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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Liguria 05/08/2020, n. 827
Deliberaz. G.R. Liguria 05/08/2020, n. 827
Deliberaz. G.R. Liguria 05/08/2020, n. 827
- Avviso di rettifica in B.U. 30/12/2020, n. 53
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Testo del documentoLA GIUNTA REGIONALE RICHIAMATE: - la legge regionale 21 novembre 2007 n.37 “Disciplina dell’attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo” come modificata dalla L.r. 7/8/2014, n.22 “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (disciplina dell’attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo)” per adeguarne il contenuto al mutato quadro normativo nazionale, che stabilisce, all’art.59 quater del D.L. 22/6/2012, n.83, convertito in legge con modifiche ad opera della l.7/8/2012, n.134, che le attività di pescaturismo ed ittiturismo rientrano tra quelle di pesca professionale e non più tra quelle ad essa connesse; - la D.G.R. 578/2012 di approvazione delle “Disposizioni attuative per l’esercizio delle attività di ittiturismo”, comprensivo degli annessi “Elementi di calcolo per la verifica del rispetto del Rapporto di Connessione tra attività principale di pesca/acquacoltura ed ittiturismo” (allegato 1) e “Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e somministrazione di alimenti” (allegato 2); - la D.G.R. 1738/2013 di sostituzione delle “Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e somministrazione di alimenti” di cui a |
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NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ITTITURISMO di cui all’art.12, comma 2 della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 e ss.mm.TITOLO I - (Parte generale) Articolo 1 - (Finalità) 1. Il presente atto contiene le nuove disposizioni attuative per l’esercizio delle attività di ittiturismo, ai sensi dell’art.12, comma 2 della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 e ss.mm. (Disciplina dell’attività agrituristica, del pescaturismo ed ittiturismo). 2. In armonia con quanto previsto dall’articolo 1 della legge regionale 37/2007 e ss.mm.ii, l’attività di ittiturismo è disciplinata con il fine di contribuire a tutelare, qualificare e valorizzare le risorse e le attività della pesca e dell’acquacoltura; favorire la diversificazione dell’attività degli operatori della pesca e dell’acquacoltura, nonché per conservare le tradizioni culturali e gastronomiche del settore della pesca. Articolo 2 - (Definizioni, attività ed iniziative consentite) 1. Ai sensi dell’art.3, comma 2 della L.r. 37/2007 e ss.mm.ii., per ittiturismo si intende l’attività esercitata dagli imprenditori ittici, singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell’imprenditore ittico stesso. L’esercizio dell’ittiturismo si articola nelle attività di cui al successivo comma 2, con i vincoli definiti dall’articolo 11 della citata L.r. 37/2007. 2. Nell’ambito dell’ittiturismo si possono esercitare una o più delle seguenti attività: a) preparazione e somministrazione di pasti e bevande per la consumazione in locali, ambienti o in spazi aperti appositamente allestiti e attrezzati nella disponibilità dell’imprenditore ittico; b) organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali; c) organizzazione di attività didattiche e ricreative, rivolte in particolare alle scuole, con lezioni tenute dai pescatori finalizzate alla valorizzazione degli aspetti socio‐culturali delle attività del settore e alla conoscenza dell’ecosistema marino; d) ospitalità in adeguati alloggi nella disponibilità dell’imprenditore ittico; e) ospitalità in altri locali, ambienti o spazi aperti appositamente allestiti e attrezzati nella disponibilità dell’imprenditore ittico. 3. L’imprenditore ittico che esercita l’attività di ittiturismo può effettuare anche la lavorazione, il confezionamento e la vendita di prodotti derivanti dalla propria attività di pesca e/o acquacoltura in locali, ambienti e spazi appositamente allestiti e attrezzati nella propria disponibilità. 4. Le attività di cui al punto a), limitatamente alla somministrazione, di cui al punto b) e c), possono essere organizzate, occasionalmente, anche presso aziende agrituristiche, con il fine di creare sinergie con tali imprese. 5. L’attività di ittiturismo è esercitata dall’imprenditore ittico, anche avvalendosi di personale non imbarcato regolarmente inquadrato ai sensi della normativa vigente. 6. La denominazione di “ittiturismo”, nonché i riferimenti alle aziende o agli operatori che esercitano tale attività, è riservata esclusivamente ai soggetti che hanno presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui al successivo articolo 12. TITOLO II - (Modalità, requisiti e limiti per lo svolgimento delle attività di ittiturismo) Articolo 3 - (Piano aziendale di attività) 1. L’imprenditore ittico che intende svolgere l’attività di ittiturismo deve presentare uno specifico Piano aziendale di attività (Allegato 2) dal quale, tra l’altro, deve risultare il rispetto dei limiti di cui al successivo articolo 5. 2. Il Piano aziendale di attività contiene l’analisi dell’attività produttiva dell’imprenditore ittico e l’analisi di previsione dell’attività di ittiturismo. In particolare dovrà essere riportato quanto segue: a) per quanto riguarda l’attività di pesca: con riferimento ad ogni imbarcazione armata dall’impresa: - i dati identificativi e tecnici delle imbarcazioni; - il/i sistema/i di pesca autorizzato/i nella/e licenza/e di pesca; - il sistema di pesca principale; - l’elenco delle strutture (fabbricati, attrezzature, altro) normalmente impiegate per l’attività di pesca; b) per quanto riguarda l’attività di acquacoltura: - i dati identificativi e tecnici dell’impianto (la produzione media delle specie allevate) e delle imbarcazioni; - il sistema di allevamento e le specie allevate; - l’ubicazione dell’impianto; - le autorizzazioni connesse all’esercizio dell’impianto (concessione spazio acqueo o altro); - elenco delle strutture (fabbricati, attrezzature, altro) normalmente impiegate per l’attività di acquacoltura; c) per quanto riguarda l’analisi di previsione dell’attività di ittiturismo: - la descrizione delle attività che si intendono esercitare nell’ambito dell’esercizio dell’ittiturismo, con riferimento all'articolo 2, commi 2 e 3 (esplicitando, a seconda dei casi, il numero di posti letto, di piazzole, il numero di pasti da somministrare, ecc.); - il numero di giornate annue che si prevede di dedicare a ciascuna attività prevista; - le eventuali convenzioni/accordi con aziende agrituristiche ai sensi dell'articolo 2, comma 4; - gli eventuali accordi con aziende ittiche o agricole liguri per la fornitura dei prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti; - l’ubicazione e le caratteristiche delle strutture e aree nella disponibilità dell’imprenditore ittico da impiegare per lo svolgimento delle attività di ittiturismo, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 4; - il numero di persone da impiegare per l’attività programmata con l’indicazione del rispettivo inquadramento contrattuale; - le tariffe che si intendono applicare per le attività di ospitalità in camere e/o alloggi e/o piazzole; - la descrizione delle modalità di apertura dell’ittiturismo con riferimento all’articolo 10 delle presenti disposizioni. 3. Il suddetto Piano deve essere corredato da una relazione esplicativa, contenente sintetica descrizione delle attività di pesca e/o acquacoltura svolte, con particolare riferimento alle tipologie di catture e/o produzioni prevalenti, e delle attività di ittiturismo previste. Articolo 4 - (Strutture e aree destinate all’attività di ittiturismo) 1. Per l’esercizio dell’attività di ittiturismo possono essere utilizzati, purché nella disponibilità dell'imprenditore ittico a titolo di proprietà, usufrutto, concessione, affitto o altre forme d’uso: a) l’abitazione principale dell’imprenditore ittico o, nel caso di persona giuridica, l’abitazione del/i socio/i; b) locali diversi dall’abitazione, ivi compresi magazzini e tettoie per il ricovero/riparo di attrezzi da pesca, spazi aperti; c) imbarcazioni e galleggianti in mare previa valutazione della competente Autorità Maritt |
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Allegato A - Limiti all’Attività d’IttiturismoParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato B - Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e somministrazione di alimentiArticolo 1 - (Definizioni) 1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le seguenti definizioni N1: a. “alimento” o “prodotto alimentare” qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/ 83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE; b. “legislazione alimentare”, le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; sono incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati; c. “rischio”, funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo; d. “pericolo” o “elemento di pericolo”, agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute e. “fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”, qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l'importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l'erogazione dei mangimi; f. “produzione primaria”, tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici; g. “consumatore finale“, il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare h. "molluschi bivalvi": i molluschi lamellibranchi filtratori; i. "produttore di molluschi bivalvi": la persona fisica o giuridica che raccoglie molluschi bivalvi vivi con qualsiasi mezzo in una zona di raccolta allo scopo di trattarli e immetterli sul mercato; j. "prodotti della pesca": tutti gli animali marini o di acqua dolce (ad eccezione dei molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi e di tutti i mammiferi, rettili e rane), selvatici o di allevamento, e tutte le forme, parti e prodotti commestibili di tali animali; k. "prodotti della pesca freschi": i prodotti della pesca non trasformati, interi o preparati, compresi i prodotti imballati sotto vuoto o in atmosfera modificata che, ai fini della conservazione, non hanno subito alcun trattamento diverso dalla refrigerazione, inteso a garantirne la conservazione; l. "prodotti della pesca preparati": i prodotti della pesca non trasformati sottoposti ad una operazione che ne abbia modificato l'integrità anatomica, quali l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura e la tritatura; m. "prodotti della pesca trasformati": i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di prodotti della pesca o dall'ulteriore trasformazione di detti prodotti trasformati; n. "prodotti d'origine animale": - alimenti di origine animale, compresi il miele e il sangue; - molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano; - altri animali destinati ad essere forniti vivi al consumatore finale, che vanno trattati conformemente a tale utilizzo; o. “conserve”: prodotti alimentari confezionati in contenitori ermetici che si mantengono a lungo a temperatura ambiente o a basse temperature ( prodotti, sterilizzati, congelati, liofilizzati o addizionati con sostanze conservanti); p. “semiconserve” Prodotti alimentari conservati la cui stabilità nel tempo, oltre che dal processo di conservazione adottato, è limitata dalle condizioni ambientali (basse temperature, mantenimento in atmosfera controllata; q. "contaminazione": la presenza o l'introduzione di un pericolo; p. "acqua potabile": l'acqua rispondente ai requisiti minimi fissati nella direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998 recepita con il Dlgs. N.31 del 02 febbraio 2001 e ss.mm.ii., sulla qualità delle acque destinate al consumo umano; q. "confezionamento": il collocamento di un prodotto alimentare in un involucro o contenitore posti a diretto contatto con il prodotto alimentare in questione, nonché detto involucro o contenitore; r. "imballaggio": il collocamento di uno o più prodotti alimentari confezionati in un secondo contenitore, nonché detto secondo contenitore; s. “commercio al dettaglio”: la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all’ingrosso”; t. “livello (ambito) locale”: viene ad essere identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle Province contermini, ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante. u. “analisi dei pericoli e punti critici di controllo”: gli operatori del settore alimentare devono predisporre, attuare e mantenere una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point – Analisi dei pericoli e controllo dei punti critici). Le procedure devono prevedere l’identificazione dei pericoli del processo produttivo/operativo, la loro valutazione in relazione alla natura e dimensioni dell’impresa e l’adozione di misure idonee a prevenirli e controllarli. Tali procedure devono essere documentate e registrate al fine di dimostrare l’effettiva applicazione delle misure previste per il controllo dei pericoli per l’alimento. Tali atti devono essere aggiornati in presenza di variazioni del processo produttivo. v. “degustazione”: consiste nella somministrazione, anche ai fini promozionali, attuata presso la sede aziendale o al di fuori di essa, di assaggi di prodotti aziendali preparati in precedenza presso la sede |
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Allegato 1 - Segnalazione certificata di inizio attività ittituristicaParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 2 – Piano Aziendale di AttivitàParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 3A - Registro di ittiturismo - SETTORE PESCA PROFESSIONALEParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 3B - Registro di ittiturismo - SETTORE MOLLUSCHICOLTURAParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 3C - Registro di ittiturismo - SETTORE ITTICOLTURAParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 4 – Autorizzazione proprietario barcaParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 5 – Autorizzazione proprietario immobiliParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 6 – Dichiarazione sostitutiva antimafiaParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 7 - Informativa al trattamento dei dati personaliParte di provvedimento in formato grafico |
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