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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 19/08/1996, n. 26
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CAPO I - Riconoscimento |
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Art. 1 - Individuazione e finalità1. La Regione Veneto riconosce le Regole, anche unite in comunanze, e comunque denominate, come organizzazioni montane nonché quali soggetti concorrenti alla tutela ambientale e allo sviluppo socio-economico del territorio montano e, in attu |
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Art. 2 - Personalità giuridica delle Regole.1. Alle Regole già soggetti di diritto pubblico ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104 nonché alle regole già disciplinate dalle leggi regionali 3 maggio 1975, n. 48, 3 maggio 1975, n. 49, 2 settembre 1977, n. 51 è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato. |
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Art. 3 - Procedimento per la ricostituzione delle Regole.1. Per l'avvio delle procedure per la ricostituzione della Regola si costituisce un comitato promotore che adempie alle seguenti funzioni: a) ricognizione del patrimonio antico della Regola, indicandone la consistenza, l'origine e la destinazione; |
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Art. 4 - Laudo o statuto.1. Nel rispetto dei principi della Costituzione e dell'ordinamento giuridico vigente ciascuna Regola |
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CAPO II - Patrimonio antico |
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Art. 5 - Determinazione.1. Costituiscono il patrimonio antico della Regola i beni agro-silvo-pastorali intavolati nel libro fondiario o iscritti nel registro immobiliare |
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Art. 6 - Regime giuridico.1. Il patrimonio antico delle Regole è inalienabile, indivisibile, inusucapibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse. L'indivisibilità dei beni costituenti il patrimonio antico non esclude tuttavia lo scioglimento della promisc |
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Art. 7 - Mutamenti di destinazione.1. Fermi i vincoli di inalienabilità, indivisibilità ed inusucapibilità ed assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale, le Regole possono modificare la destinazione di singoli beni d |
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Art. 8 - Mutamenti temporanei di destinazione.1. Sui beni costituenti il patrimonio antico della Regola possono essere consentiti, temporaneamente, usi diversi da quelli agro-silvo-pastorali alle condizio |
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Art. 9 - Procedimenti autorizzativi.1. Prima di adottare la deliberazione di cui agli articoli 7 ed 8, la Regola è tenuta ad acquisire il parere del servizio forestale regionale, in ordine alla consistenza forestale e al vincolo idrogeologico. |
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“Art. 9 bis - Deroghe in ordine al patrimonio antico delle regole.N4 1. Le disposizioni di cui agli art |
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CAPO III - Amministrazione |
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Art. 10 - Disposizioni generali.1. All'amministrazione dei beni della Regola provvedono gli organi previsti dal laudo o statuto. |
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Art. 11 - Gestione dei beni agro-silvo-pastorali.1. Le Regole curano la gestione e l'utilizzazione dei beni agro-silvo-pastorali e dei relativi prodot |
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Art. 12 - Forme sostitutive di gestione.1. In caso di inerzia o impossibilità di funzionamento della Regola, il Presidente della Giunt |
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CAPO IV - Pubblicità degli atti e rapporti con gli Enti locali |
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Art. 13 - Pubblicità degli atti.1. Sono soggetti a pubblicità i seguenti atti delle Regole: a) il laudo o statuto, i regolamenti e le loro modificazioni; b) la elezione degli organi; |
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Art. 14 - Rapporti con gli Enti locali.1. La Regione, i Comuni e le Comunità montane possono affidare in concessione alle Regole la realizzazione di interventi attinenti o connessi alle loro specifiche funzioni garantendo le risorse necessarie. |
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CAPO V - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 15 - Estensione dei benefici regionali.1. Gli interventi regionali a favore delle società cooperative e loro consorzi sono estesi alle Regole di cu |
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Art. 16 - Rinvio alla legislazione statale.1. Per quanto non previsto nella presente legge si fa rinvio alle norme del Codice civile sulle perso |
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Art. 17 - Contributo regionale ai comitati promotori ed ai Comuni.1. Al fine di agevolare la ricostituzione delle Regole, la Regione contribuisce nelle spese incontrat |
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Art. 18 - Abrogazioni.1. Sono abrogati: |
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Art. 19 - Norma finanziaria.1. All'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 2 "Istituzione del fondo per le deleghe agli Enti |
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