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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 26/05/2017, n. 15
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 08/08/2022, n. 17
- L.R. 20/05/2022, n. 9
- L.R. 10/08/2018, n. 12
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Titolo I - Ambito istituzionale |
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Art. 1 - Omissis
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Art. 2 - (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 29/2006)1. All'articolo 7 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in |
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Art. 3 - Art. 4 - Omissis
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Art. 5 - (Modifiche agli articoli 1 e 7 della l.r. 35/2016)1. Alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 35 (Legge d |
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Art. 6 - (Modifica all’articolo 52 quater della l.r. 7/2012)1. Dopo il comma 1 dell'articolo 52 quater della legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo |
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Art. 7 - (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 34/2016 e conseguenti disposizioni in tema di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi ICT)1. All'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 34 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi |
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Art. 8 - Omissis
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Art. 9 - (Regionalizzazione delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale. Modifiche alla l.r. 19/2008)1. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 è inserita la seguente: 'a bis) unioni di comuni diverse da quelle di cui alla lettera a) e comunità montane, limitatamente ai contributi di cui all'articolo 20 ter;'; b) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 19 le parole 'diverse da quella di cui al comma 1' sono sostituite dalle seguenti: 'diverse da quelle di cui al comma 1'; c) all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 le |
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Art. 10 - (Disposizioni in tema di decadenza di comitati e altri organismi)1. In caso di cessazione contestuale anticipata, per dimissioni o per altre cause, della maggioranza dei componenti dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 8 della legge regionale 7 luglio 2008, n. |
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Titolo II - Ambito economico |
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Art. 12 - Art. 13 - Omissis
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Art. 14 - (Modifiche agli articoli 15, 89, 100, 101 e 126 della l.r. 6/2010)1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'articolo 15 sono soppresse le seguenti parole '; le successive attivazioni e cessazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale alla azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente per il comune nel quale hanno luogo le attivazioni e cessazioni stesse, mediante invio di elenchi cumulativi contenenti gli estremi della SCIA relativa all'avvio dell'attività o di autorizzazioni o dichiarazioni di inizio attività produttiva (DIAP), di cui all'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) precedentemente ottenute o presentate.'; b) all'articolo 89: 1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole 'e per lo sviluppo della rete di erogatori di elettricità per veicoli'; 2) il comma 2 è così sostituito: '2. Fino al raggiungimento del numero minimo di impianti di carburante a metano di cui al comma 1, ri |
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Art. 15 - (Modifiche agli articoli 32, 33, 38, 58 e 61 della l.r. 27/2015)1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 16 - (Modifiche agli articoli 2, 8, 10 e 11 della l.r. 11/2014)1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta le seguente: |
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Titolo III - Ambito territoriale |
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Art. 17 - (Procedura per l’approvazione del piano regolatore portuale dei porti di Cremona e Mantova)1. Le previsioni del piano regolatore portuale, di cui al numero 3 dell’elenco delle ‘Funzioni e Attività’ dell’Allegato B della l.r. 30/2006, non possono contrastare con lo strumento urbanistico vigente, salvo impegno assunto dal comune o dai comuni interessati ad adottare eventuali varianti ai rispettivi piani di governo del territorio, e devono essere compatibili con le previsioni del piano territoriale di coordinamento della provincia territorialmente interessata, salvo impegno della stessa provincia ad adottare eventuali varianti al rispettivo piano. Gli impegni di cui al precedente periodo devono essere assunti, nel caso, in sede di intesa di cui al numero 3 dell’elenco delle ‘Funzioni e Attività’ di cui all’Allegato B della l.r. 30/2006 anche, ove necessario, per la fase di approvazione del piano. 2. La provincia elabora una proposta di piano regolatore portuale d� |
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Art. 18 - (Modifiche all’articolo 42 della l.r. 6/2012 e conseguente modifica all’articolo 3 bis della l.r. 9/2001)1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 6 dell'articolo 42 dopo le parole 'La provincia competente rilascia l'autorizzazione, previo' sono inserite le seguenti: 'nulla osta di cui all'articolo 14, comma 1, del d.p.r. 495/1992 e' e le parole 'parere degli enti' sono sostituite dalle seguenti: 'parere degli altri enti'; b) dopo il comma 6 dell'articolo 42 è inserito il seguente: |
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Art. 19 - (Disposizioni in tema di rinnovo del materiale rotabile per il servizio di trasporto pubblico regionale e locale. Modifica all’articolo 34 della l.r. 6/2012)1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina de |
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Art. 20 - (Modifiche agli articoli 92 e 95 della l.r. 31/2008)1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 92: 1) il comma 5 è sostituito dal seguente: '5. Con il provvedimento di scioglimento è nominato un commissario regionale per la gestione temporanea, ordinaria ed eventualmente straordinaria, del consorzio, per la predisposizione o anche l'adozione del piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del ter |
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Art. 21 - (Misure di semplificazione in materia energetica. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 31/2014, agli articoli 27 e 28 della l.r. 26/2003 e all’articolo 9 della l.r. 24/2006)1. All'articolo 4 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 quinquies sono inseriti i seguenti: '2 sexies. Le misure d'incentivazione di cui ai commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies sono cumulabili con gli incentivi per la promozione delle fonti rinnovabili previsti da disposizioni statali e strumenti urbanistici locali, ove non precluso in base alla normativa statale. |
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Art. 22 - (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 26/2003)1. Al comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 (Disciplina de |
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Art. 23 - (Modifiche alla l.r. 16/1999, in adeguamento alla legge 132/2016)1. Alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dell'articolo 2 dopo le parole 'programmazione regionale' sono aggiunte le seguenti: ', nel rispetto dei Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività di cui all'articolo 10 della stessa legge 132/2016,'; b) al comma 2 dell'articolo 3 le parole 'approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, su proposta del Direttore generale della medesima' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d)'; c) all'articolo 11: 1) la lettera b) del comma 1 è soppressa; 2) al comma 2 le parole 'Il Consiglio di amministrazione dell'Arpa è composto da cinque membri, tra cui il Presidente, e dura in carica cinque anni' sono sostituite dalle seguenti: 'Il Presidente è l'amministratore unico dell'ARPA e dura in carica cinque anni'; 3) il comma 3 è sostituito dal seguente: '3. Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale.'; 4) il comma 5 è sostituito dal seguente: |
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Art. 24 - (Modifica all’articolo 22 della l.r. 4/2016)1. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 15 |
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Art. 25 - (Modifiche alla l.r. 33/2015)1. Alla legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti: '1 bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli interventi dichiarati dal progettista abilitato, sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 ter, privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Tale dichiarazione è contenuta nell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio. All'asseverazione devono essere allegati gli idonei elaborati tecnici, atti a dimostrare l'irrilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici degli interventi. 1 ter. La Giunta regionale adotta |
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Art. 26 - (Modifiche alla l.r. 12/2005)1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 bis dell'articolo 4 dopo le parole 'piano e programma' sono aggiunte le seguenti: '; nel territorio della provincia di Sondrio i comuni e gli altri enti locali possono affidare le funzioni amministrative e i compiti relativi all'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabiltà a VAS e di VAS alla Provincia, nel rispetto dei requisiti di indipendenza previsti per le autorità competenti.'; b) al comma 3 bis dell'articolo 7 dopo le parole 'dei comuni partecipanti' sono aggiunte le seguenti: '; nel territorio della provincia di Sondrio i contenuti dei piani associati tra più comuni possono essere sviluppati dalla Provincia, su accordo con i predetti enti, anche contestualmente all'elaborazione del PTCP o di sue varianti, fermo restando il rispetto delle procedure di approvazione dei singoli strumenti pianificatori associati previste dalle leggi vigenti.'; c) al comma 7 dell'articolo 9 dopo le parole 'affluenza degli utenti' sono aggiunte le seguenti: '; nel territorio della provincia di Sondrio, all'interno del TUC, è sempre ammessa l'apertura di esercizi di vicinato, specie tipici, anche in deroga alle previsioni di cui al comma 6, o con permesso di costruire in deroga, previa deliberazione del consiglio comunale acquisito il parere di compatibilità della Provincia.'; d) al comma 2 bis dell'articolo 11 dopo le parole 'comune stesso' sono aggiunte le seguenti: '; nel territorio della provincia di Sondrio i criteri di applicazione della perequazione urbanistica di cui ai commi 1 e 2 possono essere determinati, con caratteri ed effetti sovracomunali o coordinati tra diversi comuni, dalla Provincia, d'intesa coi comuni, all'interno del PTCP. Sempre presso la Provincia, d'intesa con i comuni, possono essere istituiti fondi, dotazioni o incentivi previsti in materia urbanistica ed edilizia per finalità di riduzione del consumo di suolo, di perequazione o in genere per tutte quelle finalità di ricomposizione che possono essere meglio assolte in via coordinata tra gli enti locali del territorio provinciale mediante l'attribuzione su base consensuale delle funzioni gestionali alla stessa Provincia.'; e) al comma 1 dell'articolo 12 è aggiunto, |
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Art. 27 - (Modifiche agli articoli 22, 23, 26 e 43 della l.r. 16/2016)1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 4 dell'articolo 22 è aggiunto il seguente: '4 bis. Al fine di favorirne il trasferimento, la permanenza e la mobilità nella Regione Lombardia, gli appartenenti alle forze di polizia di cui al comma 6 dell'articolo 23, che siano in servizi |
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Art. 28 - (Modifiche alla l.r. 28/2016)1. Al comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lomba |
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Titolo IV - Ambito sociale e sanitario |
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Art. 29 - Art. 30 - Omissis
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Art. 31 - (Modifiche agli articoli 5 e 6 della l.r. 19/2007 e disposizioni conseguenti)1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 5 è sostituita dalle seguenti: 'f bis) lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, tramite il coinvolgimento degli enti del sistema sociosanitario; f ter) la promozione e il sostegno, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale.'; b) dopo il comma 1 dell'articolo 5 è inserito il seguente: |
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Art. 32 - Art. 34 - Omissis
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Art. 35 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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