Articolo abrogato dalla L. del 21/05/2004 n. 128. L’articolo 4 così recitava: “Art. 4. - Intervento su immobili adibiti a teatri - 1. In attesa dell'adozione della legge di disciplina generale dell'attività teatrale, è istituito, nell'ambito del fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, il conto speciale per l'apertura dei teatri, avente a oggetto il finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro, di proprietà dei comuni o di altri soggetti. Il finanziamento è compatibile con eventuali contributi in conto capitale ed è erogato sulla base di criteri predeterminati dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo.

2. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale di cui al comma 1 è definito con decreto del ministro del Tesoro, di concerto con l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo.

2-bis. Le somme del conto speciale sono utilizzate anche per la erogazione di contributi sugli interessi relativi a mutui contratti per le finalità di cui al comma 1. Le modalità ed i limiti di erogazione sono stabiliti con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

3. Alla costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale del fondo d'intervento sono inizialmente destinate lire 25 miliardi, mediante individuazione nell'ambito delle disponibilità esistenti nel fondo d'intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819. A tale individuazione, nonché per ulteriori individuazioni nell'ambito del fondo predetto, connesse ad esigenze dei settori dello spettacolo, si provvede con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo.”

Dalla redazione