’Allegato 3, lettera a), 2° Livello e che rispettino i requisiti indicati nell’Allegato 3, lettera b), 2° Livello, sono previste apposite iniziative di incentivazione.

- Gli edifici con un numero di unità abitative fino a 4 possono essere dotati di impianti termici con generazione di calore separata per singola unità abitativa, comunque conformi alle indicazioni del punto 1.3.1.

- Gli edifici con un numero di unità abitative superiore a 4 devono essere dotati di impianto termico centralizzato che permetta la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per ogni singola unità abitativa.

- Nel caso di interventi che prevedano la costruzione di complessi abitativi costituiti da una pluralità di edifici, anche realizzati su lotti limitrofi, che assommino più di 100 unità abitative, e comunque con una potenza installata maggiore di 1 MWt, deve essere previsto un impianto termico composto da un polo di generazione di calore centralizzato e da una rete locale di distribuzione dei fluidi termovettori che consenta la termoregolazione e la contabilizzazione del calore stesso separatamente per ogni singola unità abitativa.

- Al fine di favorire lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili (in particolare solare termico) e di ottimizzare l’utilizzo dei generatori di calore ad altissima efficienza energetica, si consiglia l’installazione di impianti termici a bassa temperatura.

- Il sistema di generazione di calore deve essere correttamente dimensionato in funzione del fabbisogno energetico dell’edificio ed in relazione alle caratteristiche peculiari del sistema di generazione e distribuzione del calore.

B) Forme di produzione/generazione del calore

- Ad integrazione dell’energia termica necessaria alla produzione di acqua calda sanitaria, devono essere utilizzati sistemi basati sul solare termico e/o su tecnologie a pompa di calore con prestazioni conformi a quanto previsto nell’Allegato 4. Nel caso di installazione del sistema solare termico, quest’ultimo deve garantire un contributo medio annuo pari ad almeno il 60% del fabbisogno termico per la produzione di acqua calda sanitaria, determinato secondo le disposizioni della Raccomandazione UNI-CTI R3/03 SC6. Per le destinazioni d’uso non contemplate nella Raccomandazione sopra citata il fabbisogno termico per la produzione di acqua calda sanitaria deve essere definito e dichiarato dal progettista in apposita valutazione. Eventuali deroghe devono essere adeguatamente giustificate dal punto di vista tecnico.

- È inoltre auspicabile la produzione calore basata sul solare termico e/o pompe di calore con prestazioni conformi a quanto previsto nell’Allegato 4, finalizzata anche all’integrazione dell’energia termica necessaria al riscaldamento degli ambienti.

- I sistemi di cogenerazione, la cui produzione di calore sia finalizzata esclusivamente per il riscaldamento/condizionamento di ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria, devono essere dimensionati in base alla domanda di calore ed essere possibilmente abbinati con impianti frigorigeni ad assorbimento per il condizionamento estivo. Per la loro realizzazione devono essere rispettate le condizioni progettuali e gestionali riportate nell’Allegato 1.

- I condotti per lo scarico dei prodotti della combustione, derivanti da qualsiasi tipologia di generatore di calore, devono essere realizzati in modo tale da superare qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.

- I condotti situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.

- Eventuali deroghe alla presente prescrizione possono essere concesse dal Sindaco.

C) Modalità di distribuzione e di regolazione del calore

- Le tubazioni per la distribuzione del calore devono essere coibentate come prescritto dall’art. 5, comma 11 del DPR 412/1993 e s.m.i.

- Gli impianti devono essere dotati di sistemi automatizzati di regolazione delle temperatura e della potenza termica erogata in grado di massimizzare il rendimento di regolazione mantenendo le idonee condizioni di confort nel pieno rispetto delle temperature massime previste dalla normativa vigente.

- La strumentazione installata per la contabilizzazione del calore dovrà essere in grado di assicurare un errore < ± 5% (con riferimento alle norme UNI EN 1434 e UNI EN 834).

- Per edifici che fanno parte di patrimoni immobiliari consistenti, è auspicabile l’implementazione di sistemi di telegestione dei singoli impianti termici.


SCHEDA 2 N

Edifici adibiti a:

E.2 Uffici e assimilabili, pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico.

E.4 (2) Mostre, musei e biblioteche.

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1.3.3 PRESCRIZIONI ED INDIRIZZI PER GLI EDIFICI ESISTENTI NEI COMUNI ASSEGNATI ALLE ZONE DI PIANO E ALLE ZONE DI MANTENIMENTO

Le prescrizioni e gli indirizzi che seguono si applicano a tutti gli edifici già costruiti, nonché a quelli che hanno ottenuto il permesso di costruzione o la DIA alla data di pubblicazione del presente Stralcio di Piano.

Nel caso di interventi edilizi su edifici esistenti, i Comuni, in sede valutazione del progetto al fine del rilascio del permesso di costruzione o DIA, valutano l’opportunità di assoggettare l’intervento stesso alla regolamentazione per gli edifici nuovi, anziché alla presente regolamentazione per edifici esistenti. Del pari, i Comuni, valutano le eventuali deroghe derivanti dalla tipologia edilizia dell’edificio stesso (“storico”, vincolo Belle Arti, ecc.).

Ai fini della presente regolamentazione si intende:

- interventi edilizi su edifici esistenti: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici;

- manutenzione ordinaria di edifici: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture o all’organismo edilizio;

- manutenzione straordinaria di edifici: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modificazioni alle destinazioni d’uso;

- ristrutturazione dell’impianto termico: insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore.


SCHEDA 1 E

Edifici adibiti a:

E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;

E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;

E.1 (3) albergo, pensione ed attività similari;


A) Prestazioni del sistema edificio-impianto

- Al fine di favorire lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili (in particolare solare termico) e di ottimizzare l’utilizzo dei generatori di calore ad altissima efficienza energetica, in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici, ristrutturazione dell’impianto termico o installazione di impianto termico in edifici esistenti, si consiglia l’utilizzo di impianti termici a bassa temperatura.

- Negli interventi di manutenzione straordinaria di edifici, che prevedono la sostituzione dei serramenti esterni, è fatto obbligo di installare esclusivamente serramenti dotati di un valore di trasmittanza termica U non superiore a 2,20 W/m² K (valore medio vetro/telaio), ad eccezione delle finestre fronte strada dei locali ad uso commerciale per le quali la trasmittanza termica non deve essere superiore a 4,3 W/m² K.

- Negli interventi di manutenzione straordinaria di edifici, che prevedano la sostituzione o la rimozione ed il riposizionamento del manto di copertura, è fatto obbligo di realizzare una trasmittanza termica U dello stesso non superiore a 0,30 W/m² K, dimostrabile mediante calcolo come da norma UNI EN ISO 6946. Tale obbligo decade qualora sia già stata realizzata la medesima trasmittanza sulla soletta dell’ultimo piano riscaldato.

- Negli interventi edilizi su edifici esistenti che prevedono la ritinteggiatura delle facciate, nel caso le murature perimetrali contengano una camera d’aria, è fatto obbligo di migliorare le prestazioni di coibentazione termica delle stesse mediante insufflaggio a saturazione di materiale isolante traspirante (e preferibilmente naturale) caratterizzato da una conducibilità termica massima di 0,06 W/m K. Se tale intervento risultasse tecnicamente non eseguibile o negativo per la prevedibile eccessiva evidenziazione delle discontinuità, legate ai ponti termici delle strutture presenti, dovranno essere poste in opera le adeguate coibentazioni al fine di eliminare i medesimi ponti termici. Alternativamente dovrà essere realizzata una cappottatura esterna avente una trasmittanza termica massima pari a:

[(temperatura interna – temperatura esterna di progetto)*0.0344]-1 W/m² K.

- Negli edifici con un numero di unità abitative superiore a 4 non possono essere realizzati interventi finalizzati alla trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa.

- Per gli edifici esistenti, la cui costruzione è stata autorizzata dopo il 18.07.1991 ed entro il 30.06.2000, in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione dell’impianto termico e comunque entro il 1.9.2009, devono essere effettuati gli interventi necessari per rendere operativa la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per singola unità abitativa, già obbligatoria per gli edifici che hanno ottenuto il permesso di costruzione a partire dal 30.06.2000.

- Per gli edifici esistenti, la cui costruzione è stata autorizzata prima del 18.07.1991, in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione dell’impianto termico e comunque entro il 01.09.2012, devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa.

- In caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione di impianto termico in edificio esistente deve essere effettuata la verifica delle prestazioni energetiche dell’edificio al fine di individuare ed attuare, ove tecnicamente possibile, gli interventi più idonei al rispetto del livello di prestazione previsto dalla normativa vigente all’epoca di costruzione/autorizzazione.

- Per gli edifici aventi una cubatura lorda riscaldata superiore a 1500 m³ viene esteso quanto previsto al punto precedente anche nel caso di interventi che prevedano la sostituzione del generatore di calore.

- Gli interventi di sostituzione del generatore di calore in impianti centralizzati facenti capo ad edifici con volumetria lorda riscaldata superiore a 3000 m³ devono essere abbinati ad un ribilanciamento dell’impianto e ad una ricognizione dei corpi scaldanti. Tale operazione può comportare la revisione delle tabelle millesimali per la ripartizione dei costi di riscaldamento.

B) Forme di produzione/generazione del calore

- In caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici o di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione di impianto termico in edifici esistenti, si deve considerare la possibilità di adottare sistemi basati sul solare termico e/o pompe di calore con prestazioni conformi a quanto previsto nell’Allegato 4 per l’integrazione dell’energia termica necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento degli ambienti.

- In caso di installazione di sistemi di cogenerazione, la cui produzione di calore sia finalizzata esclusivamente al riscaldamento/condizionamento di ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria, sia in sostituzione di analoghi sistemi esistenti ovvero in sostituzione di generatori di calore tradizionali, tali impianti devono essere dimensionati in base alla domanda di calore e, qualora tecnicamente realizzabile, abbinati con impianti frigorigeni ad assorbimento per il condizionamento estivo. In ogni caso per la loro realizzazione devono essere rispettate le condizioni progettuali e gestionali riportate nell’Allegato 1.

- In caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici, di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione di impianto termico in edifici esistenti, i condotti per lo scarico dei prodotti della combustione, derivanti da qualsiasi tipologia di generatore di calore, devono essere realizzati in modo da superare qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I condotti situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta. Eventuali deroghe alla presente prescrizione possono essere concesse dal Sindaco.

C) Modalità di distribuzione e di regolazione del calore

- Entro il 01.09.2009 è fatto obbligo di provvedere all’idonea coibentazione delle tubazioni dell’impianto termico che risultino essere facilmente accessibili e/o ispezionabili, fatto salvo per quelle che attraversano locali riscaldati, in linea con le vigenti norme.

- In caso di sostituzione o di prima installazione dei sistemi automatizzati di termoregolazione della temperatura e della potenza termica erogata devono essere installate apparecchiature in grado di massimizzare il rendimento di regolazione mantenendo le idonee condizioni di confort nel pieno rispetto delle temperature massime previste dalla normativa vigente.

- La str

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ALLEGATO 1


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IMPIANTI DI COGENERAZIONE E TRIGENERAZIONE

Nel caso di sistemi di cogenerazione e trigenerazione si definisce il fattore di emissione equivalente termico secondo la seguente correlazione:

FEet= FEcomb/ (ηtot ηee)

Dove:

FEcomb = fattore di emissione rispetto al combustibile (in mg/kWh) (°)

ηtot = rendimento totale del cogeneratore in condizioni nominali (Pe+Pt)/(Pcomb)

ηee = rendimento elettrico del cogeneratore in condizioni nominali (Pe/Pcomb)

Al fine di calcolare il valore di FEetsi stabilisce convenzionalmente che il valore di ηtot considerato non possa essere maggiore di 0,85.

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ALLEGATO 2 PUNTO A)


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REQUISITI MINIMI PER GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSA SOLIDA INSTALLATI IN ZONA DI PIANO

Potenza termica nominale complessiva

Rendimento in condizioni nominali

Polveri totali (valori medi orari mg/Nm³ 11% O2fumi secchi)

Tecnologie di contenimento (esempio)

NOx (valori medi orari

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ALLEGATO 2 PUNTO B)


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REQUISITI MINIMI PER GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSA SOLIDA INSTALLATI IN ZONA DI MANTENIMENTO

Potenza termica nominale complessiva

Rendimento in condizioni nominali

Polveri totali (valori medi orari mg/Nm³ - 11% O2 fumi secchi)

Tecnologie di contenimento (esempio)

NOx (valori medi orari mg/Nm³ - 11% O2 fumi secchi)

Tecnologie di contenimento (esempio)

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ALLEGATO 3


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LIMITI PRESTAZIONALI DELL’INVOLUCRO EDILIZIO

a) Fabbisogno annuo in kWh/m²

1° Livello

GG

V 500 (m³)

V = 1000 (m³)

V = 2000 (m³)

V = 4000 (m³)

V = 6000 (m³)

V = 8000 (m³)

V 10000 (m³)

3000

70

65

60

50

45

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ALLEGATO 4


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POMPE DI CALORE

I sistemi a pompa di calore a ciclo inverso a compressione di gas devono essere caratterizzati da un COP (Coefficiente di resa) maggiore o uguale a 4.

Nel caso di sistemi a pompa di calore a ciclo inverso a compressione di gas che utilizzano quale pozzo freddo l’aria atmosferica, deve essere garantito un COP (Coefficiente di resa) nominale maggiore o uguale a 2,7, riferito ad una temperatura dell’aria esterna pari a –7 °C, e maggiore o uguale a 3,2 se riferito ad una temperatura dell’aria esterna di +7 °C.

Qualora tale tipologia di pompe di calore utilizzino direttamente, come motore primo, un motore a combustione interna, devono essere rispettati i valori limite dei parametri FEet(NOx) e FEet(PM) indicati nell’Allegato 1. In questo caso il parametro FEet è definito come segue:


FEet = FE

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