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Circ. R. Veneto 15/01/2009, n. 2

L.R. 26.6.2008, n. 4. Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture. Articoli da 1 a 15. Note esplicative.
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TESTO DEL DOCUMENTO



Premessa


La Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, ha dettato la nuova disciplina urbanistica, in sostituzione della precedente Legge Regionale n. 61 del 1985.

I numerosi aspetti innovativi contenuti nella Legge Regionale in materia di pianificazione hanno reso necessaria la presenza di una normativa di carattere transitorio al fine di coordinare le vecchie disposizioni in materia urbanistica con quelle nuove. Tali norme transitorie sono state, inoltre, oggetto di successive modifiche allo scopo di assicurare una adeguata valorizzazione e gestione del territorio agricolo, nelle more della definitiva applicazione della Legge Regionale in questione a seguito dell’approvazione dei PAT e dei PI.

Ripercorrendo brevemente gli interventi normativi che si sono susseguiti in relazione alle norme transitorie delle zone agricole ricordiamo, in primo luogo, che l’originario articolo 48, comma 3, della L.R. 11 del 2004, aveva mantenuto salva la Legge Regionale n. 24 del 1985 per un anno di tempo, a decorrere dalla adozione e pubblicazione nel BUR degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 50 della L.R. 11 del 2004. Trascorso detto termine, tenuto conto dei tempi necessari per l’approvazione del primo PAT e PI, il legislatore veneto è intervenuto con la L.R. n. 23 del 2005 R (comma 7bis 3 dell’articolo 48 della L.R. 11/04), rinviando nuovamente l’operatività della nuova disciplina delle zone agricole al 30 giugno 2006 e limitando gli interventi ammissibili in detta zona.

Alla scadenza del 30 giugno 2006, il legislatore è ulteriormente intervenuto con la Legge Regionale 10 agosto 2006, n. 18, R al fine di risolvere, sempre in via transitoria nelle more dell’approvazione dei primi PAT e PI, alcune problematiche edificatorie e di tutela del territorio agricolo emerse nel frattempo, prevedendo una diversificazione degli interventi per singola sottozona agricola, a seconda delle rispettive specificità.

Infine, il legislatore è nuovamente intervenuto con la Legge Regionale n. 4 del 2008, R che qui si intende illustrare al fine di fornire le prime indicazioni operative in ordine alle modifiche apportate alla Legge Regionale n. 11/04, fermo restando che le previsioni contenute nelle leggi regionali risultano prevalenti rispetto alle disposizioni dei piani regolatori comunali tranne il caso in cui sia la stessa legge a rinviare espressamente alla disciplina dettata dai piani regolatori comunali.

In proposito si precisa che la presente circolare prende in considerazione non solo le modifiche relative alle zone agricole bensì anche una parte degli articoli del collegato alla finanziaria che riguardano le modifiche alla Legge Regionale n. 11 del 2004 R sotto l’aspetto urbanistico al fine di apportare utili chiarimenti per la corretta applicazione delle norme regionali.

Risulta parimenti opportuno evidenziare che la precedente circolare n. 1 del 2007 è sostituita dalla presente e, di conseguenza, vengono di seguito riportati alcuni chiarimenti forniti con la medesima e che non sono stati oggetto di specifiche modifiche:

a) per i piani regolatori che non operano, nella propria cartografia, alcuna distinzione tra le diverse sottozone, prevedendo genericamente la sola zona E, si richiama quanto già evidenziato con la precedente circolare in relazione a tale fattispecie.

La tutela di tali aree agricole, con particolare riferimento all’attività pianificatoria, già disciplinata dalla L.R. 24 del 1985, non può dirsi venuta meno con la nuova Legge Regionale n. 11 del 2004, che assegna al territorio agricolo una vocazione prevalentemente produttiva orientata ad una pianificazione equilibrata e razionale, tesa a salvaguardare il recupero del patrimonio edilizio con particolare riferimento all’attività agricola.

Per tali motivi, nel rispetto di entrambe le discipline volte a non pregiudicare il territorio agricolo, si ritiene che nelle attuali zone E prive della distinzione in sottozone, in attesa del PAT, debba trovare applicazione la normativa più rigorosa che disciplina le zone E1.

b) in relazione all’articolo 5, della Legge Regionale 10 agosto 2006, n. 18 che disciplina il recupero del patrimonio edilizio degradato nelle zone di montagna, non modificato né abrogato dalla Legge Regionale n. 4 del 2008, si conferma quanto già precisato con la precedente circolare n. 1 del 2007. In particolare, la norma, in deroga a quanto previsto dall’articolo 48, della L.R. 23 aprile 2004, n. 11, nelle more dell’approvazione del primo PAT e PI, nelle zone agricole dei territori classificati montani,consente la ricostruzione di fabbricati crollati dei quali residuino solo frazioni dei muri subordinandola alla concomitante esistenza delle seguenti condizioni:

- esistenza dei muri perimetrali che consentano di individuare il sedime e ciò risulti nelle cartografie edilizie depositate presso gli enti competenti (Catasto; Ufficio del Registro; Amministrazione Comunale nel caso di edifici per cui sia stato rilasciato titolo abilitativo) dalle quali emergano dati certi ed incontrovertibili;

- il rispetto integrale della tipologia originaria, come risultante da documentazione fotografica e/o iconografica e, in ogni caso, nel rispetto della tipologia degli edifici già presenti nella zona;

- il rispetto della volumetria originaria quale ricavabile dalla suddetta documentazione e, in ogni caso, nel rispetto della volumetria ammessa dal piano regolatore per l’area su cui sorge l’edificio degradato o per aree simili.

c) per quanto concerne i procedimenti in itinere previsti dal comma 7 bis 3, dell’articolo 48, della Legge Regionale n. 11 che prevede che, decorso il termine del 30 giugno 2006, ai procedimenti autorizzatori in corso continua ad applicarsi la Legge Regionale 5 marzo 1985, n. 24 e successive modificazioni, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni. La norma si riferisce alle sole richieste di rilascio di autorizzazione presentate anteriormente alla scadenza del 30 giugno. In relazione alla richiesta di varianti in corso d’opera, che richiedono la modifica di autorizzazioni già rilasciate, si ritiene debba applicarsi la medesima procedura usata per il rilascio della autorizzazione stessa. Ciò in virtù del fatto che, fino alla definitiva realizzazione delle opere autorizzate e della conseguente scadenza della autorizzazione, ogni qualsivoglia modifica all’autorizzazione edilizia non può che essere considerata come facente parte dello stesso procedimento autorizzatorio in fieri, sempre che avviato ma non concluso e sempre che gli interventi non si pongano in contrasto con la normativa vigente eventualmente sopravvenuta.

Tutto ciò premesso, si rammenta che la Legge Regionale n. 4 del 2008 ha provveduto ad uniformare la disciplina delle zone agricole per quanto concerne le zone E2 ed E3, mantenendo una leggera distinzione per le zone E1, di maggior tutela, e confermando la disciplina precedente in ordine alle zone E4. Inoltre, la medesima Legge Regionale ha dettato alcune disposizioni integrative in materia di interventi in zona agricola, di varianti urbanistiche e in materia di sportello unico.

Oltre alle problematiche relative all’applicazione della Legge Regionale n. 4 del 2008, si forniscono alcune precisazioni relativamente all’articolo 45, della Legge Regionale 11 del 2004, oggetto di numerose richieste interpretative. In proposito si evidenzia che le disposizioni riguardanti i vincoli hanno trovato immediata applicazione al momento della entrata in vigore della legge posto che la norma in questione non prevedeva, ai fini dell’applicabilità, la previa approvazione del PAT e PI. Tale soluzione di continuità con la normativa precedente di cui alla Legge Regionale n. 24 del 1985, risulta essere l’unica coerente con l’intento perseguito dal legislatore regionale di garantire la salvaguardia della vocazione produttiva agricola del suolo e di evitare l’utilizzo della risorsa territoriale verso altre destinazioni d’uso non giustificate.

Nel prosieguo della presente circolare, per semplicità, si farà riferimento ai diversi articoli del collegato in materia urbanistica senza ulteriore specificazione.

Per quanto concerne gli articoli della Legge Regionale n. 4 del 2008 non considerati dalla presente circolare, trattasi di disposizioni che non hanno presentato specifiche problematiche applicative.

1. Articolo 5 della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 4 “Modifica dell’articolo 44 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11”

a) Il comma 1 dell’articolo 5 introduce, i seguenti commi 2 bis e 2 ter all’articolo 44:

“2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti agli imprenditori agricoli, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, qualora si rendano necessari per l’adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela dell’ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l’assicurazione del benessere degli animali.

2 ter. Al fine di garantire la tutela delle differenti realtà socio-economiche e agro-ambientali presenti nel territorio, in deroga ai

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