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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Liguria 30/11/2012, n. 1443
Deliberaz. G.R. Liguria 30/11/2012, n. 1443
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- Delib. G.R. 06/09/2013, n. 1106
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[Premessa]LA GIUNTA REGIONALE omissis Vista la legge regionale 21 novembre 2007,n. 37 R “Disciplina dell’attività agrituristica, del pesca turismo e ittiturismo” e sue mm e ii; Richiamato in particolare l’articolo 12 comma 1 della sopra citata legge, che prevede che la Giunta regionale approvi le disposizioni di attuazione per le attività agrituristiche; Vista la |
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Allegato 1 - Disposizioni di attuazione per l’attività agrituristica di cui alla legge regionale 21 novembre 2007, n.37e sue mm e ii |
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TITOLO I - (Parte generale) |
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Articolo 1 - (Finalità)1. Il presente provvedimento detta disposizioni di attuazione della disciplina delle attività agrituristiche ai sensi dell’articolo 12 comma 1 della legge regionale |
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Articolo 2 - (Definizioni e specificazioni)1. Per attività agrituristiche si intendono quelle di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le altre attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento degli animali. 2. Rientrano nelle attività agrituristiche: |
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TITOLO II - (Attività agrituristica) |
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Articolo 3 - (Rapporto di prevalenza e di connessione)1. Le attività agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione con l’attività agricola, che deve comunque rimanere prevalente. La connessione si realizza quando l’azienda agricola è idonea allo svolgimento delle attività agrituristiche in relazione alla natura e alle varietà delle attività agricole, all’estensione, alle dotazioni e caratteristiche strutturali, agli spazi disponibili, al numero degli addetti. |
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Articolo 4 - (Limiti all’esercizio dell’attività agrituristica)1. Nella quantificazione del tempo necessario per le attività agrituristiche si considerano i giorni e i periodi di apertura delle attività medesime tenendo conto che i parametri indicati nella tabella C fanno riferimento ad un periodo di apertura di 365 giorni/anno. Nel caso in cui l’apertura sia inferiore a 365 giorni/anno, fermo restando il limite minimo di cui all’articolo 14 comma 1, si applicano i coefficienti indicati nella tabella D. 2. |
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Articolo 5 - (Immobili destinati all’attività agrituristica)1. Fermo restando quanto espressamente indicato dalla l.r. 37/2007 ed in particolare dagli articoli 5 e 6 della stessa, le caratteristiche tecnico-strutturali dei fabbricati in cui si intende realizzare l’attività agrituristica devono essere idonee al suo espletamento, in termini funzionali ed essere a norma delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza. Analogamente gli eventuali interventi di adeguamento che si rendessero necessari dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto sopra indicato e di quanto previsto dall’articolo 20. 2. Le verifiche sulla rispondenza e sul permanere dei requisiti di cui al comma 1 spettano al Comune nell’ambito del procedimento di autorizzazione di cui all’articolo 19, nonché nei casi di successive variazioni relative agli immobili. 3. Ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 37/2007 comma 1 e 2 lettera a), nonché del combinato disposto dei commi 2 lettera b), 3 lettera b) e 4 del medesimo articolo, possono essere utilizzati per lo svolgimento dell’attività agrituristica i seguenti fabbricati o parti di essi: a) fabbricati situati sul fondo agricolo: già esistenti alla data di presentazione della domanda di registrazione nella banca dati degli operatori agrituristici o della richiesta di variazione dell’attività esistente. Tale disposizione si applica sull’intero territorio ligure. b) fabbricati ubicati fuori dal fondo agricolo: quando l’imprenditore agricolo svolge la propria attività in un fondo privo di fabbricati adattabili all’uso agrituristico. Essi sono: 1) l’abitazione dove effettivamente risiede l’imprenditore agricolo alla data di presentazione della domanda di registrazione nella banca dati degli operatori agrituristici o alla data di richiesta di variazione dell’attività esistente. Tale disposizione si applica sull’intero territorio ligure; |
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Articolo 6 - (Zone a prevalente interesse agrituristico)1. Ai sensi dell’articolo 5 comma 3 della l.r. 37/2007, sono zone a prevalente interesse agrituristico: a) territori, o loro porzioni, dei comuni compresi nell'elenco comunitario delle zone agricole montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/273/CEE (direttiva del Consiglio relativa all’elenco comunitario delle zo |
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Articolo 7 - (Impiego di prodotti aziendali per la somministrazione)1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 , comma 4 della l.r. 37/2007, nell’esercizio dell’agriturismo la somministrazione di pasti e bevande, ivi compresi alcolici e superalcolici, e la degustazione devono essere ricavate da prodotti di propria produzione in misura non inferiore al 40 per cento. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell’azienda agricola |
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Articolo 8 - (Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e somministrazione di alimenti)1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande son |
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Articolo 9 - (Ospitalità in spazi aperti)1. Per ospitalità negli spazi aperti si intende la messa a disposizione di terreni aziendali destinati a: a) campeggiatori con tende; b) campeggiatori con caravan; c) campeggiatori con autocaravan; d) aree attrezzate per pic-nic. |
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Articolo 10 - (Piscine)1. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private ad uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all’articolo 2, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque. |
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Articolo 11 - (Fattorie didattiche)1. Per fattoria didattica si intende un’azienda agricola che svolge attività didattiche e divulgative di educazione alimentare e ambientale, volte anche a far conoscere e valorizzare le attività legate alla tradizione e alla cultura rurale. La fattoria didattica si prefigge l’obiettivo di far conoscere, attraverso l’attività agricola, la vita vegetale ed animale, il cic |
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Articolo 12 - (Attività di degustazione)1. Per degustazione si intende l’attività di somministrazione, anche ai fini promozional |
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Articolo 13 - (Altre attività agrituristiche)1. Nell’ambito delle attività agrituristiche rientrano anche le attività ricreative, le attività culturali e di interesse storico-ambientale e la pratica sportiva, esercitate dall’imprenditore agricolo inserito nella banca dati degli operatori agrituristici e svolte nel rispetto del presente provvedimento. 2. Rientrano nelle attività ricreative, culturali e di interesse storico-ambientale l’organizzazione di intrattenimenti, di attività di animazione e di svago per il tempo libero finalizzati ad un contatto diretto con l’ambiente ed a una migliore fruizione e conoscenza del territorio, con particolare riguardo allo spazio rurale, nonché all’espletamento di attività formative, divulgative, culturali e storiche in materia di civiltà rurale e tradizione locale e di educazione ambientale. |
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Articolo 14 - (Periodi di apertura)1. I periodi e gli orari di apertura al pubblico dell’azienda agrituristica sono lasciati alla libera decisione dell’operatore, purché: |
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Articolo 15 - (Obblighi nella gestione dell’attività agrituristica)1. Fermo restando il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 14 della l.r. 37/2007, l&rsquo |
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Articolo 16 - (Targhe identificative)1. I soggetti che intendono esercitare l’attività agrituristica, successivamente all’attribuzione della sigla identificativa, regionale di cui all’art.19 comma 5 sono tenuti ad apporre all’ingresso del luogo ove viene espletata l’attività medesima, in modo stabile e ben visibile, una targa avente le caratt |
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Articolo 17 - (Classificazione)1. La Giunta regionale recepisce la normativa comunitaria e nazionale in materia di classificazione d |
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TITOLO III - (Funzioni amministrative) |
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Articolo 18 - (Ulteriori requisiti per l’inizio dell’attività agrituristica)1. In aggiunta a quanto disposto dal titolo II, per l’inizio dell’attività agrituristica devono sussistere i seguenti requisiti: a) il soggetto richiedente deve essere iscritto al Registro delle Imprese Agricole presso la Camera di Commercio e titolare di Partita IVA con campo di attività nel settore agricolo; b) il soggetto richiedente, fatto salvo il caso in cui abbia ottenuto la riabilitazione, non deve: |
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Articolo 19 - (Inizio dell’attività agrituristica)1. L’attività agrituristica può essere iniziata con la presentazione di SCIA al SUAP (Sportello unico per le attività produttive), ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 160/2010 R. 2. I contenuti della SCIA nece |
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Articolo 20 - (Contenuti della SCIA)1. Qualora per l’insediamento dell’attività agrituristica non siano previsti interventi urbanistico-edilizi, la SCIA contiene: a) Indicazioni anagrafiche; b) Indicazione del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 18 comma 1 lett. a) e b); c) la descrizione dell’ordinamento colturale e zootecnico e delle attività connesse con il calcolo delle relative giornate agricole avvalendosi prioritariamente del fascicolo aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173) conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005; d) l’indicazione dei fabbricati da utilizzare nell’attività agrituristica e le modalità del loro utilizzo. Qualora si utilizzi un fabbricato fuori dal fondo, l’indicazione dei fabbrica |
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Articolo 21 - (Cessazione dell’attività e Cambio titolarità)1. In caso di cessazione dell’attività agrituristica, l’operatore agrituristico è obbligato a comunicare al SUAP l’avvenuta cessazione |
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Articolo 22 - (Verifica dei requisiti per l’attività agrituristica e variazioni della stessa)1. L’Ispettorato verifica, almeno ogni tre anni il permanere dei requisiti per l’esercizio dell’attività agrituristica di cui all’articolo 20 comma 1 punti da c) a p), verificando in particolare: a) la sussistenza del rapporto di prevalenza e di connessione tra attività agricola e attività agrituristica effettuando gli opportuni calcoli; b) verificare le superfici effettivamente coltivate e le tipologie di coltura; c) verificare la tipologia e la consistenza degli allevamenti; 2. Nelle fasi di controllo, l’Ispettorato può avvalersi di idonei strumenti informatici ch |
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Articolo 23 - (Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività)1. Nei casi di divieto di prosecuzione dell’attività agrituristica di cui all’arti |
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Articolo 24 - (Vigilanza e controllo)1. Fatta eccezione per le verifiche di cui all’articolo 22 svolte dall’Ispettorato, la vigilanza e il controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui alla l.r. |
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TITOLO IV - (Disposizioni transitorie e finali) |
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Articolo 25 - (Disposizioni transitorie)1.Gli operatori agrituristici che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento risultano iscritti nell’elenco regionale di cui al Regolamento regionale 4/2008, sono automaticamente inseriti nella banca dati di cui all’articolo 19, salva l’integrazione di eventuali dati e informazioni mancanti. 2. Ai procedimenti di iscrizione all’ elenco regionale di cui al Regolamento 4/2008 o di variazioni già in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento del loro avvio. Successivamente alla registrazione n |
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Articolo 26 - (Dichiarazione di urgenza)1. Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ed entra |
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“Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e somministrazione di alimenti” (Art. 8 delle Disposizioni attuative per l’esercizio dell’agriturismo di cui alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 e ss.mm.) |
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Articolo 1 - (Notifica di inizio attività e variazioni di attività)1. L’operatore che intende avviare attività di agriturismo che preveda la produzione, la somministrazione e/o la cessione a terzi di alimenti e bevande, ivi comprese la degustazione di prodotti aziendali, è tenuto a notificare lo svolgimento di tali attività ai |
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Articolo 2 - (Locali e spazi dedicati alla somministrazione di pasti)1. Nell’ambito delle strutture per lo svolgimento dell’attività di agriturismo deve essere individuato un locale di somministrazione di dimensioni proporzional |
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Articolo 3 - (Degustazione prodotti aziendali)1. La degustazione dei prodotti aziendali è consentita in area distinta dal laboratorio e dalla cucina , anche in spazi all’aperto, o nell’ambito di manifestazioni al di fuori dell |
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Articolo 4 - (Locali e spazi dedicati alla preparazione dei pasti)1. Nell’azienda di agriturismo che prevede attività di preparazione e somministrazione di pasti per un massimo di 10 posti a tavola, il locale cucina coincide con la cucina domestica. La cucina domesti |
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Articolo 5 - (Utilizzo delle cucine per la produzione di alimenti)1. Nel locale cucina, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 comma 2, è consentita la preparazione in quantità non superiori a 50 Kg/settimana per ciascun prodotto di: a) insaccati; |
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Articolo 6 - (Laboratori per alimenti)1. Qualora sia prevista la preparazione di quantitativi superiori a quelli indicati all’articol |
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Articolo 7 - (Locali adibiti a servizi igienici)1. I locali adibiti a servizi igienici non comunicano direttamente con i locali adibiti a produzione, preparazione, confezionamento, somministrazione, stoccaggio e vendita di alimenti e bevande e sono dotati di: a. pareti e pavimenti disinfettabili; |
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Articolo 8 - (Locali adibiti a spogliatoio)1. Per l’attività di produzione, preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande, è necessaria la presenza all’interno dell’attività di agriturismo di installazioni adeguate adibite a spogliatoi |
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Articolo 9 - (Rifornimento Idrico)Per quanto indicato dal Cap VII dell’allegato II del Reg CE 852/2004 dovrà essere garant |
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Articolo 10 - (Autocontrollo e procedure)1. Gli operatori agrituristici predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP ai sensi dell’art. 5 del Regolamento CE 852/2004. 2. La/le procedura/e di cui al comma precedente riguardano almeno i seguenti aspetti: a. pulizia e disinfezione; |
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Articolo 11 - (Congelazione/scongelazione degli alimenti)1. L’attività di congelamento di prodotti alimentari di origine animale e vegetale, intesa come modalità di conservazione di alimenti mediante l’impiego del freddo, è consentita a condizione che: a. il piano di autocontrollo aziendale preveda una specifica procedura di congelazione e scongelazione con riferimenti alle buon |
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Articolo 12 - (Confezionamento sottovuoto)L’attività di conservazione degli alimenti tramite la tecnica del sottovuoto è co |
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Articolo 13 - (Formazione)Il titolare dell’ agriturismo deve assicurare: 1. che gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un addestramento e nozioni di base in relazione al tipo di attività riguardanti: |
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Articolo 14 - (Macellazione nell’ agriturismo)La macellazione degli animali delle specie bovina, equina, suina, ovina, caprina, avicunicola, nonché della grossa selvaggina e degli struzzi è consentita in impianti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) N. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo alle norme specifiche in materia di igi |
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Articolo 15 - (Selvaggina cacciata)La gestione della selvaggina cacciata è regolamentata dalla D.G.R. n° 1650 del 29/12/2010 |
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Articolo 16 - (Trattamento scarti)Per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti, all'attività di ristorazione prevista nell'ambito dell’ agriturismo si applicano le norme previste dal regolamento CE/852/04. Definizioni Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le seguenti definizioni: a) “alimento” o “prodotto alimentare” qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/ 83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE; b) “legislazione alimentare”, le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; sono incluse tutte |
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