D.L. 20/05/1993, n. 148 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D.L. 20/05/1993, n. 148

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 28/12/2015, n. 208
-
L. 27/12/2013, n. 147
- D.L. 04/06/2013, n. 63 (L. 03/08/2013, n. 90)
- L. 04/11/2010, n. 183
-
D.M. 25/03/1998, n. 142
- D.L. 23/06/1995, n. 244 (L. 08/08/1995, n. 341)
- L. 19/07/1993, n. 236 (Legge di conversione)
- Avviso in G.U. 25/05/1993, n. 120
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Art. 1 - (Fondo per l'occupazione)

1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua, sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 29 della L. 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali: a) nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 o del regolamento CEE n. 328/88 così individuate ai sensi del D.L. 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia; b) nelle aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, accertati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impegno, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee. N5

1-bis. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1, si tiene altres�

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Art. 1-bis - Art. 7 - Omissis

 

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Art. 8 - (Norme in materia di licenziamenti collettivi)

1. Nella legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, è dovuto dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1 nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale".

2. Nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che si applicano anche ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, devono essere garantiti i principi di non discriminazione, diretta ed indiretta, di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

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Art. 9 - (Interventi di formazione professionale)

1. Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali locali e lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di professionalità, le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con organismi paritetici istituiti in attuazione di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con il finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 5.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire, per la realizzazione, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego, di servizi di informazione e consulenza in favore dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilità, diretti a favorirne la ricollocazione anche in attività di lavoro autonomo e cooperativo, nonché servizi di informazione e di orientamento sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di domanda e di offerta di lavoro nello stesso, con priorità per quelli in attuazione di convenzioni stipulate tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro con gli uffici regionali del lavoro e/o le agenzie per l'impiego, laddove, a livello territoriale, non siano adeguatamente presenti le strutture pubbliche.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di: interventi di formazione continua, di aggiornamento o riqualificazione, per operatori della formazione professionale, quale che sia il loro inquadramento professionale, dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40; interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale; interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonché interventi di formazione professionale des

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Art. 9-bis - Lavoratori stagionali

N15

1. Il comma 2 dell'articolo 23

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Art. 9-ter - Disposizioni per l'ENI S.p.a.

N15

1. A seguito della trasformazione dell'ENI in società per azioni ai sensi del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dei previsti riassetti organizzativi e produttivi, fino al 31 dicembre 1994 l'ENI S.p.a. può predisporre un programma biennale di prepensionament

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Art. 9-quater - Disposizione concernenti i dipendenti dei partiti politici

N15

1. I dipendenti dei soggetti di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, attualmente in servizio, nonché quelli licenziati e disoccupati a decorrere dal 18 aprile 1993, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno ventotto anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere a) e b), dell'articolo 22 della legge 30 april

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Art. 10 - Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6 e 7, con esclusione di quelli di cui al comma 9, complessivamente valutati in lire 1.006 miliardi, si provvede:

a) quanto a lire 110 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181;

b) quanto a lire 138 miliardi per l'anno 1993, a lire 95 miliar

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Art. 11 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993.

2. Il presente decreto entra in

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