Articolo abrogato dall’art. 35, comma 3, della L.R. 28/10/2016, n. 13, così recitava:

“Art. 9 - (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 19 "Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni" e successive modifiche)

1. All'articolo 3 della l.r. 19/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "quattro";

b) al comma 3, dopo le parole: "cinque anni", sono aggiunte le seguenti: "indipendentemente dalla durata della legislatura".

2. All'articolo 4 della l.r. 19/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"b) presidente o componente di organi amministrativi di enti pubblici, anche non economici, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali";

b) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"e) dipendente della Giunta o del Consiglio regionale".

3. All'articolo 9, comma 2, della l.r. 19/2001 le parole: "al cinquanta" sono sostituite dalle seguenti: "al trenta".

4. In sede di prima attuazione le modifiche apportate alla l.r. 19/2001 dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo producono i propri effetti con riferimento al nuovo Comitato regionale per le comunicazioni costituito a seguito della scadenza naturale dell'organo attualmente in carica.”

Dalla redazione