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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 16/08/1984, n. 40
L. R. Veneto 16/08/1984, n. 40
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[Premessa] |
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Art. 1 - (Finalità)Nell'assolvimento delle proprie funzioni di tutela dell'ambiente naturale e al fine di assicurare la conservazi |
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Art. 2 - (Parchi naturali regionali)I parchi naturali regionali sono costituiti da zone del territorio regionale, organicamente definite, |
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Art. 3 - (Riserve naturali regionali)Le riserve naturali regionali sono costituite da zone del territorio regionale, anche di limitata estensione, che presentano, unitariamente considerate, particolare interesse naturalistico - ambientale in funzione di specifiche ricerche in campo scientifico, |
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Art. 4 - (Zone di protezione e di sviluppo controllato. Zone di pre-parco)Ove se ne ravvisi la necessità, nei territori esterni ma contigui ai parchi e alle riserve, possono ven |
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Art. 5 - (Individuazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale)I parchi e le riserve naturali di interesse regionale sono individuati, mediante appositi elaborati grafici e cartografici, in scala non inferiore a 1: 50.000 nel piano territoriale regionale di coordinamento, anche sulla base delle proposte e delle indicazioni che potranno essere presentate, durante l'elaborazione del piano, dalle Province, dalle Comunità m |
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Art. 6 -(Misure temporanee di salvaguardia)Nelle zone individuate ai sensi del precedente articolo si applicano, a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di adozione del piano ovvero della deliberazione di approvazione dell'elenco previsto al secondo comma, oltre alle eventuali altre misure di salvaguardia derivanti dall'adozione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, i divieti individuati tra i seguenti dal provvedimento del Consiglio regionale: a) apertura di nuove strade, a eccezione di quelle al servizio dell'attività agro - silvo - pastorale; b) esecuzione di tagli boschivi, anche parziali a eccezione dei tagli per la coltivazione del pioppo, nonché di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, salvo quanto previsto dalle successive prescrizioni; c) riduzione a coltura dei terreni boschivi |
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Art. 7 - (Istituzione)Ciascun parco o riserva naturale regionale è istituito con legge regionale, secondo le prescrizioni contenute nel Piano Territoriale Regionale di coordinamento ovvero, sino a quando questo non venga adottato, nella deliberazione di cui al secondo comma del precedente art. 5. La legge istitutiva deve stabilire, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge: |
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Art. 8 - (Adempimenti preliminari alla costituzione del consorzio)Ai fini della costituzione del consorzio di cui al punto 1) del precedente art. 7, il Presidente della Giunta regionale convoca, entr |
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Art. 9 - (Piano ambientale) [N=1]Per ciascuno dei parchi e delle riserve costituiti nei modi di cui all'art. 7, è formato un piano ambientale al duplice scopo di assicurarne la necessaria tutela e valorizzazione e di sostenere lo sviluppo economico e sociale della zona. Il piano, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente legge e nella legge istitutiva, determina: a) l'articolazione della zona in aree diverse, secondo la classificazione prevista dall'art. 11 e seguenti; |
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Art. 10 - (Procedimento ed effetti)All'adozione, deposito e pubblicazione del piano ambientale provvede l'ente gestore del parco o della riserva, con le modalità e secondo il procedimento previsto per il piano territoriale comprensoriale dell'art. 37 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40 , N2 intendendosi sostituito al Consiglio di Com |
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Art. 11 - (Classificazione delle aree)Le aree comprese nei parchi o nelle riserve possono essere classificate dal piano ambientale, ai fini del particolare regime cui vengono |
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Art. 12 - (Regime di riserva naturale regionale generale)Nelle zone sottoposte a regime di riserva naturale regionale generale, il suolo, il sottosuolo, le acque, la vegetazione e la fauna sono rigorosamente protetti e sono consentiti solo gli interventi, a cura o sotto il controllo dell'ente gestore, per la protezione dell'ambiente e per la ricostituzione di equilib |
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Art. 17 - (Disciplina delle zone di penetrazione)Sono classificate zone di penetrazione le aree che, per esigenze logistiche, le quali non possono essere più opportunamente soddisfatte all'esterno del pa |
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Art. 19 - (Attività agricole, silvo-pastorali e di utilizzazione boschiva)Il piano ambientale individua le realtà agricole della zona, promuove le colture compatibili con la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e determina i terreni che possono essere adibiti a pascolo e le modalità e i tempi dell' |
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Art. 21 - (Fauna minore e flora spontanea)Nei parchi e nelle riserve costituite ai sensi della presente legge è vietato distruggere, dis |
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Art. 23 - (Attività di ricerca scientifica)Al fine di svolgere attività di ricerca scientifica, gli enti di ricerca e i singoli ricercato |
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Art. 24 - (Organizzazione dei servizi antincendi)(omissis) N5 |
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Art. 27 - (Parchi e riserve di interesse locale)Le Province, le Comunità Montane, i Comuni e loro Consorzi, nonché le Comunità familiari montane, anche associate tra loro, possono istituire nel proprio territorio, sempreché ciò non contrasti con le previsioni del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento parchi e riserve regionali di interesse locale, per i fini e second |
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Art. 28 bis - Iniziative per la valorizzazione dei parchi regionali1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare iniziative ed attività finalizzate al |
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"Art. 28 ter - Promozione degli interventi che utilizzano tecniche di bioarchitettura e di ingegneria forestaleN11 1. Al fine di qualificare le aree dei parchi regionali, la Giunta regionale è autorizz |
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"Art. 28 quater - Interventi di ripristino e messa in sicurezza dei manufattiN11 1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare interventi d |
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Art. 29 -(Vigilanza)Salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive sono incaricati della vigilanza sull'osservanza deg |
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Art. 30 - (Sanzioni)Per le attività edilizie, comunque compiute in violazione delle norme stabilite nell'art. 18, si applica, oltre alle sanzioni previste dalle leggi in vigore, una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 20.000.000, in proporzione al valore delle attività intraprese e al danno arrecato all'ambiente. |
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Art. 31 - (Abrogazione)La presente legge sostituisce, a ogni effetto, la legge regionale 31 maggio 1980, n. 72. |
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