Articolo prima aggiunto dalla L.R. 10/10/2011, n. 50 e poi abrogato dalla L.R. 26/01/2016, n. 3, così recitava:

“Art. 3-bis (Comitato regionale di coordinamento) — 1. Presso la Giunta regionale è istituito il comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento fra gli uffici regionali, provinciali, comunali e dell’AIT, per l’esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in materia di tutela e gestione delle risorse idriche, ivi comprese quelle autorizzative di cui all’articolo 8 della legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

2. Il comitato regionale di coordinamento è composto dai dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici competenti in materia di tutela e gestione delle risorse idriche:

a) della Regione e delle province;

b) dell’AIT;

c) dei sei comuni individuati dal Consiglio delle autonomie locali.

3. Per l’acquisizione delle informazioni necessarie, alle sedute del comitato regionale di coordinamento possono essere invitati a partecipare l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), i soggetti gestori del servizio idrico integrato, nonché i gestori degli impianti di cui all’articolo 13-bis.

4. Il comitato regionale di coordinamento è convocato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela e gestione delle risorse idriche, che lo presiede, almeno ogni sei mesi, e comunque ogniqualvolta sia necessario un coordinamento a livello regionale.

5. La partecipazione al comitato regionale di coordinamento è a titolo gratuito.

6. Il comitato regionale di coordinamento approva un regolamento interno per la propria organizzazione e funzionamento.”

Dalla redazione