Articolo abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

“Art. 18 - (Modifiche all’articolo 57 della legge regionale 2/2002)

1. Il comma 2 dell’articolo 57 della legge regionale 2/2002 R è sostituto dal seguente:

“2. La classificazione ha validità per un periodo di cinque anni, decorrente, per le strutture ricettive, dalla data di emanazione, da parte del Comune, del provvedimento di classificazione e, per le case e appartamenti per vacanze, dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione di cui all’articolo 83, comma 2.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 57 della legge regionale 2/2002, come sostituito dall’articolo 106, comma 30, della legge regionale 29/2005, è abrogato.”

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