Articolo abrogato dalla L.R. del 04/04/2013 n. 4. L’articolo 20 così recitava: “Art. 20 - (Inserimento dell’articolo 58 bis nella legge regionale 2/2002) - 1. Dopo l’articolo 58 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:

“Art. 58 bis - (Riclassificazione e certificazione di qualità delle case e appartamenti per vacanze)

1. Il Comune competente per territorio fornisce al titolare o al gestore delle case e appartamenti per vacanze la dichiarazione per la classificazione di cui all’articolo 83, comma 2, almeno sette mesi prima della scadenza del periodo di validità della classificazione delle case e appartamenti per vacanze.

2. Il titolare o il gestore delle case e appartamenti per vacanze presenta al Comune competente per territorio, entro la data di scadenza del periodo di validità della classificazione, la dichiarazione di cui al comma 1.

3. Qualora alla scadenza del periodo di validità della classificazione non siano intervenute modifiche, il titolare o il gestore delle case e appartamenti per vacanze presenta la sola dichiarazione di non intervenuta modifica.”.”

Dalla redazione