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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 27/02/2017, n. 5
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- L.R. 10/08/2017, n. 22
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Premessa |
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Titolo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La presente legge reca disposizioni volte alla realizzazione della Rete escursionistica della Lombardia, di seguito denominata REL, al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-cultur |
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Titolo II - Rete escursionistica e catasto regionale |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intendono per percorsi: a) sentieri escursionistici: percorsi ubicati in pianura, collina o montagna, destinati all’attività turistica, ricreativa o alle pratiche sportive e del tempo libero, privi di difficoltà tecniche, costituiti da mulattiere, sentieri e strade vicinali interpoderali utilizzati anche per scopi agro-silvo-pastorali, per il raggiungimento di rifugi, nonché da alzaie nei limiti stabiliti dall’articolo 16, comma 2, della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revis |
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Art. 3 - (Catasto regionale della Rete escursionistica della Lombardia)1. È istituito presso la competente struttura, e disciplinato con deliberazione della Giunta regionale, il catasto regionale della REL, di seguito denominato catasto, quale strumento di archiviazione, classificazione e descrizione dei percorsi. Nel catasto sono inseriti, su proposta degli enti territorialmente competenti e previo parere della Consulta di cui all’articolo 7, i percorsi che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche: a) essere compresi nelle aree regionali protette di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), nei siti di Rete Natura 2000, nei parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS), nella porzione lombarda del Parco dello Stelvio e nei territori del patrimonio agro-silvopastorale di Regione Lombardia, gestiti dall’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF), di cui all’articolo 54 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale); b |
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Art. 3-bis - (Sezione speciale sentieri di montagna di interesse storico)1. All'interno del catasto regionale della REL è istituita una sezione speciale, nella quale sono inseriti i sentieri di montagna di interesse storico, così come definiti dall'articolo 2, co |
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Art. 3-ter - (Sezione speciale ippovie)1. All’interno del catasto |
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Art. 4 - (Rete escursionistica della Lombardia)1. La REL è formata dall’insieme dei percorsi inseriti nel catasto di cui all’articolo 3. 1-bis. I percorsi ricompresi nella REL sono considerati di interesse pubblico. N3 2. La REL si articola in percorsi: a) di interesse comunale, nei casi di percorrenze limitate all’ambito territoriale di ogni singolo comune; b) di interesse sovracomunale, nei casi di percorrenza con attraversamento di più territori appartenenti a comuni diversi, o di itinerari di lunga percorrenza. 3. Per ciascuna porzione di REL gli enti territorialmente competenti: a) provvedono, nel limite delle risorse disponibili all’interno del proprio bilancio ovvero utilizzando i fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili, alla manutenzione e al recupero dei percorsi, dagli stessi gestiti o anche di loro proprietà o sui quali risultano titolari di diritti reali, anche attraverso convenzioni |
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Art. 5 - (Programma triennale e valorizzazione del partenariato pubblico-privato)1. La Giunta regionale approva, in coerenza con gli obiettivi individuati nel piano territoriale regionale di cui alla L.R. 12/2005 e nel piano regionale della mobil |
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Art. 6 - (Segnaletica direzionale e attrezzature)1. Nei punti di partenza e lungo i percorsi inclusi nella REL è apposta la segnaletica direzionale unificata di tipo orizzontale e verticale approvata dal consiglio centrale del CAI, integrata da specifiche |
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Art. 6-bis - (Ruolo delle province e della Città metropolitana di Milano)1. Le province |
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Art. 7 - (Consulta per la REL, per le strade storiche di montagna e per le ippovie)1. È istituita la Consulta per la REL, per le strade storiche di montagna e per le ippovie, di seguito denominata Consulta, quale organismo con funzioni consultive e propositive di cui la stessa Giunta regionale si avvale per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1. In particolare, la Consulta: a) esprime pareri |
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Art. 8 - (Divieti)1. Fatti salvi gli specifici divieti stabiliti dalla normativa statale o regionale in materia di governo del territorio, agricoltura, tutela e valorizzazione paesaggistico-ambie |
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Art. 9 - (Sanzioni)1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00 e il rimborso del |
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Art. 10 - (Regolamento di attuazione)1. Con regolamento sono definiti: a) i criteri in base ai quali valutare la sussistenza delle caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) e c); |
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Titolo III - Strade di montagna di interesse storico |
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Art. 10-bis - (Strade di montagna di interesse storico)1. Ai fini della presente legge si intende per strade di montagna di interesse storico: collegamenti viari e stradali, compresi quelli transvallivi e di collegamento, con i territori d'oltralpe a servizio di scambi commerciali, nonché |
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Art. 10-ter - (Registro delle strade storiche di montagna di interesse storico)1. È istituito il Registro delle strade storiche di montagna di interesse st |
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Art. 11 - (Clausola valutativa)1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel diffondere e consolidare la REL. A tal fine la Giunta regionale trasmette al Consiglio, con cadenza triennale, una relazione che descrive e documenta: |
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Art. 12 - (Norma finanziaria)1. Alle spese di natura corrente relative all’istituzione del catasto regionale della Rete escursionistica della Lombardia di cui all’articolo 3, quantificate in euro 30.000,00 per il 2017 e in euro 70.000,00 per il 2018, si provvede mediante riduzione di pari importo della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 3 «Altri Fondi» – Titolo 1 «Spese correnti» e corrispondente incremento della missione 6 «Politiche giovanili, Sport e tempo libero», programma 1 «Sport e tempo libero» – Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019. 2. Alle spese in conto capitale derivanti dall’istituzione del catasto regionale della rete escursionistica della Lombardia di cui all’articolo 3, quantificate in complessivi euro 60.000,00 per il 2018, si provvede mediante riduzione di pari importo della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 3 «Altri Fondi |
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