Commi abrogati dalla L.R. del 20/11/2008 n.13. I commi 1 e 4 così recitavano: “1. In deroga a quanto prescritto dall’articolo 29, comma 8, della legge regionale 29/2005 ed esclusivamente con riferimento all’anno 2007, le deliberazioni della Conferenza dei Comuni di cui al medesimo articolo 29 possono essere revocate o modificate anche prima che sia trascorso un anno dalla loro adozione; a tal fine, la Conferenza dei Comuni di cui all’articolo 29, comma 3, si svolge entro il primo semestre dell’anno medesimo.

4. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge si procede alla riclassificazione dei Comuni di cui agli allegati C e D della legge regionale 29/2005, secondo le modalità di cui all’articolo 30 bis della legge regionale 29/2005, come inserito dall’articolo 9, comma 1.”

Dalla redazione