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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 15/12/2006, n. 29
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 14/11/2023, n. 4
- L.R. 13/12/2022, n. 28
- L.R. 19/05/2021, n. 7
- L.R. 05/08/2010, n. 13
- L.R. 08/07/2014, n. 19
- L.R. 08/07/2015, n. 20
- L.R. 26/05/2016, n. 14
- L.R. 26/05/2017, n. 15
- L.R. 06/07/2017, n. 17
- L.R. 25/01/2018, n. 5
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TITOLO I - OGGETTO DEL TESTO UNICO |
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Art. 1 - (Oggetto)1. Il presente testo unico riunisce le disposizioni regionali in materia di istituzione di nuovi comuni, mutamento delle circoscrizi |
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TITOLO II - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 3 - (Coordinamento e pubblicizzazione delle informazioni)1. Al fine di contribuire ulteriormente alla promozione ed alla diffusione dei processi di ridisegno istituzionale, funzionale e ter |
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CAPO II - INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE |
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Art. 4 - (Istituzione di nuovi comuni)1. L’istituzione di nuovi comuni può aver luogo a seguito: a) della f |
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Art. 5 - (Mutamento delle circoscrizioni comunali)1. Al mutamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni si procede nei casi di: |
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Art. 6 - (Mutamento delle denominazioni comunali)1. La denominazione dei comuni può essere modificata in seguito al mutamento della rispettiva circoscrizione territoriale ovvero qu |
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CAPO III - DISPOSIZIONI PROCEDURALI |
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Art. 7 - (Iniziativa legislativa)1. L’iniziativa legislativa per l |
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Art. 7-bis - (Confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche da parte dei comuni interessati)1. Ai fini della richiesta di cui all’articolo 7, comma 3, ciascun consiglio comunale interessato adotta una deliberazione preliminare riguardante i contenuti e le esigenze della promozione dell’iniziativa legislativa di cui agli articoli 4, 5 e 6, e stabilisce un termine, non inferiore a ses-santa giorni, entro il quale, chiunque abbia interess |
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Art. 7-ter - (Richiesta comunale di promozione dell’iniziativa legislativa su istanza degli elettori residenti)1. Gli elettori residenti nei comuni, nelle frazioni o borgate interessati all’adozione di uno dei provvedimenti di cui agli articoli 4, 5 e 6, possono presentare richiesta al rispettivo comune, ai fini dell’eventuale attivazione del confronto preliminare di cui all’articolo 7-bis, secondo le modalità di partecipazione previste dallo statuto e dai regolamenti comunali. 2. Nel caso la richiesta di cui al comma 1 sia presenta |
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Art. 7-quater - (Referendum consultivo comunale)1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 7-bis, comma 1, e comunque decorso quello per l’invio delle osservazioni regionali di cui al comma 5 dello stesso articolo o del comma 3 dell’articolo 7-ter, a pena di inefficacia degli atti assunti dopo tali termini, i consigli comunali interessati, valutate le osservazioni e le proposte pervenute e recepite le eventuali osservazioni regionali inviate, deliberano, a maggioranza dei propri componenti, sulla effettuazione del referendum consultivo comunale, preliminare alla richiesta di avvio della procedura per la presentazione del progetto di legge regionale. 2. Se uno o più co |
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Art. 7-quinquies - (Elettorato e validità del referendum consultivo comunale)1. Il referendum |
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Art. 7-sexies - (Presentazione della richiesta al Presidente della Giunta regionale)1. All’esito della procedura di cui agli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, i consigli comunali possono presentare richiesta al Presidente della Giunta regionale per la promozione della relativa procedura e per la prese |
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Art. 7-sexies 1 - (Divieto di ripresentazione della richiesta al Presidente della Giunta regionale) |
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Art. 7-septies - (Ruolo del Presidente della Giunta regionale a seguito della richiesta comunale di avvio) |
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Art. 8 - (Pareri)1. I progetti di legge per la istituzione di nuovi comuni o per il mutamento delle c |
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Art. 9 - (Determinazioni del Consiglio regionale in ordine all’assunzione dei referendum consultivi comunali)1. A seguito della presentazione del progetto di legge conseguente alla ve |
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Art. 9-bis - (Spese per il confronto preliminare e per i referendum consultivi comunali)1. Le spese per il confronto preliminare di cui all’articolo 7-bis sono a carico dei comuni interessati. Le spese per i referendum consultivi comunali di cui all’articolo 7-quater sono rimborsate dalla Regione, previa attestazione, da parte dei sindaci dei comuni interessati, della insussistenza di eventuale contenzioso o di altre condizioni che possano inficiare la regolarità delle operazioni referendarie e dei risultati della votazione, inviata al Presidente del Consiglio regionale prima dell’approvazione della deliberazione del Consiglio regionale sull’assunzione dei referendum consultivi comunali, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta re-gionale; non rientrano fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all’espletamento di funzioni per le quali le relative leggi prevedono |
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Art. 9-ter - (Referendum consultivo regionale)1. L’effettuazione del referendum consultivo regionale per i progetti di legge di cui all’articolo 7, comma 1, da presentare al Presidente del Consiglio regionale entro il 1° aprile di ogni anno, è deliberata, su proposta della commissione consiliare competente, dal Consiglio regionale entro il 31 maggio di ogni anno. L’effettuazione del referendum di cui al precedente periodo è deliberata a seguito dell’iniziativa legislativa di cui all’articolo 7, comma 1, o della mancata assunzione, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, dei referendum consultivi effettuati dai comuni interessati, success |
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Art. 9-quater - (Spese dei referendum consultivi regionali)1. Le spese per i materiali necess |
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Art. 9-quinquies - (Consultazione regionale in forma semplificata)1. Nei casi di cui all’articolo 9-ter, qualora i residenti aventi diritto al voto siano in numero non superiore a cinquanta alla data di presentazione del progetto di legge, il Consiglio regionale può deliberare di effettuare la consultazione della popolazione interessata secondo modalità semplificate, in deroga alle previsioni del comma 9 dell’articolo 9-ter, volte al contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei diritti di segretezza e libertà del |
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Art. 9-sexies - (Disposizioni particolari per l’incorporazione di più comuni in comune contiguo o divenuto contiguo)1. In caso di referendum consultivo per la contestuale incorporazione di due o più comuni in un |
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Art. 10 - (Adempimenti per il procedimento legislativo)1. Il Consiglio regionale, a seguito della trasmissione dei pareri di cui all’articolo 8 alla competente commissione consiliare e dell’assunzione del referendum consultivo comunale di cui all’articolo 9, delibera sull’approvazione della proposta di legge. |
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CAPO IV - FUNZIONI DELLA REGIONE E REGOLAZIONE DEI RAPPORTI |
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Art. 11 - (Successione nei rapporti)1. I rapporti conseguent |
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Art. 12 - (Disposizioni transitorie per i provvedimenti amministrativi comunali) |
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Art. 13 - (Coordinamento) |
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TITOLO III - CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI |
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Art. 14 - (Ambito di applicazione)1. Il presente titolo regola l’esercizio della attività di promozione e di coordinamento regionale delle iniziative dei comuni di |
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CAPO I - ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE |
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Art. 15 - (Iniziativa)1. L’iniziativa di cui all’art |
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Art. 16 - (Deliberazioni dei consigli comunali proponenti)1. L’iniziativa si esercita mediante deliberazione assunta dai consigli comunali proponenti a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. |
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Art. 17 - (Atti di adesione all’iniziativa)1. Le deliberazioni dei comuni promotori dell’iniziativa sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale il quale, entro trent |
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Art. 18 - (Parere della Regione)1. Il Presidente della Giunta regionale esamina il contenuto delle deliberazioni richieste a norma dell’articolo 17 e, verificato che le deliberazioni favorevol |
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CAPO II - REVISIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI |
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Art. 20 - (Trasmissione delle deliberazioni comunali)1. Le deliberazioni con le quali i comuni intendono passare ad altra circoscrizione provinciale, a norma dell’articolo 19, sono tr |
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CAPO III - DISPOSIZIONI COMUNI |
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Art. 22 - (Inammissibilità delle iniziative)1. L’iniziativa per la costituzione di una nuova provincia non è ammessa allorché la popolazione della medesima sia inferiore al limit |
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Art. 23 - (Referendum consultivo)1. Il Consiglio regionale, in attuazione dell’articolo 65 dello Statuto, può, se ne ravvisa la necessità, indire referendum cons |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI, ABROGATIVE E FINANZIARIE |
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Art. 25 - (Norma finanziaria) |
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Allegato A - Leggi abrogateOmissis 1) omissis 2) l.r. 6 novembre 2014, n. 28 (Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Voghera e di Corana, in provincia di Pavia); |
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Allegato B - Leggi che restano in vigoreOmissis Istituzione del Comune di Gravedona ed Uniti, mediante fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona, in provincia di Como |
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Allegato B-bis - Modelli per quesiti referendariParagrafo 1 (Contestuale incorporazione di due o più comuni in comune ad essi contermine)
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