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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 25/03/1997, n. 67
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- Sent. Corte Cost. 09/12/2020, n. 267
- L. 24/12/2007, n. 247
- L. 24/12/2007, n. 244
- L. 27/12/2006, n. 296
- L. 31/03/2005, n. 43
- L. 21/05/2004, n. 128
- D.P.R. 06/06/2001, n. 380
- L. 21/07/2000, n. 205
- D. Leg.vo 21/04/2000, n. 185
- L. 17/05/1999, n. 144
- D. Leg.vo 11/05/1999, n. 152
- L. 30/04/1999, n. 136
- L. 23/12/1998, n. 448
- L. 15/12/1998, n. 444
- L. 02/10/1997, n. 345
- L. 08/10/1997, n. 344
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Art. 1. - Interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse del territorio nazionale1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, il ministro del Tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di credito, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato. Le somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, da ripartire con deliberazione del Cipe. Per le medesime finalità, fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni, sono altresì versate allo stesso Fondo le somme derivanti da revoche, recuperi di crediti, vertenze, restituzioni e rimborsi connessi agli interventi di cui al medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993. Con effetto dall'anno 1996, le disponibilità destinate all'ammortamento dei mutui autorizza |
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Art. 3. - Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, integrazione salariale e formazione professionale1. Per la prosecuzione nell'anno 1997 degli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 135 miliardi a favore del comune e della provincia di Napoli e di lire 55 miliardi a favore del comune di Palermo. All'erogazione del contributo provvede il Ministro dell'interno con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa approvazione di una relazione presentata da parte degli enti locali al Ministero dell'interno recante gli specifici programmi di lavoro e le opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1997; l'erogazione del contributo, da effettuarsi a cura del ministero dell'Interno entro il mese di aprile 1997, è subordinata alla presentazione da parte degli enti locali al medesimo ministero di una relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1997, il ministero dell'Interno trasmette copia di dette relazioni alle Commissioni parlamentari competenti. 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 190 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per lo stesso 1997, utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'Interno. 3. Con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale possono essere prorogati per ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 9, comma 25, lettera b), del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n 608, nonché i trattamenti di integrazione salariale, in essere alla data del 25 marzo 1997, concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, conv |
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Articolo 3-bis. - Procedure relative agli ammortizzatori sociali1. Al fine di accelerare le procedure relative agli ammortizzatori sociali ed in attesa della loro riforma, vengono sottoposte al comitato tecnico, di cui all'articolo 19 della leg |
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Art. 5. - Interventi nel settore del trasporto aereo1. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione necessarie ad assicurare, a breve e medio termine, il migliore funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, con priorità per gli aeroporti di Bari, Cagliari e Catania, è autorizzata, a decorrere dal secondo semestre 1997, la |
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Art. 6. - Sistemi di collegamento e depurazione delle acque reflue1. Le risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca previsto dal comma 104 dell'articolo 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate dal CIPE per il finanziamento di progetti di protezione e risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui fondi di cui all'articolo 4 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1995, n. 341, le ulteriori risorse attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, nonché i proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 1, della L. 5 gennaio 1994, n. 36, sono destinati alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti da un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, "tenendo conto del decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle fonti agricole,"N9adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferen |
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Art. 7. - Mantenimento in bilancio di fondi1. Le somme iscritte nei seguenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1996 e non impegnate nello stesso esercizio possono essere impegnate nell'esercizio 1997 al fine di avviare interventi immediatamente attivabili o di proseguire interventi in corso di attuazione: a) capitoli 7701, 8881 e 8882 dello stato di previsione del ministero dei Lavori pubblici, concernenti la sistemazione e la riparazione di opere idrauliche di competenza statale, nonché l'erogazione di contributi in conto capitale in favore degli enti acquedottistici; b) capitoli 8401 8404, 8405, 8419, 8422 e 8438 dello stato di previsione del ministero dei Lavori pubblici, concernenti la realizzazione di interventi di costruzione, completamento, sistemazione e manutenzione di immobili demaniali o di proprietà statale e di edifici privati destinati a sede di uffici pubblici, compresi interventi di ristrutturazione e adeguamento per |
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Art. 8. - Semplificazione dell'accesso al fondo rotativo per la progettualità presso la Cassa depositi e prestiti1. I commi 54, 56, 57 e 58 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono sostituiti dai seguenti: a) "54. Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza delle regioni, delle province, dei comuni, dei loro consorzi anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, delle comunità montane, dei consorzi di bonifica e consorzi di irrigazione, delle società per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali e delle |
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Art. 9. - Accelerazione della progettazione e istituzione del Fondo di rotazione presso il ministero dei Lavori pubblici1. Sino alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le amministrazioni aggiudicatrici avviano le attività di progettazione anche definitiva ed esecutiva anche in assenza del programma triennale di cui all'articolo 14 della medesima legge n. 109 del 1994, e success |
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Art. 13. - Commissari straordinari e interventi sostitutivi1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati a general contractor in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari straordinari. N10 2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perché l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. (Seguiva un periodo soppresso della legge di conversione). |
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Art. 14. - Finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica, per interventi programmati in agricoltura e per iniziative produttive1. I finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica relativi agli anni dal 1978 al 1991, già ripartiti tra le regioni, in relazione ai quali la gara d'appalto non sia indetta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,N6 sono destinati entro i successivi novanta giorni dalle regioni, su proposta degli Istituti autonomi di case popolari (Iacp), a interventi di risanamento del patrimonio pubblico degli alloggi di cui all'articolo 31, lettere b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 . Scaduto inutilmente quest'ultimo termine, i finanziamenti sono revocati per essere successivamente ripartiti tra le regioni. La nuova destinazione dei finanziamenti avviene al netto degli oneri di programmazione, di progettazione e concessori eventualmente già impiegati per i programmi originari. 2. I finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica relativi al quadrie |
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Art. 15. - Snellimento delle procedure in materia di informazioni e comunicazioni antimafia1. All'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "2-bis. Con decreto del ministro dell'Interno adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri di Grazia e giustizia e d |
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Art. 16. - Snellimento delle procedure di controllo(Soppresso dalla legge di conversione) |
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Art. 17. - Anticipata occupazione del demanio aeroportuale1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il ministro dei Trasporti e della navigazione può autorizzare, su richiesta, i soggetti titolari di gestioni parziali aeroportuali, anche in regime precario, all'occupazione ed all'uso dei beni demaniali rientranti nel sedime aeroportu |
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Art. 18. - Rimborso delle spese di patrocinio legale1. N17 Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi ne |
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Articolo 19-bis. - Realizzazione e potenziamento di tratti autostradali1. Per le finalità e con le modalità previste nell'articolo 2, comma 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione del tratto Agli |
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Art. 20. - Norme finali1. Le disposizioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi contenute nel presente decreto si applicano fino all'entrata in vigore delle no |
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Art. 20-ter. - Disposizioni in materia di indennità di mobilità.1. Il diritto all'indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n.223, è riconosciuto a color |
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Art. 21. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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