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L. R. Toscana 31/05/2006, n. 20

Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.
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Capo I - Disposizioni generali

 

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Art. 1 - Oggetto della legge

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), parte III, di seguito denominato decreto legislativo, ha come oggetto la tutela delle acque “e dei corpi idrici”N27 a

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Art. 1-bis - Funzioni della Regione

N49

1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge o da altra normativa regionale, esercita, ai sensi della

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) abitante equivalente (AE): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60 grammi di ossigeno al giorno; è da considerare equiparabile una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno. Solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno;

b) acque di lavaggio: acque, non meteoriche, derivanti da lavaggi o da altre operazioni diverse da quelle di processo e risultanti da altre attività accessorie ad esso funzionalmente e stabilmente correlate, che si realizzano negli stabilimenti. Tali acque sono da assimilare ad acque reflue industriali oppure ad acque reflue domestiche, se rispondenti alle caratteristiche di assimilazione previste dal regolamento di cui all'articolo 13;

c) acque di restituzione "ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del decreto legislativo"N50: fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, le acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché le acque derivanti da sondaggi e perforazioni, diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, a condizione che siano restituite allo stesso corpo idrico di provenienza o a quello al quale sarebbero state naturalmente destinate e che siano prelevate a seguito di:

1) concessioni e permessi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), oppure:

2) permesso di ricerca o autorizzazione di nuova opera di presa ai sensi degli articoli 8 e 16, comma 2-bis, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) "oppure:"N51; N9

2-bis) concessione o altro titolo abilitativo in materia di demanio marittimo che autorizza, con opere di presa fisse o mobili, il prelievo di acque di mare o, in caso di impianti di dissalazione del servizio idrico integrato, approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti u

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Art. 3 - Flussi informativi e attività di controllo

N28

1.

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Art. 3-bis - Comitato regionale di coordinamento

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Capo II - Disposizioni in materia di acque reflue, meteoriche, di restituzione

 

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Art. 4 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura

1. Le autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue urbane, di acque domestiche provenienti da servizi, di acque reflue assimilabili a domestiche e di acque meteoriche di dilavamento contaminate, sono rilasciate, nell'ambito dell'AUA di cui al D.P.R. 59/2013, dal dirigente della struttura regionale competente.N56

1-bis. Gli scarichi di acque reflue prodotte da scambio termico in impianti a pompa di calore sono autorizzati, nell'ambito del procedimento di concessione di derivazione di cui al

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Art. 5 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura

1. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del regolamento di gestione della pubblica fognatura, di cui all'articolo 107, comma 2, del decreto legislativo, “approvato dall’AIT”N31, lo scarico di acque reflue domestiche "ed assimiliate a domestiche"N50 in pubblica fognatura mista e nella condotta nera delle fognature separate è sempre ammesso e non necessita di autorizzazione.

2. Le autorizzazioni allo scarico,

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Art. 5-bis - Autorizzazione allo scarico di acque reflue non ricadenti in AUA, diverse dalle acque domestiche

N60

1. Gli scarichi di acque reflue, diverse dalle domestiche, che non ricadono nell'ambito di applicazione del D.P.R. 59/2013, sono autorizzati dal dirigente della stru

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Art. 5-ter - Disposizioni per l'utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee diverse dalle risorse geotermiche, prelevate per scambio termico in impianti a pompa di calore

N60

1. L'installazione di sistemi impiantistici per la produzione di calore e raffreddamento, definiti "impianti

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Art. 6 - Modalità di rinnovo alle autorizzazioni allo scarico

1. La Giunta regionale, nel regolamento di cui all'articolo 13, definisce le condizioni alle quali le autorizzazioni allo scarico di

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Art. 6-bis - Impianti di depurazione delle acque reflue urbane

N60

1. I progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 126 del decreto legislativo sono approvati dall'Autorità idrica toscana ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 69/2011, in conformità alle norme sul procedimento amministrativo e alle disposizioni statali e regionali che regolano i lavori pubblici relativi alle infrastrutture del servizio idrico integrato.

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Art. 7 - Approvazione del progetto degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane

N20

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Art. 8 - Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti contaminate

1. Lo scarico di AMPP in pubblica fognatura derivanti dalle aree pubbliche è sempre ammesso e non necessita di autorizzazione qualora rispetti le seguenti condizioni:

a) compatibilità della rete fognaria dal punto di vista idraulico con le portate immesse nella medesima;

b) caratteristiche qualitative e quantitative della AMPP scaricate tali da non compromettere l'efficienza depurativa dell'impianto di depurazione;

c) preventivo assenso del gestore del servizio idrico integrato nel caso di fognatura mista o di condotta nera di fognatura separata.

2. Lo scarico di AMPP derivanti dalle aree pubbliche fuori dalla pubblica fognatura è ammesso e non necessita di autorizzazione allo scarico. Devono essere previsti idonei trattamenti delle AMPP, ove necessari al r

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Art. 9 - Scarico di acque meteoriche dilavanti non contaminate

1. Lo scarico di AMDNC in pubblica fognatura mista e nella condotta bianca delle fognature separate è ammesso e non necessita di autorizzazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

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Art. 10 - Autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena

1. L'autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena di classe B2 è rilasciata “dal dirigente della struttura regionale competente”N31 contestualmente all'autorizzazione allo scarico della pubblica fognatura e del depuratore di cui sono al servizio, a seguito di una valutazione complessiva del sistema di raccolta e trattamento da questi elementi costituito, secondo le indicazioni del regolamento di cui all'articolo 13 e quelle di cui agli articoli 15, 16, 17 e 21.

2. Gli scaricatori di classe A1, A2, B1 si intendono autorizzati, fatto salvo l'obbligo del rispetto dell

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Art. 11 - Disposizioni per la restituzione di acque prelevate ai sensi del r.d. 1775/1933

N28

1. Ai fini della tutela delle acque, del mantenimento e del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previste dal piano di tutela, il rilascio nei corpi idrici di acque di restituzione è soggetto alle condizioni poste nel disciplinare di concessione che autorizza il prelievo delle acque successivamente restituite, ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 1, del r.d. 1775/1933.

2. Le condizioni di restituzione di cui al comma 1, includono i limiti di emissione, in concentrazione e quantità per anno, delle sostanze contenute nelle acque, disposti caso per caso,

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Art. 11-bis - Disposizioni per la restituzione delle acque di ricerca di cui alla l.r. 38/2004

N28

N13

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Art. 11-ter - Disposizioni per la restituzione delle acque in mare

N60

1. La restituzione di acque in mare, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2-bis), nei casi non disciplinati dall'articolo 11-quater, è soggetta alle condizioni stabilite nel titolo abilitativo che autorizza, con opere di presa fisse o mobili, il prelievo delle acque, rilasciato dall'ente competente in materia di demanio marittimo.

2. Le condizioni di cui al comma 1:

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Art. 11-quater - Disposizioni per la restituzione delle acque in mare derivanti da impianti di dissalazione del servizio idrico integrato

N60

1. Per gli impianti di potabilizzazione mediante dissalazione afferenti al servizio idrico integrato, le condizioni di restituzione delle acque in mare sono stabilite in apposito disciplinare nell'ambito del procedi mento di approvazione del progetto definitivo ai sensi degli articoli 22 e 22-bis della L.R. 69/2011.

2. Le condizioni di cui al comma 1:

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35227 8072604
Art. 12 - Acque destinate all'utilizzazione agronomica

1. L'utilizzazione agronomica, come definita dall'articolo 74, comma 1, lettera p), del decreto legislativo, è attuata, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo, per:

a) gli effluenti di allevamento;

b) le acque di vegetazione dei frantoi oleari sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) e dal decreto del Ministro delle politiche agricole e

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Art. 13 - Regolamento regionale

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, provvede a disciplinare con regolamento:

a) le modalità di esercizio delle funzioni di cui al capo II;N36

b) l'assimilazione ad acque reflue domestiche di cui all'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo;

c) i trattamenti appropriati di cui all'articolo 105, comma 2, del decreto legislativo in conformità all'allegato 5 della parte III del decreto stesso;

c-bis) l'utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee diverse dalle risorse geotermiche, prelevate per scambio termico in impianti a pompa di calore, definendo in particolare:

1) le modalità tecnico operative per l'installazione e la gestione degli impianti e le caratteristiche minime dei relativi progetti;

2) i criteri tecnici, geologici e territoriali in base ai quali è rilasciata l'autorizzazio

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35227 8072606
Art. 13-bis - Depurazione delle acque reflue a carattere prevalentemente industriale

N61

1. Non rientra nel servizio idrico integrato la gestione degli impianti di depurazione di acque reflue a carattere prevalentemente industriale, anche se di totale o parziale proprietà pubblic

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Capo III - Disposizioni relative alle pubbliche fognature, agli allacciamenti, agli scaricatori di piena e ai terminali di scarico delle fognature bianche

 

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Art. 14 - Obbligo di allacciamento

1. Per gli insediamenti “e stabilimenti” N7 già esistenti che diano luogo a scarichi di acque reflue il comune, sentito il gestore del servizio idrico integrato, può imporre l'al

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Art. 15 - Classificazione degli scaricatori di piena

N28

1. La classificazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche viene effettuata, per ogni singola bocca di scarico, in relazione alle caratteristiche della porzione di rete servita, ed esclusivamente sulla base della tipologia delle utenze autorizzate ed allacciate e delle aree servite.

2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1, i dispositivi di collet

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35227 8072610
Art. 16 - Caratteristiche degli scaricatori di piena

1. Gli scaricatori di piena, in considerazione delle caratteristiche del corpo ricettore e degli usi a cui è destinato, sono dimensionati in relazione alla funzionalità idraulica complessiva della rete fognaria e del depuratore, al fine di adeguare il sistema con accorgimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione di cui al piano di tutela delle acque.

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Capo IV - Disposizioni per la gestione della qualità delle acque Sezione I - Coordinamento con gli strumenti di pianificazione

 

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Art. 17 - Norme per l'attuazione del piano di tutela delle acque

1. In applicazione e nel rispetto dei vincoli posti dalle disposizioni di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, del decreto legislativo, nel piano di tutela delle acque possono essere d

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Sezione II - Tutela delle acque a specifica destinazione

 

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Art. 18 - Acque destinate alla balneazione ed alla molluschicoltura

1. Fatte salve le disposizioni della presente legge relative allo scarico di AMD, lo scarico delle acque reflue urbane nella fascia marina costiera il cui uso prevalente sia quello della balneazione è consentito, in accordo con l'articolo 105 del decreto legislativo, solo se le acque reflue sono allontanate con apposita condotta sottomarina.

2. Tale condotta dista dalla costa almeno trecento metri ed è ancorata ad una profondità non inferiore a vent

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35227 8072615
Art. 19 - Acque dolci idonee alla vita dei pesci

1. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico adotta nell'atto autorizzativo le prescrizioni necessarie ai

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35227 8072616
Art. 20 - Acque superficiali destinate alla potabilizzazione

1. Qualora lo scarico delle acque reflue urbane, industriali nonché lo scarico finale di impianti di depurazione avvenga in prossimità e comunque al di fuori dell'area di salvaguardia, di prese acquedottistiche di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo e classificate a

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35227 8072617
Sezione III - Obiettivi di qualità ambientale e limiti di emissione

 

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Art. 21 - Limiti di emissione nei corpi recettori

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 124, comma 10, del decreto legislativo e dell'articolo 17, comma 2, l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico può prescrivere limiti di emissione più restrittivi di quelli disposti dall'allegato 5 della parte III del decreto legislativo, qualora sia necessario per il mantenimento e raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previsti dai piani di tutela. In particolare per le sostanze pericolose di cui alle tabelle 1A e 1B dell'allegato 1 alla parte III del decreto legislativo, si autorizzano limiti allo scarico tali da non compromettere il raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione.

2. L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, nel caso di scarichi fuori dalla pubblica fognatura, in applicazione dell'articolo 101, commi 1 e 2, del decreto legislativo e dell'articolo 17, comma 2, della presente legge, può definire, sentito il parere dell'ARPAT, limiti di emissione diversi da quelli dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo nel rispetto delle disposizioni del comma 3 del presente articolo.

3. Il comma 2 è applicab

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Art. 21-bis - Condizioni di emissione degli scarichi provenienti da piccoli agglomerati

N13 1. Secondo quanto previsto all’articolo 105 del decreto legislativo, gli scarichi da piccoli agglomerati sono sottoposti ad un trattamento appropriato nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 13 e delle prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi.

2. I trattamenti appropriati di cui al comma 1, assicurano il rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, e in particolare di quelle contenute all’allegato 5 alla parte III del stesso decreto a condizione che:

a) sia garantita la tutela della falda e l’osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie;

b) nel

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35227 8072620
Art. 21-ter - Disposizioni per le aree sensibili e per la programmazione degli interventi

N13

1. Nell’ambito del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo ed in attuazione di quanto previsto dall’articolo 91 del medesimo decreto, la Regione provvede, ove necessario, all’individuazione delle aree sensibili ed alla delimitazione dei relativi bacini drenanti che contribuiscono all’inquinamento delle stesse.

2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri tecnici per la valutazione della percentuale di abbattimento del carico complessivo di azoto e fosforo totale all’interno delle aree sensibili e dei relativi bacini drenanti, ai fini del raggiungimento, entro sette anni dall’individuazione delle medesime aree, dell’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 106, comma 2, nonché per la valutazione da parte “dell’AIT”

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35227 8072621
Art. 21-quater - Disposizioni per lo scarico di acque reflue in aree sensibili

N13

1. Qualora alla scadenza dei sette anni dall’individuazione dell’area sensibile e del relativo bacino drenante, sia stato conseguito

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Capo V - Sanzioni

 

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35227 8072623
Art. 22 - Sanzioni

1. La competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tutela delle acque dall'inquinamento è attribuita alla Regione secondo le disposizioni di cui all'articolo 135 del decreto legislativo.N58

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Capo VI - Norme finali e transitorie

 

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Art. 23 - Norme finali

1. Qualora da insediamento, stabilimento o da agglomerato vengano immesse nell'ambiente due o più delle tipologie di acque definite

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35227 8072626
Art. 24 - Norme transitorie per le acque meteoriche dilavanti

N2 1. Gli scarichi di AMPP di cui all’articolo 8, commi 3 e 4, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati all’esercizio fino al termine del procedura autorizzativa di cui al presente articolo. Si ritengono autorizzati gli scarichi di AMPP esplicitamente disciplinati nelle autorizzazioni esistenti allo scarico di altre acque derivanti dal medesimo stabilimento o insediamento.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, i t

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35227 8072627
Art. 25 - Norme transitorie per gli scaricatori di piena e le condotte bianche delle fognature separate

1. Gli scaricatori di piena esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si considerano autorizzati per effetto dell'approvazione dei progetti relativi alle reti fognarie e ai collettori esistenti fino al termine della procedura autorizzativa di cui al presente articolo.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, i gestori della pubblica fognatura e/o dell'impianto di depurazione comunicano alla provincia, “all’AIT” N25 ed all'ARPAT gli esiti della classificazione, di cui all'articolo 15, effettuata sugli scaricatori di piena in esercizio.

3. “Entro il 31 dicembre 2012”,

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35227 8072628
Art. 26 - Norme transitorie per le acque reflue urbane

N19

1. Al fine di aumentare la capacità depurativa degli scarichi da piccoli agglomerati e la disponibilità effettiva di acqua per gli usi possibili, nonché al fine di concorrere al migliore utilizzo delle risorse idriche stesse e di sostenere le portate dei corpi idrici recettori, con particolare riguardo a quelle di magra, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 101, comma 10, del decreto legislativo, promuove e stipula accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela delle acque di cui all’articol

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35227 8072629
Art. 26-bis - Disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche derivanti da servizi, rilasciate dai comuni

N60

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35227 8072630
Art. 27 - Norme transitorie e finali

1. Le province, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, informano i titolari dei rilasci di acque di restituzione, in essere all'entrata in vigore del regolamento e soggetti alle previsioni dell'articolo 11, dell'attivazi

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Art. 27-bis - Disposizioni transitorie relative al trasferimento di funzioni

N37

1. Le attività e

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Art. 28 - Modifiche all'articolo 20 della l.r. 88/1998

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e

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35227 8072633
Art. 29 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) la legge regionale 23 gennaio 1986, n. 5 (Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), fatto salvo quanto previsto dal comma 2;

b) la

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