Articolo sostituito dall'art. 1, comma 42, della L.R. 10/08/2010, n. 3 e, successivamente, abrogato dall’art. 2, comma 10, della L.R. 24/12/2010, n. 9, così recitava:

“Art. 33 - Disposizioni in materia di procedure per il finanziamento di opere pubbliche.

1. La direzione regionale competente per materia può prorogare, con provvedimento motivato, previa istanza del soggetto destinatario del finanziamento, il termine per la comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30, commi 3 e 5, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005), ancorché detto termine sia già scaduto alla data della presentazione dell'istanza.”

Dalla redazione