Comma abrogato dalla L.R. 07/08/2014, n. 22, così recitava:

“1. Le attività di ittiturismo, definite nell’articolo 3, risultano connesse all’attività principale di pesca quando il tempo lavoro impiegato nell’attività di pesca è superiore a quello impiegato nell’espletamento delle attività accessorie secondo le modalità previste dalle disposizioni di cui all’articolo 12 comma 2.

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