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Deliberaz. G.R. Liguria 19/09/2014, n. 1162

Nuove disposizioni attuative per l'esercizio dell'attività di ittiturismo di cui all'articolo 12, comma 2 della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37.
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[Premessa]



LA GIUNTA REGIONALE


RICHIAMATE:

- la legge regionale 21 novembre 2007 n.37 “Disciplina dell’attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo” come modificata dalla l.r. 7/8/2014, n.22 “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (disciplina dell’attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo)” per adeguarne il contenuto al mutato quadro normativo nazionale, che stabilisce, all’art.59 quater del D.L. 22/6/2012, n.83, convertito in legge con modifiche ad opera della l.7/8/2012, n.134, che le attività di pescaturismo ed ittiturismo rientran

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Nuove disposizioni attuative per l’esercizio delle attività di ittiturismo di cui all’art. 12, comma 2 della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 e ss.mm.

TITOLO I - (Parte generale)

Articolo 1 - (Finalità)

1. Il presente atto contiene le nuove disposizioni attuative per l’esercizio delle attività di ittiturismo, ai sensi dell’art.12, comma 2 della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 e ss.mm. (Disciplina dell’attività agrituristica, del pescaturismo ed ittiturismo).

2. In armonia con quanto previsto dall’articolo 1 della legge regionale 37/2007 e ss.mm., l’attività di ittiturismo è disciplinata con il fine di contribuire a tutelare, qualificare e valorizzare le risorse e le attività della pesca e dell’acquacoltura; favorire la diversificazione dell’attività degli operatori della pesca e dell’acquacoltura, nonché per conservare le tradizioni culturali e gastronomiche del settore della pesca.


Articolo 2 - (Definizioni, attività ed iniziative consentite)

1. Ai sensi dell’art. 3, comma 2 della l.r. 37/2007 e ss.mm., per ittiturismo si intende l’attività esercitata dagli imprenditori ittici, singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell’imprenditore ittico stesso. L’esercizio dell’ittiturismo si articola nelle attività di cui al successivo comma 2, con i vincoli definiti dall’articolo 11 della citata l.r. 37/2007.

2. Nell’ambito dell’ittiturismo si possono esercitare una o più delle seguenti attività:

a) preparazione e somministrazione di pasti e bevande per la consumazione in locali, ambienti o in spazi aperti appositamente allestiti e attrezzati nella disponibilità dell’imprenditore ittico;

b) organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali;

c) organizzazione di attività didattiche e ricreative, rivolte in particolare alle scuole, con lezioni tenute dai pescatori finalizzate alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle attività del settore e alla conoscenza dell’ecosistema marino;

d) ospitalità in adeguati alloggi nella disponibilità dell’imprenditore ittico;

e) ospitalità in altri locali o ambienti appositamente allestiti e attrezzati nella disponibilità dell’imprenditore ittico;

3. L’imprenditore ittico che esercita l’attività di ittiturismo può effettuare la lavorazione, il confezionamento e la vendita di prodotti derivanti dalla propria attività di pesca e/o acquacoltura in locali, ambienti e spazi appositamente allestiti e attrezzati nella propria disponibilità;

4. Le attività di cui al punto a) e al precedente comma 3 possono essere organizzate anche presso aziende agrituristiche, con il fine di creare sinergie con tali imprese.

5. L’attività di ittiturismo è esercitata dall’imprenditore ittico, anche avvalendosi di personale regolarmente inquadrato ai sensi della normativa vigente.

6. La denominazione di “ittiturismo”, nonché i riferimenti alle aziende o agli operatori che esercitano tale attività, è riservata esclusivamente ai soggetti che hanno presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui al successivo articolo 13.


TITOLO II - (Modalità e requisiti per lo svolgimento delle attività di ittiturismo)

Articolo 3 - (Piano aziendale di attività)

1. L’imprenditore ittico che intende svolgere l’attività di ittiturismo deve presentare uno specifico Piano aziendale di attività dal quale, tra l’altro, deve risultare il rispetto dei limiti di cui al successivo articolo 5.

2. Il Piano aziendale di attività contiene l’analisi dell’attività principale dell’imprenditore ittico e l’analisi di previsione dell’attività di ittiturismo. In particolare dovrà essere riportato quanto segue

a) per quanto riguarda l’attività principale di pesca:

con riferimento ad ogni imbarcazione armata dall’impresa:

- i dati identificativi e tecnici delle imbarcazioni;

- il/i sistema/i di pesca autorizzato/i nella/e licenza/e di pesca;

- il sistema di pesca prevalente;

- elenco delle strutture (fabbricati, attrezzature e risorse) normalmente impiegate per l’attività di pesca;

b) per quanto riguarda l’attività principale di acquacoltura:

- i dati identificativi e tecnici dell’impianto (tra cui la potenzialità produttiva dell’impianto e la produzione media delle varie specie allevate);

- il sistema di allevamento e le specie allevate;

- l’ubicazione dell’impianto;

- le autorizzazioni connesse all’esercizio dell’impianto (ad es. concessione spazio acqueo);

- elenco delle strutture (fabbricati, attrezzature e risorse) normalmente impiegate per l’attività di acquacoltura;

c) per quanto riguarda l’analisi di previsione dell’attività di ittiturismo:

- la descrizione della tipologia di attività che si intendono esercitare nell’ambito dell’esercizio dell’ittiturismo, con riferimento all'articolo 2, commi 2 e 3 (esplicitando, a seconda dei casi, il numero di posti letto, il numero di pasti da somministrare, ecc.);

- il numero di giornate annue che si prevede di dedicare a ciascuna attività prevista;

- le eventuali convenzioni/accordi con aziende agrituristiche ai sensi dell'articolo 2, comma 4;

- gli eventuali accordi con aziende ittiche o agricole liguri per la fornitura dei prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti;

- l’ubicazione e le caratteristiche delle strutture nella disponibilità dell’imprenditore ittico da impiegare per lo svolgimento delle attività di ittiturismo, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 4;

- il numero di persone da impiegare per l’attività programmata con l’indicazione del rispettivo inquadramento contrattuale;

- le tariffe che si intendono applicare per le attività di ospitalità in camere e/o alloggi;

- la descrizione delle modalità di apertura dell’ittiturismo con riferimento all’articolo 9 delle presenti disposizioni.

Il suddetto Piano deve essere corredato da una relazione esplicativa, contenente sintetica descrizione delle attività di pesca e/o acquacoltura svolte, con particolare riferimento alle tipologie di catture prevalenti, e delle attività di ittiturismo previste.


Articolo 4 - (Strutture e aree destinate all’attività di ittiturismo)

1. Per l’esercizio dell’attività di ittiturismo possono essere utilizzati, purché nella disponibilità dell'imprenditore ittico a titolo di proprietà, usufrutto, concessione, affitto o altre forme d’uso:

a) l’abitazione principale dell’imprenditore ittico o, nel caso di persona giuridica, l’abitazione del/i socio/i;

b) locali diversi dall’abitazione, ivi compresi magazzini e tettoie per il ricovero/riparo di attrezzi da pesca, spazi aperti;

c) imbarcazioni e strutture galleggianti in mare previa valutazione della competente Autorità Marittima;

d) nel caso di impianto di acquacoltura in acque interne, l’abitazione principale dell’imprenditore ittico o, nel caso di persona giuridica, l’abitazione del/i socio/i, e/o locali diversi dall’abitazione, ivi compresi magazzini e tettoie per il ricovero/riparo di attrezzi da pesca, spazi aperti;

2. Come previsto al comma 8 dell’art. 11 della l.r. 37/2007, le disposizioni urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie previste per l’attività agrituristica (artt. 5, 6 e 8 della l.r.) si applicano anche all’attività ittituristica.

3. Fermo restando quanto riportato al precedente comma 2, le caratteristiche tecnico – strutturali dei fabbricati devono essere idonee all’espletamento delle attività di ittiturismo che si intendono realizzare, così come individuate nel Piano aziendale di attività, in termini urbanistico-edilizi, funzionali, igienico-sanitari, di sicurezza. Tutti i locali adibiti all’esercizio dell’attività di ittiturismo devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza a norma delle vigenti disposizioni. Analogamente gli eventuali successivi interventi di adeguamento che si rendessero necessari, devono essere eseguiti nel rispetto di quanto sopra indicato.

4. Sono consentiti ampliamenti connessi ad esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali nel rispetto e nei limiti delle previsioni stabilite nei vigenti strumenti urbanistici comunali.

5. Le verifiche sulla rispondenza e il mantenimento dei requisiti di cui al comma 2 da parte degli immobili di cu alle lettere a), b) e d) del precedente comma 1 spettano al Comune competente per territorio .


Articolo 5 - (Limiti all’attività di ittiturismo)

1. L'apertura dell'attività di ittiturismo non può essere inferiore ai 45 giorni l'anno.

2. Per l’attività di ristorazione è consentita una diversificata distribuzione giornaliera nell’arco dell’anno del numero dei coperti a pasto purché venga rispettato:

- il limite di 65 coperti a pasto con possibilità di compensazione del numero di coperti tra i due pasti della giornata;

3. Nell’espletamento dell’attività di ristorazione, la struttura e le condizioni igienico sanitarie devono sempre essere adeguate al numero massimo di coperti dichiarati nel Piano aziendale.

4. È consentito effettuare la somministrazione di pasti in spazi aperti, sempre che si abbia la disponibilità dell’area, vengano rispettati i limiti di cui al comma 2 e l’attività sia svolta nel rispetto delle condizioni previste nell’allegato documento contenente “Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e somministrazione di alimenti”.

5. Per quanto riguarda l’ospitalità, è consentito disporre di un numero massimo di 12 posti letto, da dimostrare all’interno del Piano aziendale di Attività.

6. I limiti all’attività d’ittiturismo sono riepilogati nell’allegato 1.


Articolo 6 - (Impiego di prodotti aziendali)

1. I pasti devono essere elaborati con apporto significativo di prodotti derivanti dall’esercizio della attività di pesca e/o acquacoltura da parte dell’imprenditore ittico. A tal fine, deve essere rispettata almeno una delle due condizioni seguenti:

a) oltre il 60 per cento del totale dei prodotti somministrati deve provenire da aziende ittiche o agricole liguri; di questi, almeno il 50 per cento (cioè almeno il 30 per cento del totale dei prodotti somministrati) deve provenire dalla propria impresa,

oppure

b) oltre il 60 per cento del totale dei prodotti somministrati deve provenire da aziende ittiche o agricole liguri e almeno il 25 per cento del totale dei prodotti somministrati deve provenire da cooperative o consorzi di imprese ittiche operanti in ambito locale di cui l’impresa medesima faccia parte.

2. Gli operatori dell’ittiturismo sono tenuti ad esporre al pubblico l’elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l’indicazione della provenienza, come previsto all’articolo 14 punto g) della l.r. 37/2007.


Articolo 7 - (Attività di degustazione – attività didattiche e ricreative)

1. Le attività di degustazione e le attività didattiche e ricreative di cui al precedente art. 2, comma 2, lett. b) e c), rientrano nell’attività di ittiturismo quando l’imprenditore ittico che la esercita è inserito nella Banca dati regionale dell’Ittiturismo di cui al successivo art. 13. L’inserimento in tale Banca dati comporta il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle presenti disposizioni per quanto applicabili al tipo di attività’.

2. L’attività di degustazione consiste nella somministrazione, anche ai fini promozionali, attuata presso la sede aziendale o al di fuori di essa, di assaggi di prodotti aziendali preparati in precedenza presso la sede dell’azienda, ivi compresa la mescita di vini, senza che siano necessarie, al momento della fornitura al consumatore, ulteriori manipolazioni ed elaborazioni se non la porzionatura, il riscaldamento e l&rsqu

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