Articolo abrogato dall'art. 107, comma 1, della L.R. 06/11/2019, n. 22, così recitava:

“Art. 31 - (Disposizioni in materia di attività produttive)

1. All'articolo 5 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La realizzazione dei percorsi integrati assistiti e dei corsi di aggiornamento di cui al comma 2, lettere a) e b) è affidata, sulla base di apposito bando regionale di validità triennale, in convenzione ai soggetti aggiudicatari.";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Il requisito di cui alla lettera a), del comma 2, è valido anche ai fini dello svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.".

2. Alla legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 (Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo "e alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 "Disciplina relativa al settore del commercio" e successive modifiche), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La realizzazione dei percorsi integrati assistiti (PIA) è affidata, sulla base di apposito bando regionale di validità triennale, in convenzione ai soggetti aggiudicatari.";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta congiunta degli assessori competenti in materia di formazione professionale e di commercio, sono stabiliti:

a) la durata e le materie dei percorsi formativi indicati dal comma l, lettera a) nonché requisiti per l'accesso alle relative prove finali;

b) i requisiti per la partecipazione al bando regionale di cui al comma 2-bis.";

b) al comma 1 dell'articolo 9:

1) nel primo periodo le parole: "Con il regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 8, comma 3";

2) nel secondo periodo le parole: "dall'articolo 8, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 8, comma 2-bis.".”

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