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Deliberaz. G.R. Liguria 12/12/2014, n. 1563

Aggiornamento Disposizioni di attuazione per l’attività agrituristica di cui alla legge regionale 21 Novembre 2007, n. 37 e sue mm. e ii..
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[Premessa]



LA GIUNTA REGIONALE


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Allegato 1 - Disposizioni di attuazione per l’attività agrituristica di cui alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37e sue mm e ii

TITOLO I - (Parte generale)

Articolo 1 - (Finalità)

1. Il presente provvedimento detta disposizioni di attuazione della disciplina delle attività agrituristiche ai sensi dell’articolo 12 comma 1 della legge regionale 21 novembre 2007 n. 37 (Disciplina dell’attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo) e ss.mm.ii. che d’ora in avanti si intendono sempre implicitamente richiamate. Le tabelle e quant’altro allegato al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante.

2. In armonia con quanto previsto dalle disposizioni di legge di cui al comma 1, le attività agrituristiche sono regolamentate con il fine precipuo di contribuire allo sviluppo dello spazio rurale, alla valorizzazione dei prodotti tradizionali e di qualità, alla conservazione delle tradizioni culturali del mondo rurale e ad una corretta educazione alimentare, anche nell’ottica di migliorare l’offerta turistica complessiva del territorio regionale.


Articolo 2 - (Definizioni e specificazioni)

1. Per attività agrituristiche si intendono quelle di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le altre attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento degli animali.

2. Rientrano nelle attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi, o in spazi destinati alla sosta di campeggiatori, all’interno dell’azienda stessa;

b) somministrare, per la consumazione sul posto, pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini;

d) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’azienda, attività ricreative, di pratica sportiva, culturali, di interesse storico-ambientale legate alle attività agricole e alle tradizioni rurali;

e) svolgere attività di fattoria didattica;

f) svolgere attività agri-turistico-venatorie nel rispetto della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni.

3. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’articolo 230 bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Tali soggetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Si intendono familiari che prestano in modo continuativo attività di lavoro nell’impresa familiare, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari. Per attività e servizi complementari devono intendersi quelli che non realizzano la connessione con l’attività agricola.

4. Ove non diversamente precisato, laddove nel testo viene indicato “Ispettorato” si intende l’Ispettorato Agrario Regionale, nella sua articolazione per sedi provinciali.

5. Ove non diversamente precisato, laddove nel testo viene indicato “Comune” si intende il Comune ove ha sede l’immobile in cui viene svolta l’attività agrituristica.


TITOLO II - (Attività agrituristica)

Articolo 3 - (Rapporto di prevalenza e di connessione)

1. Le attività agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione con l’attività agricola, che deve comunque rimanere prevalente. La connessione si realizza quando l’azienda agricola è idonea allo svolgimento delle attività agrituristiche in relazione alla natura e alle varietà delle attività agricole, all’estensione, alle dotazioni e caratteristiche strutturali, agli spazi disponibili, al numero degli addetti.

2. Il rapporto di prevalenza tra attività agricola e attività agrituristica, ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 37/2007, si intende soddisfatto quando il tempo lavoro, misurato in giornate lavorative, per l’attività agricola risulta superiore a quello per l’attività agrituristica.

a) il tempo lavoro necessario per la coltivazione e/o per l’allevamento, compreso il tempo lavoro necessario per la trasformazione dei prodotti e per la fornitura di beni o servizi con attrezzature e risorse aziendali;

b) il tempo lavoro connesso alle attività agrituristiche.

3. Per il calcolo delle giornate lavorative relative alle attività agricole si sommano fra loro i valori che assume il parametro tempo di lavoro per le diverse coltivazioni praticate nel fondo, per le pratiche silvicole e per l’allevamento degli animali, nonché per la fornitura di beni o servizi con attrezzature e risorse aziendali, purché diversi da quelli riconducibili all’attività agrituristica. Il valore da attribuire al tempo di lavoro per ciascuna attività agricola aziendale, espresso in numero di giornate lavorative/anno, si ottiene moltiplicando il valore di superficie coltivata o di capi allevati per il corrispondente valore del parametro giornate lavorative indicato nella tabella A. Per le attività aziendali di trasformazione si applicano i valori indicati nella tabella B.

4. Il calcolo del tempo di lavoro necessario per l’espletamento delle specifiche attività agrituristiche si esegue utilizzando i valori di tempo lavoro indicati nella tabella C ed il procedimento descritto nella tabella D. Per le attività agrituristiche non comprese nella tabella C dovrà essere fornita una specifica descrizione analitica del tempo lavoro necessario di cui all’articolo 20, comma 1 lettera p del presente provvedimento.


Articolo 4 - (Limiti all’esercizio dell’attività agrituristica)

1. Nella quantificazione del tempo necessario per le attività agrituristiche si considerano i giorni e i periodi di apertura delle attività medesime tenendo conto che i parametri indicati nella tabella C fanno riferimento ad un periodo di apertura di 365 giorni/anno. Nel caso in cui l’apertura sia inferiore a 365 giorni/anno, fermo restando il limite minimo di cui all’articolo 14 comma 1, si applicano i coefficienti indicati nella tabella D.

2. Fermi restando i limiti all’esercizio dell’attività agrituristica di cui al comma precedente, in ogni caso non è consentito espletare:

a) un’ospitalità agrituristica superiore a 30 posti letto, in camere o unità abitative ovvero utilizzando entrambe le soluzioni, elevabile a 38 posti letto nelle zone a prevalente interesse agrituristico di cui all’articolo 6;

b) un’ospitalità agrituristica in spazi aperti superiore a 12 piazzole , elevabile a 14 piazzole nelle zone a prevalente interesse agrituristico di cui all’articolo 6.

c) un’ospitalità congiunta delle tipologie di cui alle lettere a) e b) che, sempre nel rispetto dei relativi limiti, ecceda comunque il numero complessivo di 50 ospiti, elevabili a 58 nelle zone a prevalente interesse agrituristico di cui all’articolo 6.

3. Nella ristorazione è consentita una diversificata distribuzione giornaliera, nell’arco dell’anno, del numero dei coperti a pasto, purché venga rispettato:

a) il limite di 65 coperti a pasto con possibilità di compensazione del numero dei coperti tra i due pasti della giornata;

b) il numero complessivo dei pasti/anno autorizzati.

Nell’espletamento delle attività ristorative, la struttura aziendale e le condizioni igienico sanitarie dei locali ad esse destinate devono consentire la ricettività del numero degli ospiti previsti.

4. In aggiunta a quella consentita nei locali autorizzati, si può effettuare la somministrazione di pasti in spazi esterni, sempre che vengano rispettati i limiti di cui al comma 3 e l’attività sia svolta in idonee condizioni igienico-sanitarie.


Articolo 5 - (Immobili destinati all’attività agrituristica)

1. Fermo restando quanto espressamente indicato dalla l.r. 37/2007 ed in particolare dagli articoli 5 e 6 della stessa, le caratteristiche tecnico-strutturali dei fabbricati in cui si intende realizzare l’attività agrituristica devono essere idonee al suo espletamento, in termini funzionali ed essere a norma delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza. Analogamente gli eventuali interventi di adeguamento che si rendessero necessari dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto sopra indicato e di quanto previsto dall’ articolo 20.

2. Le verifiche sulla rispondenza e sul permanere dei requisiti di cui al comma 1 spettano al Comune nell’ambito del procedimento di autorizzazione di cui all’articolo 19, nonché nei casi di successive variazioni relative agli immobili.

3. Ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 37/2007 comma 1 e 2 lettera a), nonché del combinato disposto dei commi 2 lettera b), 3 lettera b) e 4 del medesimo articolo, possono essere utilizzati per lo svolgimento dell’attività agrituristica i seguenti fabbricati o parti di essi:

a) fabbricati situati sul fondo agricolo: già esistenti alla data di presentazione della domanda di registrazione nella banca dati degli operatori agrituristici o della richiesta di variazione dell’attività esistente. Tale disposizione si applica sull’intero territorio ligure.

b) fabbricati ubicati fuori dal fondo agricolo: quando l’imprenditore agricolo svolge la propria attività in un fondo privo di fabbricati adattabili all’uso agrituristico. Essi sono:

1) l’abitazione dove effettivamente risiede l’imprenditore agricolo alla data di presentazione della domanda di registrazione nella banca dati degli operatori agrituristici o alla data di richiesta di variazione dell’attività esistente. Tale disposizione si applica sull’intero territorio ligure;

2) altri fabbricati, di cui l’imprenditore abbia preesistente disponibilità, già esistenti alla data di presentazione della domanda di registrazione nella banca dati degli operatori agrituristici purché siti nel medesimo comune di ubicazione del fondo o in un comune limitrofo. Tale disposizione si applica nei territori dei comuni inseriti nell'elenco comunitario delle zone agricole montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/273/CEE (direttiva del Consiglio relativa all’elenco comunitario delle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE) e successive modificazioni nonché nelle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni;

3) altri fabbricati, di cui l’imprenditore abbia preesistente disponibilità, edificati da almeno 10 anni purché siti nel medesimo comune di ubicazione del fondo o in un comune limitrofo. Tale disposizione si applica nei territori dei comuni individuati dal presente provvedimento ai sensi della lettera b) del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 37/2007 non

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Allegato 2 - Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e somministrazione di alimenti (Art. 8 delle Disposizioni attuative per l’esercizio dell’agriturismo di cui alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 e ss.mm.)

Articolo 1 - (Notifica di inizio attività e variazioni di attività)

1. L’operatore che intende avviare attività di agriturismo che preveda la produzione, la somministrazione e/o la cessione a terzi di alimenti e bevande, ivi comprese la degustazione di prodotti aziendali, è tenuto a notificare lo svolgimento di tali attività ai sensi del Regolamento CE 852/2004.

2. La notifica di inizio attività ai fini della registrazione (art. 6 Reg. CE 852/2004) avviene tramite il modello previsto della Deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 411 del 21/04/2011. Con la presentazione della notifica di inizio attività ai fini della registrazione l’operatore autodichiara il possesso dei requisiti igienico – strutturali previsti dalla vigente normativa.

3. Ogni modifica significativa successiva all’inizio della attività è soggetta a contestuale notifica ai sensi del Regolamento CE 852/2004, come previste nella parte II del modulo della notifica di inizio attività ai fini della registrazione (Notifica delle variazioni successive all’inizio attività) di cui alla suddetta DGR 411/2011.

4. La notifica di inizio attività ai fini della registrazione e le successive notifiche sono presentate al Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. competente per territorio e l’inizio della attività è contestuale alla sua presentazione


Articolo 2 - (Locali e spazi dedicati alla somministrazione di pasti)

1. Nell’ambito delle strutture per lo svolgimento dell’attività di agriturismo deve essere individuato un locale di somministrazione di dimensioni proporzionali al numero dei coperti consentiti, con aerazione sufficiente e dotato di dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, di altri animali e di insetti ove necessario.

2. Nei casi in cui non si disponga di un locale per la somministrazione, è consentito l'uso di spazi esterni prossimi ai locali di preparazione adeguatamente protetti da intemperie e da pericoli di contaminazione.

3. I pasti, le colazioni e le merende in nessun caso possono essere consumati all’interno della cucina e dell’eventuale laboratorio.

4. Per quanto non espressamente specificato si rimanda al Reg. CE 852/2004 Allegato II e successive modificazioni.


Articolo 3 - (Degustazione prodotti aziendali)

1. La degustazione dei prodotti aziendali è consentita in area distinta dal laboratorio e dalla cucina , anche in spazi all’aperto, o nell’ambito di manifestazioni al di fuori dell’azienda previa notifica come previsto dalla DGR 411/2011.

2. In ogni caso e soprattutto quando venga utilizzato uno spazio all’aperto, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

3. Per la preparazione degli alimenti per le degustazioni possono essere utilizzati il laboratorio aziendale, la cucina individuata ai sensi delle presenti disposizioni.

4. Dovrà essere previsto l’utilizzo di stoviglie monouso o di attrezzature idonee al lavaggio delle stoviglie destinate alla degustazione. Devono essere assicurate, se necessario, corrette modalità di trasporto, conservazione ed esposizione nel rispetto dei principi e delle norme di corretta prassi igienica.


Articolo 4 - (Locali e spazi dedicati alla preparazione dei pasti)

1. Nell’azienda di agriturismo che prevede attività di preparazione e somministrazione di pasti per un massimo di 10 posti a tavola, il locale cucina coincide con la cucina domestica. La cucina domestica, intesa come cucina di un immobile che deve possedere le caratteristiche di cui all’articolo 5 della l.r. 37/2007 e può essere diverso da quello dove risiede l’imprenditore, dovrà comunque possedere i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo; dovranno essere previsti idonei dispositivi atti ad evitare presenza di roditori e di altri animali e insetti.

2. L’azienda di agriturismo che prevede l’attività di preparazione e somministrazione di pasti per un numero superiore a 10 posti a tavola dovrà essere dotata di locale cucina rapportato al numero di pasti preparati, ben areato e illuminato, in possesso dei requisiti specifici previsti dall’Allegato II del Regolamento CE 852/04 e da quanto indicato nelle presenti disposizioni. Tale locale può essere utilizzato dall’imprenditore agricolo anche per la preparazione di pasti per autoconsumo.


Articolo 5 - (Utilizzo delle cucine per la produzione di alimenti)

1. Nel locale cucina, in possesso dei requisi

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Allegato 3 - Tabelle

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 4 - Linee guida per la classificazione

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 5 - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (art.47 DPR 445/2000)

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 6 - Targa identificativa

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