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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lombardia 14/08/1999, n. 16
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- L.R. 28/12/2022, n. 33
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- L.R. 20/12/2002, n. 32
- L.R. 06/03/2002, n. 4
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Art. 1 - (Finalità e oggetto della legge)1. Ai fini della tutela dell'ambiente ed in attuazione del d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambienta |
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Art. 2 - (Istituzione dell'ARPA)1. É istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Lombardia quale ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, tecnica e contabile. 2. L'ARPA opera |
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Art. 3 - (Attività dell'ARPA)1, L'ARPA esercita le seguenti attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni di interesse regionale indicate nell'art. 1 del d.l. 496/1993 convertito dalla I. 61/1994: a) supporto |
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Art. 4 - (Attività di supporto tecnico-scientifico)1. Le attività di supporto tecnico-scientifico ai livelli istituzionali competenti nelle materie identificate dalla presente legge consistono: a) nella formulazione alle autorità amministrative competenti di proposte e pareti concernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze e degli agenti inquinanti; gli standard di qualità dell'aria, delle risorse idriche del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli standard di qualità; l'uso razionale delle risorse naturali e delle fonti di energia; le metodologie per il rilevamento dello |
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Art. 5 - (Attività concernenti il controllo ambientale)1. Le attività di controllo ambientale consistono: a) nello svolgimento delle attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in |
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Art. 6 - (Attività di informazione ambientale)1. Le attività di informazione ambientale consistono: a) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale regionale, anche disaggregata per ambiti territoriali specifici; |
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Art. 7 - (Attività di promozione della ricerca e di diffusione delle innovazioni)1. Le attività di promozione della ricerca e di diffusione delle innovazioni consistono: a) nella promozione, nei confront |
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Art. 8 - (Attività di promozione dell'educazione e della formazione ambientale)1.Le attività di promozione dell'educazione e della formazione ambientale consistono: |
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Art. 9 - (Altre attività connesse alla tutela dell'ambiente)1. Le altre attività collegate alle competenze in materia ambientale consistono: |
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Art. 10 - (Esercizio dell'attività dell'ARPA)1. Nell'esercizio delle proprie attività l'ARPA può: a) effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento sullo stato dell'ambiente e sui fattoti di inquinamento ambientale; b) effettuare analisi di |
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Art. 10-bis - (Disciplina della possibilità, per l'ARPA, di ricorrere a laboratori esterni per analisi ambientali)1. Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 15-bis, sono individuate le casistiche di urgente necessità, ivi comprese quelle derivanti da motivi di tutela della salute pubblica o dalla tempestiva conclusione dei procedimenti concernenti la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture rientranti in almeno una delle seguenti tipolo |
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Art. 11 - (Organi dell'ARPA) |
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Art. 12 - (Competenze del Presidente)1. Compete al Presidente: a) approvare il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo, nonché il bilancio di esercizio di cui all'articolo 2423 del codice civile; b) approvare il piano pluriennale di |
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Art. 13 - (Competenze del Presidente) |
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Art. 14 - (Collegio dei revisori)1. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni ed è composto da tre memb |
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Art. 15 - (Il Direttore generale)1. Il Direttore generale assicura l’attuazione degli indirizzi programmatici regionali e il raccordo con la Giunta regionale; cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità; garantisce il controllo di gestione e la verifica della qualità dei servizi prestati dall’ARPA. In particolare spettano al Direttore: a) la rappresentanza legale dell’Agenzia; b) la predisposizione, sentito il Comitato di indirizzo, dei regolamenti di organizzazione e di contabilità; |
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Art. 15-bis - (Comitato di indirizzo)1. È istituito il Comitato di indirizzo con funzione consultiva in materia di programmazione e di verifica dei risultati dell’attività dell’ARPA. Il Comitato di indirizzo: a) propone le linee guida per la predisposizione del piano triennale di attività di ARPA, approvate con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto del programma triennale nazionale di cui all’articolo 10, della legge 132/2016; b) esprime parere in merito: 1. al tariffario per le prestazioni rese a soggetti privati; 2. al piano triennale di attività e al programma di lavoro annuale; |
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Art. 16 - (Struttura organizzativa dell'ARPA)1. Il regolamento organizzativo definisce l'articolazione della struttura centrale e delle strutture periferiche dell'ARPA, le procedure operative dell'Agenzia, sia interne che relative all'interazione con soggetti esterni, e le modalità di reclutamento del personale. 2. Il regolamento di cui al comma 1 articola in particolare la struttura centrale dell'ARPA per settori tecnico-tematici e la struttura periferica per dipartimenti provinciali o sub-provinciali e servizi territoriali, tenuto conto delle specificità ambientali, territoriali, produttive e della densità di popolazione. "Per ragioni di economicità e di efficienza nell’impiego delle risorse, le attività e i servizi possono essere articolati su base sovraprovinciale.” N10 |
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Art. 17 - (Programmazione delle attività)1. L'ARPA svolge la propria attività sulla base di piani “triennali”N28 e di programmi annuali “che sono redatti nel rispetto dei LEPTA e nel rispetto del programma triennale nazionale di cui all'articolo 10 della legge 132/2016 e sono coerenti con i contenuti del PRS e del DEFR e con gli indirizzi regionali agli enti di cui all'articolo 1 della legg |
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Art. 18 - (Comitato provinciale di indirizzo e coordinamento) |
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Art. 19 - (Direttori di settore e direttori di dipartimento1. I direttori di settore e i direttori dei dipartimenti sono responsabili della gestione delle attività riferite alle specifiche aree settoriali e territoriali di competenza. 2. Il rapporto di lavoro dei direttori di settore e dei direttor |
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Art. 20 - (Trattamento giuridico ed economico del personale)1. Il personale assegnato e trasferito all'ARPA a norma della presente legge conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto dell'assegnazione e del trasferimento, fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 » e |
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Art. 21 - (Soppressione dei PMIP e del CRIAL)1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono soppressi i PMIP di cui alle leggi regionali 26 ottobre 198 1, n. 64 «Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della |
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Art. 22 - (Norme per il trasferimento di personale e dotazioni strumentali e finanziarie all'ARPA)1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, anche sulla base degli elementi acquisiti nell'ambito del progetto strategico 521 (Istituzione e attivazione dell'ARPA) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 1997, n. 31806, dispone con proprio decreto il trasferimento all'ARPA di beni, personale e risorse di cui ai commi 2 e 4. 2. Sono trasferiti all'ARPA: a) il personale, i beni mobili e immobili e le attrezzature dei PMIP adibiti alle attività attribuite all'ARPA con la presente legge; |
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Art. 23 - (Contabilità e bilancio)1. L'ARPA ha un patrimonio ed un bilancio propri. 2. L' |
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Art. 24 - (Fonti di finanziamento)1. Le entrate dell'ARPA sono costituite da: a) una dotazione finanziaria annua ad essa destinata dalla Regione, comprensiva della quota del fondo sanitario regionale già destinata al finanziamento delle funzioni trasferite all'ARPA; |
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Art. 24-bis - (Misure di razionalizzazione della spesa)N13 1. All’ARPA si applicano, in re |
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Art. 25 - (Coordinamento obbligatorio tra ARPA e ASL)1. L'ARPA stipula convenzioni con le Aziende sanitarie, sulla base di una convenzione tipo definita dalla Giunta regionale, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze - nazionalizzare, per evitare duplicazioni, le attività ispettive - di controllo. A tal fine è fatto obbligo all'ARPA e ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL di istituire adeguate forme di coordin |
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Art. 26 - (Rapporti con altri soggetti)1. Nell'espletamento delle proprie attività l'ARPA coopera mediante accordi, convenzioni, interscambio informativo ed altre forme di rapporto con l'Agenzia nazionale per l'ambiente, l'Agenzia europea dell'ambiente, le altre Agenzie regionali per l'ambiente, le Autorità di bacino, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'Energia nucleare e delle Energie Alternative (ENEA), gli enti istituzionali a livello centrale e loc |
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Art. 27 - (Norma finanziaria)1. Per le funzioni svolte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 6.000.000.000. 2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2000 alle spese per lo svolgimento dell'attività dell'ARPA si provvederà, sulla base del decreto di cui all'art. 22, comma 6, con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari. |
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Art. 28 - (Dichiarazione di urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. |
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