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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 06/08/2007, n. 15
L. R. Lazio 06/08/2007, n. 15
L. R. Lazio 06/08/2007, n. 15
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Determ. Dir. R. 09/10/2023, n. G13241
- Determ. Dir. R. 12/10/2021, n. G12402
- L.R. 06/11/2019, n. 22
- Determ. Dir. R. 18/10/2019, n. G14255
- L.R. 22/10/2018, n. 7
- Determ. Dir. R. 12/09/2017, n. G12374
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- Determ. Dir. R. 04/09/2015, n. G10554
- L.R. 17/02/2015, n. 3
- Determ. Dir. R. 26/09/2013, n. B04240
- Determ. Dir. R. 21/09/2011, n. 7210
- L.R. 24/12/2010, n. 9
- L.R. 10/08/2010, n. 3
- L.R. 11/08/2008, n. 14
- L.R. 28/12/2007, n. 26
- Avviso di rettifica in B.U. 10/09/2007, n. 25
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Art. 1 - Art. 6 - Omissis
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Art. 7 - (Disposizioni in materia di acque minerali naturali e di sorgente)1. Nelle more della revisione complessiva della disciplina regionale in materia di acque minerali naturali e di sorgente, come definite dalla normativa comunitaria e statale vigente, il presente articolo detta nuove disposizioni relative ai diritti dovuti alla Regione dai titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all'utilizzazione delle acque stesse, già disciplinati dall'articolo 23 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 90 (Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio) e successive modifiche. 2. Il titolare di concessione mineraria corrisponde alla Regione, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area di concessione, un diritto proporzionale pari a: a) 120,00 euro per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano oltre 25 milioni di litri/anno; b) 60,00 euro per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano meno di 25 milioni di litri/anno. 3. L'importo complessivo del diritto proporzionale non può essere, comunque, inferiore a 5.000,00 euro per i casi di cui al comma 2, lettera a) e a 2.500,00 euro per i casi di cui al comma 2, lettera b). 4. L'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti è corrisposto anticipatamente entro il 31 dicembre di ogni anno ed i concessionari sono tenuti ad inviare alla struttura regionale competente in materia di acque minerali naturali e di sorgente, entro il 31 gennaio successivo, copia |
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Art. 8 - Omissis
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Art. 9 - (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 19 "Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni" e successive modifiche) |
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Art. 10 - Omissis
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Art. 11 - (Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 in materia di sicurezza ed all'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo alle incompatibilità con cariche o funzioni apicali presso enti o società regionali)1. All'articolo 8 della l.r. 15/2001 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera g-bis) del comma 2 è abrogata; b) al comma 3 |
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Art. 12 - Art. 21 - Omissis
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Art. 22 - Interventi urgenti per la tutela dell'occupazione1. La Regione per contrastare situazioni di grave crisi occupazionale sostiene economicamente interventi finalizzati ad assistere lavoratori in cassa integrazione e/o in mobilità. |
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Art. 23 - Art. 26 - Omissis
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Art. 27 - (Disposizioni relative ai programmi di intervento previsti dalla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 "Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive" e successive modifiche)1. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento autorizzato previsto dalla legge regionale concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, è |
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Art. 29 - Omissis
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Art. 30 - (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 10 "Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche ed a leggi regionali concernenti l'artigianato") |
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Art. 31 - (Disposizioni in materia di attività produttive) |
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Art. 32 - (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 "Norme in materia di opere e lavori pubblici" e successive modifiche ) |
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Art. 33 - Disposizioni in materia di procedure per il finanziamento di opere pubbliche. |
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Art. 34 - Omissis
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Art. 35 - (Rimodulazione dei finanziamenti esistenti per la costruzione di nuove parrocchie)1. - 3. Omissis. 4. Per la concessione del contributo di cui al presente articolo, il Vicariato di Roma e le Diocesi del Lazio presentano apposita domanda corredata della indicazione del soggetto beneficiario del contributo e della documenta |
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Art. 36 - (Interventi di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici)1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 625 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo ai piani di edilizia scolastica, è istituito, nell'ambito dell'UPB F16, uno specifico capitolo denominato "Concorso regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della L. n. 296/2006, ai piani di edilizia scolastica di cui alla |
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Art. 37 - (Modifica alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modifiche)1. Il comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 53/1 |
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Art. 38 - Omissis
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Art. 39 - (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11 "Misure urgenti per l'edilizia residenziale pubblica")1. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 11/2 |
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Art. 41 - (Disposizioni varie)1. - 10. Omissis 11. La lettera e), comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sani |
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Art. 42 - Omissis
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Art. 43 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. |
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Allegati - Omissis
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